La Corte di Cassazione ha ribadito che il medico delegante ha l’onere di vigilare sull’operato dei medici delegati e, se non compie adeguatamente tale incarico, risponde personalmente dell’evento infausto.
Questo è quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 50619 del 2019, nella quale è stato affermato che il medico in posizione apicale deve programmare in maniera adeguata il lavoro dei propri collaboratori, nonché provvedere all’indirizzo terapeutico, verificare e vigilare le prestazioni di diagnosi e di cura affidate ai medici a lui sottoposti.
Il medico delegante infatti attraverso lo strumento della delega non si spoglia della sua posizione di garanzia: l’onere di vigilare, indirizzare e controllare l’operato dei delegati persiste. Del resto, come rilevato tralatiziamente dai giudici, le modifiche dell’ordinamento interno dei servizi ospedalieri, pur avendo attenuato la forza del vincolo gerarchico che lega il dirigente medico ospedaliero con i medici che con lui collaborano, non hanno eliminato il potere-dovere del sanitario che si trova in posizione apicale di “dettare direttive generiche e specifiche, di vigilare e verificare l’attività autonoma e delegata dei medici addetti alla struttura, ed infine il potere residuale di avocare a sé la gestione dei singoli pazienti”.
Ne deriva che, se il medico apicale svolge correttamente i propri compiti, non potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenza lesive causate da un medico della propria struttura. In caso contrario, invece, risponderà direttamente.