Il Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza n. 1401/2025, affronta un caso di responsabilità sanitaria relativo agli esiti di un intervento di cataratta, chiarendo i criteri di imputazione della responsabilità della struttura e il riparto dell’onere probatorio.
Il giudice siciliano ha sottolineato che, in linea di principio, la struttura sanitaria è responsabile delle condotte dannose commesse dai propri operatori sanitari, indipendentemente dal fatto che la struttura sia un ente pubblico o un soggetto privato, e che si avvalga di dipendenti o collaboratori esterni per l’esecuzione delle prestazioni.
Tale responsabilità è sancita dall’art. 1228 del codice civile, il quale prevede che il debitore che si avvale di terzi per adempiere alle proprie obbligazioni risponde anche dei fatti dolosi o colposi commessi da tali terzi.
Di conseguenza, non rileva il fatto che il medico incaricato dalla struttura sanitaria per l’esecuzione della prestazione sia parte integrante dell’organizzazione aziendale o ad essa estraneo, né rileva il fatto che il medico sia stato scelto dal paziente. Infatti, anche se il medico non è parte dell’organizzazione aziendale o è stato scelto dal paziente, egli è comunque essenziale per l’adempimento dell’obbligazione assunta dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente.
In altre parole, la struttura sanitaria, avvalendosi dell’attività di altri soggetti, ovvero degli operatori sanitari, per adempiere alla propria obbligazione, si assume il rischio dei danni derivanti dall’attività svolta da tali soggetti.
Considerata la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, il paziente deve dimostrare (oltre all’esistenza del contratto intercorso con la struttura sanitaria) il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia e la condotta attiva o omissiva degli operatori sanitari.
Una volta che il paziente danneggiato abbia adempiuto al proprio onere probatorio, la struttura sanitaria sarà tenuta a dimostrare l’impossibilità di eseguire la prestazione a causa non imputabile alla medesima, fornendo la prova che l’inadempimento sia derivato da un evento imprevedibile ed inevitabile, nonostante l’esercizio della diligenza ordinaria da parte della struttura stessa.
L’accertamento del nesso di causalità tra la condotta del paziente e l’aggravamento della patologia dovrà essere effettuato applicando il criterio del “più probabile che non”.
