E’ nulla l’ipoteca se il debito non supera gli 8mila euro

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Corte di Cassazione, sentenza n. 12965 del 14.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non è sufficiente il cambio della ragione sociale attraverso la costituzione di una nuova società per sfuggire ai debiti fiscali dell’azienda.
Secondo i giudici di Piazza Cavour, che hanno confermato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, la società esecutata <> che scatta <>. Non solo, ma per la Cassazione, la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto che la decorrenza del contratto di locazione da parte della nuova impresa, soltanto tre mesi dopo la cessazione dell’attività da parte della prima società, debitrice dell’imposta, non era sufficiente a vincere la presunzione di legge. Infatti, la norma prevede unicamente che via sia <>. Mentre <> non costituisce <>. Infine, per bloccare il pignoramento dei beni deve essere dimostrato <> che appartenevano ad altri soggetti. Mentre non delle semplici testimonianze, come pure aveva provato a sostenere la società esecutata.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9695 del 03.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’estratto di conto corrente non costituisce, in caso di contestazione, di per sé prova dell’entità del credito della banca. Per la Corte “deve escludersi l’idoneità probatoria dell’estratto di conto corrente” anche se certificato secondo le procedure previste dalla legge.
Infatti, “esso in caso di contestazione, non può integrare di per sé prova a favore dell’azienda di credito dell’entità del credito, in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore e dovendo ritenersi eccezionale la valenza probatoria ad esso riconosciuta ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo”. E perciò “non estensibile al di fuori delle ipotesi espressamente previste”.
Sarà il giudice del rinvio a dover valutare se vi è o meno un credito esigibile attenendosi al principio di diritto per cui “l’estratto di conto corrente, benché certificato […], non costituisce, in caso di contestazione, di per sé prova dell’entità del credito della banca”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9653 del 02.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la presentazione del condono non definisce la lite con il Fisco se, prima dell’inizio dell’azione esecutiva, il contribuente non ha pagato l’intero. In questo caso il Fisco riacquista il potere di accertamento per tutti i periodi d’imposta indicati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione respingendo il ricorso di un contribuente per un accertamento Iva relativo al 1990 per il quale invocava l’adesione al condono fiscale. Per la Corte, dunque, “la definizione delle situazioni e pendenze tributarie può ritenersi avvenuta soltanto se i contribuenti che abbiano presentato le dichiarazioni integrative” previste dalle norme in materia di condono e “non abbiano eseguito, in tutto o in parte, i dovuti versamenti, abbiano poi provveduto, alla scadenza della rato o, comunque, prima dell’inizio dell’azione esecutiva, al pagamento delle complessive somme iscritte nel ruolo speciale” previsto dalla sanatoria.
Per cui “in difetto”, proseguono i giudici “non si verifica alcuna definizione, con la conseguenza che l’amministrazione riacquista il potere di esercitare l’azione di accertamento con riferimento a tutti i periodi di imposta indicati nella dichiarazione integrativa”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 6734 del 24.03.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, con la conseguenza che ciascuno di questi ha l’onere di proporre impugnazione. In mancanza, il decreto diviene definitivo anche nei confronti del socio che non può più opporre l’eventuale prescrizione che si è maturata in precedenza. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza in oggetto che ha dichiarato il diritto dell’Inail di procedere esecutivamente nei confronti del socio per un credito vantato verso la società

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 4077 del 22.02.2010

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza in esame ha precisato che sono nulle le ipoteche inferiori agli 8 mila euro. I magistrati hanno rigettato le contestazioni di Equitalia che sosteneva la “falsa applicazione dell’art. 77 del DPR n. 602/1973, in quanto il Legislazione aveva fissato il limite minimo di 8.000,00 euro solo per l’avvio della espropriazione immobiliare, consentendo perciò iscrivere ipoteca anche per importi inferiori alla predetta soglia”. Secondo i giudici di legittimità visto che l’ipoteca rappresenta “un atto preordinato e strumentale all’espropriazione soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro”.