Il medico risponde a titolo di colpa delle lesioni derivanti al paziente dalla somministrazione di farmaci off label

Cassazione civile sez. I sentenza 10/04/2015 n.7191

Deve essere confermata la decisione dei giudici del merito che, in relazione al risarcimento dei danni da riconoscere ai famigliari di una vittima di un sinistro stradale, hanno riconosciuto la somma minima di cui alle tabelle del Tribunale di Milano in assenza da parte dei famigliari di prova del permanere dei rapporti famigliari e affettivi, nonostante il fatto che l’infortunato si fosse allontanato dalla famiglia.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13775 del 07.04.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è responsabile il funzionario addetto alla manutenzione della rete stradale che non si sia reso conto di una bolla sul pavimento stradale sulla quale sia caduta una persona procurandosi lesioni. La Corte ribadisce che “il sindaco e il responsabile dell’ufficio tecnico del comune assumono la posizione di garanzia, sulla base di una generale norma di diligenza che impone agli organi dell’amministrazione comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare nell’ambito delle rispettive competenze, per evitare ai cittadini situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3023 del 10.02.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il professionista ha diritto al risarcimento del danno morale dalla propria Cassa di previdenza se questa, negandogli la ricongiunzione di periodi assicurativi, gli preclude di andare in pensione, lasciando il posto presso il Comune, e di riprendere poi l’attività libera. Per la Corte in questo caso il diniego illegittimo dell’ente di previdenza ha prodotto un danno all’interessato al quale è stata negata la possibilità di esercitare “una legittima scelta di vita”.

Corte di Cassazione sentenza n. 137770 del 12.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che in tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per l’affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, deve ritenersi che la responsabilità solidale della persona giuridica – o dell’ente privo di personalità giuridica, nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze – consente di includere nell’ambito applicativo della norma non soltanto i casi in cui il soggetto sia legato alla persona giuridica o all’ente da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all’autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività di cui il committente profitta), a condizione, che l’attività pubblicitaria sia sicuramente riconducibile all’iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente o persona giuridica opponente, restando comunque escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne tratto giovamento.

Corte di Cassazione sentenza n. 7875 del 31.03.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha stabilito che vanno risarciti gli inquilini degli appartamenti che respirano il fumo passivo prodotto dai clienti dei locali pubblici, radunatisi all’esterno per fumare. Con tale principio ha respinto il ricorso di un bar fiorentino, che era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio a risarcire una famiglia che abitava sopra l’esercizio commerciale costretta, per tanto tempo, a vivere barricata in casa con le finestre chiuse per l’eccessivo fumo che usciva dal bar. Secondo la Suprema Corte legittimamente la famiglia deve essere risarcita per i danni esistenziali patiti poiche’ il fumo non ha consentito loro di poter godere della casa. Per la Corte la sentenza impugnata ha descritto le conseguenze delle lamentate immissioni sul modo di vivere la casa dei danneggiati e questo individua cio’ che puo’ essere liquidato come danno non patrimoniale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 7118 del 20.02.2009

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, si pronunciata sul caso di una Fondazione che gestiva una casa di cura milanese. Il responsabile e il direttore sanitario sono stati indagati in concorso tra loro per i reati di truffa e di falso e, nello stesso tempo, la Fondazione, nella sua qualità di ente responsabile sulla base del decreto 231/01, stata oggetto del sequestro preventivo di quasi tre milioni di euro di crediti vantati nei confronti della Asl. Le somme sono state considerate dal Pm e dal Gip beni costituenti diretta e immediata conseguenza dell’azione criminale che, per l’accusa, era stata messa in atto dai due sanitari. I beni cioè rappresenterebbero il profitto del reato, nei confronti del quale è obbligatoria la confisca sulla base della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti. Avverso tale decisione ha presentato ricorso in Cassazione la Fondazione. La Cassazione ha accolto le ragioni della difesa per quanto riguarda la natura delle somme che erano state messe sotto chiave dall’autorità giudiziaria, affermando che per profitto, stando alla disciplina del decreto 231/01 si deve intendere il vantaggio economico direttamente ed effettivamente conseguito con l’illecito. In questo senso l’imputazione a profitto di semplici crediti, anche se liquidi ed esigibili, non può essere condivisa poiché in effetti, trattasi di utilità non ancora percepite ma solo attese: basti considerare che non solo si verte in ipotesi di somme che, se riscosse, dovrebbero essere restituite al soggetto danneggiato, ma di somme non ancora sottratte a quest’ultimo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4672 del 03.02.2009

Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha precisato che i cani non possono essere lasciati liberi di giocare in un giardino condominiale senza guinzaglio, museruola e altre protezioni specifiche. In casi di danni ne risponde direttamente il proprietario, salvo che riesca a dimostrare di aver preso tutti gli accorgimenti possibili per evitare che ciò potesse accadere. Con tale statuizione la Corte ha confermato la sentenza del Giudice di secondo grado che aveva condannato il proprietario di un cane per di lesioni colpose ai danno di una persona, abitante nello stesso condominio.

Corte di Cassazione sentenza n. 37077 del 30.09.2008

La Suprema Corte ha precisato che le eventuali lesioni derivate al paziente dalla somministrazione di farmaci off label (cioè in via sperimentale con finalità terapeutiche diverse da quelle riconosciute ai medesimo) sono ascrivibili alla responsabilità del medico che l’ha disposta solo a titolo di colpa, qualora questi non si sia attenuto al limite determinato dal rapporto rischio-beneficio nell’utilizzazione del farmaco, risultando invece irrilevante in proposito l’eventuale mancata acquisizione del consenso informato dello stesso paziente al trattamento.