Via libera a decreto dignità: la legge punto per punto

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Il 14 luglio scorso è entrato ufficialmente in vigore il Decreto dignità, convertito dalla legge n. 96 del 2018, pubblicata sulla Gazzetta n. 168 del 13 luglio scorso. Tra le principali misure:
– durata dei contratti a termine: si riduce a 24 mesi la durata massima dei contratti a tempo determinato a fronte dai 36 previsti dal Jobs Act. Fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali, l’eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate. In presenza di una di queste condizioni già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 24 mesi. Il numero massimo delle proroghe passa da 5 a 4. È previsto, inoltre, un periodo transitorio fino al 31 ottobre per l’applicazione delle nuove norme sui contratti a termine già in corso. Nel corso del periodo cuscinetto si potranno applicare le vecchie norme sui contratti a termine in modo da concedere alle imprese il tempo necessario per adeguarsi;
– licenziamento illegittimo: l’indennità massima passa da 24 a 36 mensilità, mentre la minima da 4 a 6 mensilità;
– contrasto alla delocalizzazione: le aziende che hanno ottenuto erogazioni dallo Stato per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche in Italia e che modificano la sede al di fuori dell’Unione Europea prima che siano trascorsi 5 anni dalla fine delle agevolazioni, subiranno una sanzione da 2 a 4 volte il beneficio ricevuto;
– taglio contributi babysitter e badanti: sconto sui contributi in caso di assunzione di collaboratori domestici sotto i 35 anni.
– lotta contro la ludopatia: divieto di pubblicità per il gioco d’azzardo. Le sanzioni previste per la violazione del divieto salgono dal 5 al 20% del valore del contratto. Sui “gratta e vinci”, analogamente a quanto avviene per le sigarette, è introdotto l’obbligo di riportare la scritta “Nuoce alla salute”;
– redditometro: il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente non avrà più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi;
– spesometro: previsto il rinvio della scadenza per l’invio dei dati relativi al terzo trimestre del 2018 al 28 febbraio 2019. Per coloro che hanno optato per gli invii semestrali, i termini sono fissati al 30 settembre 2018 per il primo semestre e al 28 febbraio 2019 per il secondo semestre.
– split payment, stop per i professionisti. Abolizione dello strumento per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto.
– voucher: le piccole imprese saranno favorite dall’estensione dei nuovi voucher, che potranno essere utilizzati non più solo dalle aziende agricole, ma anche da quelle alberghiere (anche di dimensioni ridotte, con massimo 8 dipendenti). Potranno essere utilizzati come forma di pagamento per il lavoro di pensionati, disoccupati, studenti fino a 25 anni e percettori di forme di sostegno al reddito. La durata massima dell’utilizzo sale da tre a dieci giorni.