Usurarietà del tasso? Necessario sommare tutti i costi, anche quelli eventuali

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Per le banche il divieto di anatocismo , o meglio la possibilità di calcolare gli interessi non solo sulla quota capitale, ma sul capitale maggiorato degli interessi già maturati nelle mensilità precedenti, opera immediatamente. La recente modifica del Testo Unico Bancario – ad opera della legge di stabilità 2014 che dispone definitivamente il divieto di anatocismo – deve pertanto riconoscersi nell’art. 120 TUB così come modificato. In questi termini si esprime il Collegio di Coordinamento ABF, confermando il divieto di anatocismo anche in assenza della delibera attuativa del CICR. Secondo il Collegio ciò non rappresenta un limite al divieto di anatocismo, essendo l’art. 120 esplicito sul punto dichiarando che: “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Nel caso di specie, un correntista titolare di un contratto in conto corrente bancario ricorreva all’ABF di Milano contestando alla propria banca la capitalizzazione degli interessi a debito con conseguente anatocismo. L’ABF di Milano, rilevata la particolare novità della questione, deliberava di rimettere l’esame della controversia al Collegio di Coordinamento, il quale, seppur rigettando il ricorso del correntista, ammetteva l’applicazione dell’art. 120 TUB anche in assenza della delibera attuativa del CICR.
Sul punto gli arbitri affermano, nella decisione 08/10/2015 n° 7854, che seppur infondate e non provate le pretese del ricorrente “il nuovo art. 120 TUB trova immediata esecuzione anche a prescindere dall’emanazione della pur prevista delibera”. Il Collegio muove la sua interpretazione dalla relazione di presentazione della proposta di legge alla Camera, la quale afferma “la presente proposta di legge intende stabilire l’illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore i cosiddetti interessi composti, o interessi sugli interessi … la proposta di legge, che per la prima volta tipizza l’improduttività degli interessi composti, intende mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal legislatore”.
Si attribuisce quindi alla delibera del CICR una mera funzione indicativa circa le modalità di calcolo degli interessi semplici e questa non potrà in ogni caso determinare la produzione di ulteriori interessi sugli interessi. Sul punto, il Collegio prosegue “ipotizzare … che senza la nuova delibera del CICR, l’anatocismo bancario possa sopravvivere in base alla vecchia delibera … significa postulare un sovvertimento dei fondamentali rapporti gerarchici tra fonti del diritto e fors’anche una inammissibile alterazione costituzionale del rapporto tra poteri dello Stato … la stessa Banca d’Italia dà per scontata l’avvenuta entrare in vigore del divieto di anatocismo e riconosce che la delega al CICR riguarda solo la periodicità di contabilizzazione degli interessi e il termine per la loro esigibilità”.
Infine, il Collegio di Coordinamento dell’ABF ribadisce il divieto di anatocismo tout court nei rapporti bancari, vigente a partire dalla Legge di stabilità 2014.

09/11/2015

Il Tribunale di Bari affronta uno degli argomenti più dibattuti in ambito bancario: l’usurarietà del tasso di mutuo. Sulla base dell’art. 644 c.p. e della sentenza della Cassazione n. 350 del 9 gennaio 2013, ribadisce la necessità di computare anche la penale di estinzione anticipata oltre al tasso di mora.
Ebbene l’ordinanza del 19/10/2015 statuisce che “ai fini della verifica della usurarietà del tasso convenuto nel contratto di mutuo deve tenersi conto non solo del tasso di interessi convenuto ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, sia quelli certi (come le spese di istruttoria e quelle per l’assicurazione dell’immobile o degli immobili concessi in garanzia) che quelli eventuali quali possono essere gli interessi moratori (dovuti in caso di inadempimento nel pagamento delle rate di mutuo) e la commissione per estinzione anticipata». Bisogna pertanto «cumulare gli interessi moratori con la commissione anticipata».
Tale ordinanza precisa inoltre che il calcolo deve essere effettuato con riferimento al capitale concesso quando vengono pattuite le condizioni contrattuali del mutuo, così come prescrive la legge.
Pertanto, nel caso specifico, il Tribunale di Bari ha accolto la domanda di sospensione della procedura esecutiva nei confronti del mutuatario. L’usurarietà del tasso convenuto “dato dalla sommatoria del tasso convenzionale, di quello di mora, delle spese di istruttoria e di assicurazione, nonché dell’1,50% per estinzione anticipata”, infatti, determina la gratuità del mutuo ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c.. e pertanto, “alla data in cui è stato intimato il precetto l’opponente aveva pagato una somma superiore a quella dovuta per le rate scadute della sola sorte capitale sicché il credito azionato in via esecutiva è privo del requisito dell’esigibilità atteso che la Banca opposta non poteva avvalersi della clausola risolutiva espressa non essendosi verificato alcun inadempimento dell’opposta al pagamento di quanto dovuto fino a quel momento per sorte capitale”.

06/11/2015