In tema di risarcimento del danno derivante cancellazione o ritardo del volo, la normativa europea all’art. 5 par. 3 reg. CE 261/04 stabilisce che la compagnia aerea è tenuta a risarcire il passeggero, tranne nel caso in cui il vettore dimostri che la cancellazione o il ritardo siano dovuti a circostante eccezionali. Quest’ultima scriminante non si ritiene integrata dal malore che ha colpito il pilota.
Questa è l’interpretazione che è scaturita nel caso di due coniugi, i quali adivano il Giudice di Pace di Milano per ottenere riconosciuto il risarcimento previsto dalla normativa europea a causa di un ritardo di circa 10 ore del loro volo intercontinentale.
La sentenza, conclusasi con esito positivo per gli attori, veniva impugnata dalla compagnia aerea, davanti al Tribunale di Milano. La Società appellante riteneva che il ritardo fosse dovuto ad un malore occorso al pilota (gastroenterite diagnosticata 32 ore prima della presunta partenza), e che pertanto costituiva una circostanza eccezionale ed imprevedibile, tale dal elidere la responsabilità del vettore. A sostegno di ciò, aveva prodotto un documento dell’ENAC in ordine ad un reclamo sporto da una passeggera del medesimo volo degli attori. L’ENAC disponeva l’archiviazione del reclamo, ritenendo applicabile l’esimente di cui all’art. 5.3 del regolamento CE 261/04.
Il Tribunale con la sentenza n. 10270 del 2019 ha dapprima affermato che l’ENAC non è dotato “né di poteri decisori nelle controversie tra passeggeri e Compagnie aeree, né tanto meno di poteri di interpretazione autentica degli atti normativi dell’Unione Europea”. Successviamente, la Corte ha ritenuto che l’influenza che aveva colpito pilota rendendolo inidoneo a condurre un aeromobile “non costituisce una circostanza eccezionale che sfugga alla sfera di controllo e di organizzazione della Compagnia aerea, trattandosi, per contro, di un’evenienza non rara, considerata l’incidenza delle influenze virali soprattutto in determinati periodi dell’anno”.
Il Tribunale ha inoltre ribadito che l’onere di provare di aver adottato ogni misura per evitare il ritardo grava esclusivamente sulla compagnia aerea (circostanza non dimostrata nel caso in esame), concludendo con il ritenere che nessuna esimente ricorre pertanto nel caso di specie. Pertanto, la sentenza di I grado è stata confermata ed il vettore condannato al risarcimento del danno.