Ospedale: risarcimento del solo danno differenziale se la patologia è preesistente

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Se il paziente subisce un peggioramento a causa dell’errata e/o omessa diagnosi, la struttura sanitaria non risponde del danno complessivamente inteso, bensì del solo differenziale. 

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 15 gennaio 2020, n. 514  nel caso di un uomo che agiva in giudizio contro due ASL per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’omessa diagnosi e tempestiva cura di un ictus cerebrale, cui era seguita una tetraparesi del lato destro del corpo. 

In primo e secondo grado, la domanda del paziente veniva accolta nei confronti di una sola delle ASL citate e veniva ascritta alla convenuta una responsabilità pari al 20%, limitando il risarcimento al solo danno non patrimoniale. I giudici avevano, infatti, escluso che l’omessa diagnosi avesse avuto un’incidenza causale nell’aggravamento delle condizioni del paziente, in quanto il malato era giunto in ospedale, quando ormai la fase acuta si era esaurita. In sede di merito, veniva rigettata la richiesta del danno patrimoniale consistente nella perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il pregiudizio si sarebbe realizzato in egual misura anche in caso di diagnosi e terapia tempestive. Avverso tale decisione, l’uomo ricorreva in Cassazione.

Ebbene, la Corte di Cassazione, chiamata a dirimere la questione, ha statuito che  le menomazioni concorrenti, come quelle verificatesi nella fattispecie concreta, producono effetti invalidanti che risultano più gravi se associate ad altre menomazioni. In tale circostanza, è dovuto solo il danno differenziale, o meglio la liquidazione della lesione deve avvenire sottraendo alla percentuale di invalidità complessiva quella preesistente. Infatti, il danno biologico patito da persona già portatrice di postumi è pari alla differenza tra le conseguenze complessivamente patite dalla vittima (i postumi complessivi) e le più lievi conseguenze dannose che avrebbe patito a causa della sua patologia pregressa, se l’illecito non si fosse verificato (Cass. 28986/2019). 

Pertanto, deve ascriversi al nosocomio, responsabile dell’omessa diagnosi, la percentuale di responsabilità relativa al solo aggravamento della situazione preesistente (danno differenziale) e non dell’intero danno.

Per questi motivi, la Corte ha rigettato il ricorso e compensato le spese.