È quanto stabilito dalla Suprema Corte con la pronuncia in esame.
Il caso trae origine dalla richiesta di risarcimento avanzata da uno studente in relazione ai danni subiti durante la lezione di educazione fisica, quando venne colpito accidentalmente con un casco da un compagno di scuola, nel locale spogliatoio adiacente la palestra.
Accolta in primo grado la domanda risarcitoria, la decisione veniva riformata in appello, essendosi ritenuta raggiunta la prova che il danno fosse stato determinato da causa non imputabile all’Istituto scolastico o a un suo docente. Esito al quale il giudice di secondo grado perveniva sul rilievo che il sinistro si era verificato nello spogliatoio maschile (al quale la docente, donna, di educazione fisica non poteva accedere), ad opera di un compagno del ricorrente frequentante il quinto anno scolastico e prossimo alla maggiore età, e dunque «munito di completa capacità di discernimento e già formato dal punto di vista comportamentale, donde l’impossibilità di configurare alcun profilo di “culpa in vigilando”».
Quindi il contenuto dell’obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, onde, con l’avvicinarsi di questi all’età del pieno discernimento, il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor misura la loro continua presenza.
