Il professionista che concorda un compenso forfetario deve chiedere subito l’aumento per prestazioni ulteriori

  • Categoria dell'articolo:Ordinamento Forense
  • Tempo di lettura:3 minuti di lettura

Corte di Cassazione, sentenza n. 9366 del 17.04.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in materia di liquidazione degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato, il parere del consiglio dell’ordine è vincolante per il giudice solo in sede di emissione di decreto ingiuntivo ma non nella eventuale fase di opposizione, nella quale il giudice può motivatamente disattendere tale parere.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16439 del 27.09.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che ogni procedimento ha una sua autonomia e il compenso per l’attività professionale dell’avvocato deve essere chiesto al termine di ciascuno di essi. Del resto, il mandato professionale si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza e le prestazioni successive, esecuzione della sentenza e giudizio di opposizione, formano oggetto di un diverso mandato.
La Suprema corte ha anche chiarito che il tentativo di conciliazione non è obbligatorio e la sua omissione non costituisce motivo di nullità del procedimento di liquidazione degli onorari. Né si può sostenere che se il tentativo fosse avvenuto si sarebbe potuta provare l’esistenza del debito perché tale prova poteva essere data anche in replica alla memoria depositata dalle intimate.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15628 del 18.09.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il professionista che ha concordato un compenso forfetario con il cliente può ottenere un adeguamento dell’onorario per le prestazioni ulteriori prestate solo quando la richiesta è immediata.
La Corte ha respinto la richiesta di adeguamento di un architetto che aveva concordato con il cliente un importo forfetario per la ristrutturazione di un immobile. Al termine dei lavori il professionista aveva però avanzato una richiesta di adeguamento del compenso con la motivazione che, nell’esecuzione del mandato, era stato costretto a compiere ulteriori attività rispetto a quelle inizialmente previste con conseguente inadeguatezza del compenso.
I giudici di merito e la Cassazione hanno però respinto la domanda. In particolare la Suprema corte ha affermato che un eventuale incremento delle prestazioni effettuate rispetto a quelle inizialmente previste “avrebbe dovuto essere palesato immediatamente dal professionista al cliente”. Infatti, hanno proseguito i giudici, è contrario a buona fede “il comportamento del professionista che avesse svolto prestazioni ulteriori rispetto a quelle pattuite, con la riserva mentale di chiedere un compenso aggiuntivo”.