Possibile risarcimento alla famiglia se il bambino nasce con gravi malformazioni

  • Categoria dell'articolo:Risarcimento Danni
  • Tempo di lettura:2 minuti di lettura

Il caso

Due genitori di un bambino nato con malformazioni tali da comportare un’invalidità totale chiedevano il risarcimento al medico che aveva curato la gravidanza.

La donna infatti si era rivolta al dottore perché aveva contratto alla 22ª settimana un’infezione da citomegalovirus ma il medico aveva escluso qualsiasi rischio per la gestante e per il nascituro e sconsigliava un’interruzione della gravidanza anche tenuto conto che erano decorsi i termini per praticare un aborto terapeutico.

Dopo un travaglio di 24 ore il bambino nato “presentava gravissime lesioni cerebrali conseguenti a calcificazioni nervose”.

La richiesta di risarcimento veniva rigettata in prime e seconde e cure dato che, secondo i giudici, non erano state allegate e dimostrate le condizioni che avrebbero legittimato un’interruzione della gravidanza.

Avverso tale decisione i genitori propongono ricorso per cassazione.

La Suprema Corte ricorda che la norma della L. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b «prevede che l’interruzione volontaria della gravidanza può essere praticata “quando siano accertati processi patologici (…) che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”; l’inciso compreso tra le due virgole (“tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del feto”) vale a specificare che tra i processi patologici da considerare sono compresi anche quelli  attinenti a rilevanti anomalie o malformazioni del feto»

Tenuto conto di ciò i Giudici affermano che «l’accertamento di processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilità, rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro consente il ricorso all’interruzione volontaria della gravidanza, ai sensi della L. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b), laddove determini nella gestante – che sia stata compiutamente informata dei rischi – un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica, da accertarsi in concreto e caso per caso, e ciò a prescindere dalla circostanza che l’anomalia o la malformazione si sia già prodotta e risulti strumentalmente o clinicamente accertata».

Con la sentenza n. 653/21 del 15 gennaio la Cassazione dichiara che il medico è tenuto a risarcire i danni per non aver informato correttamente e compiutamente la gestante sui rischi di eventuali malformazioni fetali correlati all’infezione contratta dalla medesima.