Sinistro stradale: come si quantifica il danno

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Nella liquidazione del danno patrimoniale, derivante da un sinistro stradale, devono essere detratte le provvidenze elargite dal sistema sanitario nazionale e regionale. Infatti, la percezione degli emolumenti incide negativamente sulla misura del danno risarcibile.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 15 gennaio 2020, n. 526 nel caso di un uomo il quale, a seguito di un incidente stradale, riportava gravi lesioni personali e agiva contro la società danneggiante – proprietaria del mezzo – e la sua compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento.

La vittima del sinistro otteneva in primo grado oltre al risarcimento, anche la cosiddetta indennità di accompagnamento, sotto forma di assegno mensile erogato dall’INPS. L’art. 5 c. 1 legge 222/1984 prevede l’“Assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità”. Si tratta della corresponsione di un importo mensile a cui hanno diritto gli invalidi civili totali, a causa di minorazioni fisiche o psichiche. Per aver titolo all’erogazione, occorre che i richiedenti:

  • si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore,
  • o abbisognino di un’assistenza continua, non essendo in grado di compiere i normali atti della vita quotidiana.

Inoltre, a livello regionale, la normativa può prevedere la possibilità di erogazioni a favore dei soggetti in difficoltà. La Regione Lombardia, ove risiede il danneggiato, gli aveva erogato delle somme in virtù dell’inabilità permanente e della necessità di continua assistenza.

In sede di Appello tuttavia tale importo veniva ridotto dai giudici del gravame. In particolare sono state detratte le somme erogate come assegno mensile per l’assistenza personale da parte dell’INPS (indennità di accompagnamento); nonché gli importi percepiti mediante voucher sociosanitari dalla Regione Lombardia, (si tratta di titoli di legittimazione a favore delle famiglie, per l’acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare sociosanitaria da parte di enti erogatori accreditati).

La fattispecie giungeva quindi in Cassazione e la Suprema Corte, ribadendo principi già espressi, precisava che l’importo delle provvidenze pubbliche (come l’indennità di accompagno o altri benefici previsti dalla legislazione locale) deve essere integralmente sottratto dalla cifra ricevuta a titolo risarcitorio. Infatti, la percezione di tale emolumento incide sulla misura del danno risarcibile, per il semplice fatto che lo elimina in parte. Nulla rileva che l’indennizzo sia scaturito da una norma previdenziale: secondo il più recente orientamento di questa Corte, infatti, qualsiasi emolumento previdenziale o indennitario può incidere sulla liquidazione del danno aquiliano, se la sua erogazione è intesa a sollevare la vittima dallo stato di bisogno.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese.