Se gli avvocati non pagano i loro debiti personali rischiano la sospensione dall’ordine

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Il protagonista della vicenda è un avvocato ultrasettantenne che, nel 2015, aveva affidato alla Nautica Aprea Junior lavori di manutenzione su un natante di sua proprietà. Inizialmente era stato versato un acconto, mentre il saldo sarebbe dovuto avvenire al momento del varo, che però non si è più realizzato. Per tale motivo la somma residua, pari a poco più di 10.000 euro, non era stata corrisposta, costringendo l’impresa ad avviare un procedimento monitorio.

L’inadempimento del professionista veniva inoltre segnalato all’Ordine, che avviava un procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli. Quest’ultimo ha ritenuto che quel mancato pagamento, prolungato nel tempo e relativo a un bene non essenziale, integrasse una violazione dei doveri deontologici, poiché idoneo a danneggiare il prestigio della professione e l’affidamento dei terzi. Da qui la sanzione di quattro mesi di sospensione.

L’avvocato ha impugnato la decisione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, sostenendo che il mancato adempimento non fosse frutto di volontà, ma della combinazione di fattori personali, quali l’età avanzata, la salute fragile, un lunghissimo processo penale sofferto per dodici anni e conclusosi con assoluzione piena, oltre alla disponibilità a definire bonariamente il debito mediante pagamenti rateali. Il CNF ha riconosciuto che quarant’anni di carriera senza precedenti meritassero una riduzione della sanzione, ma allo stesso tempo ha ribadito la sussistenza della responsabilità disciplinare. Pertanto, la sanzione è stata diminuita a due mesi.
Tuttavia, nulla di tutto ciò è emerso nel ricorso. Le censure dell’avvocato, secondo la Corte, miravano semplicemente a ottenere una rilettura dei fatti, sovrapponendo una propria versione delle circostanze già considerate dal CNF. Il giudizio di legittimità però non consente di rivalutare la gravità dell’inadempimento, né la sua incidenza sulla reputazione dell’avvocato.

La riduzione della sanzione da quattro a due mesi, operata dal CNF, è stata quindi ritenuta adeguata e proporzionata, anche perché ha tenuto conto della lunga carriera senza precedenti disciplinari. Nulla, invece, giustificava l’annullamento della misura.