La data sulla stampata del servizio online delle poste non vale come prova della notifica

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Cons. Stato, sentenza n. 5046 del 13 ottobre 2014

Il Consiglio di Stato con la pronuncia in esame ha avuto modo di affermare che nel caso in cui la parte abbia eletto domicilio presso la Segreteria del T.A.R. la notifica dell’atto di appello deve essere effettuata indirizzandola ai procuratori costituiti e non già alle parti del giudizio. La notifica fatta direttamente alla parte presso la segreteria del T.A.R. è da ritenere inesistente in quanto, in tal caso, non sussiste nessuna astratta possibilità perché la parte stessa possa venire ordinariamente in possesso del plico. Non solo, infatti, nessuna norma obbliga i privati a effettuare continui accessi presso la segreteria del giudice al fine di verificare l’inesistenza di gravami relativi alle sentenze nelle quali sono risultati vittoriosi ma, sopratutto, nella realtà delle cose, sono solo i difensori ed i loro incaricati, ad accedere normalmente agli uffici giudiziari per il ritiro degli atti di loro pertinenza e interesse e per i propri incombenti.

Corte di Cassazione, sentenza n. 21896 del 25.09.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è valida la notificazione del decreto di convocazione e del ricorso per l’udienza prefallimentare al cittadino italiano residente all’estero, qualora eseguita presso la sede della ditta individuale dello stesso, come risultante dalla visura camerale, situata in Italia, ove ritenuta dal Giudice del merito quale domicilio della parte, sulla base di accertamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, è sottratto al controllo di legittimità.

Corte di Cassazione, sentenza n. 44998 del 19.11.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nei casi di estrema urgenza è valida la notifica del decreto di fissazione dell’udienza fatta al difensore per telefono, se ha il fax rotto e non si fa trovare in studio dai carabinieri.
Per la Suprema Corte dunque deve trovare applicazione il principio per cui in simili casi piuttosto che la ‘notifica’ vera e propria è sufficiente “procurare al destinatario dell’avviso l’effettiva conoscenza della notizia, anche se questa è comunicata con forme diverse da quelle previste per le notificazioni”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19387 del 8.11.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che solo il timbro postale assicura la consegna reale e dunque vale come prova della notifica. Infatti, “Non può tenere luogo del detto avviso di ricevimento, al fine di comprovare l’avvenuto compimento del procedimento notificatorio con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, il foglio stampato dal servizio on line di Poste italiane ed allegato al ricorso: l’indicazione della data di consegna della raccomandata ivi contenuta non fa fede della consegna reale, che è soltanto quella del timbro postale recato dall’avviso di ricevimento”.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, respingendo un ricorso in quanto l’avviso di ricevimento, necessario per l’instaurazione del contraddittorio, non è stato depositato unitamente alla memoria né con altro atto fino alla data dell’adunanza. Mentre, come detto, non può valere a sostituirlo la semplice stampata con la data del servizio online delle Poste. E siccome non è consentita la concessione di un termine per il deposito né ricorrevano i presupposti per la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell’articolo 291 del cpc, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.