La mancata corresponsione del canone di locazione di uno studio legale può determinare la sospensione dall’esercizio della professione. Tale principio è stato confermato dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 62/2026, che ha respinto il ricorso di un avvocato del Foro di Lamezia Terme, moroso per oltre due anni, confermando la sanzione irrogata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro. Secondo il CNF, l’inadempimento economico verso terzi assume rilevanza deontologica, indipendentemente dalla natura del debito, qualora presenti caratteristiche di gravità e persistenza tali da incidere sull’affidabilità del professionista.
Il caso riguarda un legale che, a partire dal giugno 2016, occupava un immobile a Lamezia Terme in virtù di un contratto di locazione a uso professionale stipulato nel 2014. Da tale data, i pagamenti sono divenuti parziali, fino a interrompersi quasi completamente. La proprietaria, dopo numerosi solleciti rimasti senza esito, ha inoltrato un’intimazione di sfratto per morosità, convalidata dal Tribunale di Lamezia Terme nell’agosto 2018 con ordinanza di rilascio, e ha successivamente richiesto un decreto ingiuntivo per il recupero dei canoni arretrati.
L’avvocato non ha provveduto alla liberazione dell’immobile nei termini previsti: il rilascio è avvenuto solo il 4 dicembre 2018, a seguito di esecuzione forzata tramite ufficiale giudiziario. Nel frattempo, in assenza di pagamenti, la locatrice ha ottenuto un pignoramento presso terzi. Ne è derivato un esposto disciplinare, che ha dato avvio al procedimento presso il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro; al termine dell’istruttoria, è stata comminata la sanzione di sospensione dall’esercizio della professione per tre mesi, per violazione degli articoli 9 e 64 del Codice deontologico forense.
Sul piano soggettivo, il Consiglio Nazionale Forense ha confermato che, trattandosi di un obbligo assunto nell’esercizio della professione (l’immobile era locato per uso studio), l’illecito si configura indipendentemente dalla gravità della condotta o dall’effettiva lesione dell’affidamento dei terzi, essendo sufficiente la volontarietà dell’omissione.
Il passaggio più rilevante della sentenza riguarda il fondamento normativo del dovere di adempimento: per il CNF, l’obbligo di osservare condotte improntate a probità, dignità e decoro, anche al di fuori dell’attività strettamente professionale, non deriva soltanto dagli articoli 9 e 64 del Codice deontologico, ma trova diretta origine nella legge n. 247/2012. L’articolo 3, comma 2, di tale legge prescrive che la professione forense sia esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, in considerazione del rilievo sociale della difesa. Il comma 3 affida al Codice deontologico il compito di specificare tali norme di condotta nei rapporti con clienti, controparti e colleghi.
