Va risarcito il danno morale al professionista se la Cassa gli preclude l’attività libera

Cassazione civile sez. I sentenza 10/04/2015 n.7191

Deve essere confermata la decisione dei giudici del merito che, in relazione al risarcimento dei danni da riconoscere ai famigliari di una vittima di un sinistro stradale, hanno riconosciuto la somma minima di cui alle tabelle del Tribunale di Milano in assenza da parte dei famigliari di prova del permanere dei rapporti famigliari e affettivi, nonostante il fatto che l’infortunato si fosse allontanato dalla famiglia.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13775 del 07.04.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è responsabile il funzionario addetto alla manutenzione della rete stradale che non si sia reso conto di una bolla sul pavimento stradale sulla quale sia caduta una persona procurandosi lesioni. La Corte ribadisce che “il sindaco e il responsabile dell’ufficio tecnico del comune assumono la posizione di garanzia, sulla base di una generale norma di diligenza che impone agli organi dell’amministrazione comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare nell’ambito delle rispettive competenze, per evitare ai cittadini situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3023 del 10.02.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il professionista ha diritto al risarcimento del danno morale dalla propria Cassa di previdenza se questa, negandogli la ricongiunzione di periodi assicurativi, gli preclude di andare in pensione, lasciando il posto presso il Comune, e di riprendere poi l’attività libera. Per la Corte in questo caso il diniego illegittimo dell’ente di previdenza ha prodotto un danno all’interessato al quale è stata negata la possibilità di esercitare “una legittima scelta di vita”.