La cartella clinica incompleta non basta per provare la responsabilità del medico

  • Categoria dell'articolo:Risarcimento Danni
  • Tempo di lettura:3 minuti di lettura

L’incompletezza della cartella clinica non è una circostanza da sola sufficiente a dimostrare la responsabilità sanitaria per il danno patito da un paziente a causa dell’imperizia del medico. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29331 del 2019, nella quale ha ribadito che per essere risarcibile il danno, è necessario provare il nesso causale tra la condotta e l’evento. 

Nel caso di specie, il contenzioso traeva origine dalle doglianze di due genitori che avevano adito le vie legali per chiedere il risarcimento del danno subito dal loro figlio a causa dell’imperizia dell’ostetrica durante il parto. 

Tuttavia, la cartella clinica presentava delle omissioni solo in relazione alla fase della gestazione non anche a quella del ricovero successivo alla nascita. Tali dati erano risultati sufficienti ad escludere la responsabilità dei sanitari.

Per tali motivi, le domande attoree venivano respinte ai primi gradi di giudizio: i giudici di merito, infatti, avevano ritenuto che fosse indispensabile che la condotta posta in essere dai medici fosse almeno astrattamente idonea a provocare la lesione. Solo in presenza di tali requisiti, l’incompletezza della cartella sarebbe stata una circostanza di fatto utilizzabile dal giudice per ritenere dimostrata l’esistenza del legame causale.

Giunta la questione in Cassazione, la Corte, sulla scia di un orientamento già espresso sul punto, ha evidenziato come l’incompletezza della cartella clinica generi un “nesso eziologico presunto” a sfavore del sanitario convenuto, qualora la condotta dello stesso sia astrattamente idonea a cagionare il danno. Tuttavia, non è sufficiente una qualsiasi incompletezza della documentazione medica per generare la presunzione de qua, risultando necessario che il medico, comunque, abbia posto in essere una condotta (o una omissione) astrattamente idonea a causare il danno; l’incompletezza della cartella impedisca l’accertamento del nesso di causa tra quella specifica condotta (od omissione) del medico ed il danno subito dal paziente. Con la conseguenza, che qualora rimangano dubbi circa la sussistenza del nesso di causalità tra il peggioramento di una situazione patologica e il comportamento dei sanitari, la mancanza della prova si risolve contro il danneggiato, la cui domanda deve essere respinta facendo applicazione delle regole generali sull’onere della prova. Per tutto quanto sopra, la Corte ha respinto il ricorso.