Il caso
Un uomo citava in giudizio un condominio brianzolo indicando di essere caduto in corrispondenza dell’ingresso dello stabile condominiale, “per la presenza di ghiaccio o neve non rimossa” sul pavimento, “lastricato a mattonelle (qualcuna anche sconnessa)”.
I giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto che il fatto, accaduto dopo le ore 23 di un 15 dicembre, quindi prevedibile, fosse da attribuire interamente ad una condotta negligente dell’uomo e che per questo non fosse possibile ipotizzare un risarcimento.
Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione l’uomo lamentando tra gli altri motivi la considerazione della caduta non come inciampo ma come scivolata e quindi come fatto privo “di qualsiasi rilievo ai fini della decisione, perché del tutto scollegato dall’eziologia della caduta”.
La Suprema Corte ritiene il ricorso manifestamente infondato.
In primo luogo il ricorrente non mai fatto nemmeno un accenno “alla sconnessione della pavimentazione, per cui, in assenza del predetto elemento, la causa della caduta sarebbe da attribuire alla negligenza dello stesso”.
Nell’atto di citazione in primo grado inoltre l’uomo affermava di essere scivolato “sul pavimento dell’ingresso dello stabile, reso viscido per la presenza di ghiaccio e neve caduta nella giornata” e “non adeguatamente rimossa”: una situazione “non solo prevedibile, date le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, ma anche tale da imporre una cautela adeguata alla situazione di rischio”.
Con la sentenza n. 19094 la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.