Sono deducibili dall’azienda i costi di ricerca e di studio purchè non siano imputabili alle opere in corso

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Corte di Cassazione, sentenza n. 15905 del 06.07.2010

La Corte di Cassazione ha precisato che il Fisco può attivare l’accertamento applicando gli standard degli studi di settore se il contribuente non ha risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa. Lo ha chiarito la sezione tributaria della Cassazione con l’ordinanza 15905/2010 secondo la quale se è vero che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, è altrettanto vero che, nel caso di mancata risposta all’invito al contraddittorio, il contribuente si assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio è legittimato a motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standard, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente

Corte di Cassazione, sentenza n. 10151 del 02.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che deve pagare l’Irap lo studio di professionisti che, pur non avvalendosi di personale proprio, ha un contratto di fornitura di tutti i servizi (ad esempio telefonia e segretariato) con una società Con tale principio la Corte, ha accolto il ricorso dell’amministrazione delle finanze presentato contro la decisione della commissione tributaria regionale di Perugia che aveva accordato a uno studio associato l’esenzione dal tributo in quanto privo di autonoma organizzazione. In particolare lo studio aveva affidato tutti i servizi, fra cui la segreteria, a una società non disponeva di dipendenti o collaboratori. La tesi dell’assenza di un’autonoma organizzazione ha convinto i giudici di merito ma in Cassazione la vicenda si è completamente ribaltata. Secondo l’approdo giurisprudenziale raggiunto dagli Ermellini “in tema di Irap, il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla telefonia al segretariato) in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, previsto dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di fornitura”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14960 del 22.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che sono deducibili i costi versati da uno studio associato a una fondazione (impegnati nello stesso tipo di attività professionale) in virtù di un contratto d’uso di macchinari anche se presi in leasing dall’ente no profit. Con tale pricipio la Corte, ha respinto il ricorso dell’amministrazione finanziaria che aveva chiesto le maggiori imposte a uno studio associato di medici che avevano stipulato con una fondazione un contratto d’uso dei macchinari (presi in leasing). Per la Corte “il costo portato in detrazione dall’associazione professionale è stato ritenuto inerente dalla C.T.R. sulla base di considerazioni logiche e conseguenti mentre quanto alla congruità dei costi la C.T.R. ha affermato che il costo dei beni e servizi appare commisurato al loro valore e all’alto grado di specializzazione professionale dei dati scientifici raccolti ed elaborati dalla banca dati della Fondazione. A fronte di tale valutazione, che non appare né meramente apparente, né illogica, le amministrazioni ricorrenti non hanno dedotto alcuno specifico motivo di contestazione indicando elementi probatori non valutati o tacitamente contraddetti dalla C.T.R. Ogni ulteriore richiesta di valutazione nel merito va pertanto ritenuta inammissibile”.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14499 del 16.06.2010

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza in esame ha precisato che i contribuenti devono essere risarciti davanti alla Ctp per i ritardi del fisco. Con tale principio la Corte apre ai risarcimenti dei contribuenti danneggiati dalle lungaggini dell’amministrazione finanziaria. Infatti il cittadino che chiede i danni al fisco per ritardi nei rimborsi deve rivolgersi alla commissione tributaria provinciale e non al Tribunale. Lo hanno sancito le Sezioni unite civili della Cassazione che, hanno dichiarato la giurisdizione della ctp in una causa promossa da un avvocato che chiedeva il risarcimento del danno per i “ritardati rimborsi” dell’amministrazione finanziaria. Il Collegio esteso ha motivato la decisione richiamando il principio secondo cui “in base al alla concentrazione della tutela, le Commissioni Tributarie possono riconoscere al contribuente non soltanto il rimborso delle imposte indebitamente versate, ma pure gli accessori come gli interessi ovvero il maggior danno o l’importo eventualmente pagato per la prestazione di cauzioni non dovute

Corte di Cassazione, sentenza n. 13576 del 04.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il giudice non può dichiarare l’inammissibilità del ricorso del fisco se il termine per la presentazione dell’atto è superato a causa del malfunzionamento (accertato con decreto) dell’ufficio delle entrate. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria. In sostanza la sezione tributaria ha affermato che è valida la proroga dei termini processuali richiesta dall’amministrazione finanziaria dopo la scadenza del termine, e che abbia perciò effetto di una rimessione, per malfunzionamento degli uffici, se la dilazione è necessaria per garantire il diritto dell’amministrazione al regolare accertamento e riscossione delle imposte. In tali casi i diritti del contribuente sono garantiti dal rispetto di quattro principi: il diritto alla parità delle parti, il principio della parità processuale, il diritto di difesa e il diritto alla ragionevole durata del processo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12247 del 19.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha riconosciuto ampi poteri al fisco sulla valutazione dei bilanci. Infatti rientra nei poteri dell’amministrazione finanziaria negare la deduzione dei costi “sproporzionati ai ricavi”. Non solo. Può provare le maggiori imposte anche attraverso le dichiarazioni di persone qualificate del settore, raccolte in sede di ispezione dalla Guardia di finanza. Con tale principio la Corte, ha respinto il ricorso di una piccola casa editrice che aveva esposto in bilancio una serie di costi “sproporzionati”, secondo l’amministrazione finanziaria, ai ricavi. Sulla valutazione, fra l’altro, avevano pesato molto le dichiarazioni raccolte dalla Fiamme gialle presso esperti del settore. Un metodo, questo, avallato dalla sezione tributaria della Cassazione, secondo la quale, “si deve ragionevolmente ritenere che soggetti operanti nel settore, ancorchè non addetti alla specifica lavorazione in contestazione, siano tutt’altro che ignari del valore di mercato di servizi resi a monte e a valle della specifica attività svolta”. Nelle motivazioni viene inoltre precisato che “rientra nei poteri dell’amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrano irregolaritàè della tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell’esercizio d’impresa, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato di ricavi o all’oggetto dell’impresa; pertanto, la deducibilità dei costi esposti in bilancio non implica che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in delibere o libri sociali o contratti e che sia irrilevante la divergenza tra il valore effettivo e il valore ivi iscritto o riportato”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12214 del 19.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, contro la decisione della CTR della Campania, che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’accertamento in capo al socio di una s.a.s, poiché tale società aveva ottenuto il condono fiscale. Nella motivazione, la Suprema Corte ha infatti spiegato come : “il condono fiscale ottenuto dalla società di persone non estende automaticamente i propri effetti ai singoli soci, nei confronti dei quali l’Amministrazione finanziaria conserva il potere di procedere ad accertamento, e che devono pertanto presentare autonoma istanza per potersi avvalere del beneficio; fermi restando tutti i diritti dell’Erario nei confronti dei soci che non abbiano richiesto il condono, l’imponibile preso a base dall’Ufficio per l’ammissione della società al beneficio può essere assunto dal giudice tributario come riferimento per determinare in modo congruo il reddito dei singoli soci, in considerazione della correlazione logica, giuridica ed economica esistente tra il reddito della società a quello di partecipazione dei soci, e quindi della necessità che, nella determinazione di quest’ultimo, si tenga conto dell’imponibile accertato e definito nei confronti della società stessa”.

Corte di Cassazione, sentenza n.12269 del 19.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che sono esenti dall’Ici gli appartamenti situati nello stesso stabile (e destinati ad abitazione principale) anche se di proprietà dei coniugi, in separazione dei beni. Lo ha stabilito la Suprema Corte, decidendo sul ricorso presentato da una donna contro la sentenza della Commissione Tributaria di Torino, che aveva respinto il ricorso presentato contro gli avvisi di liquidazione Ici per gli anni dal 1998 al 2001. La signora, in regime di separazione dei beni, era proprietaria di un appartamento sito nello stabile in cui anche suo marito aveva acquistato un’unità immobiliare. Entrambi avevano registrato la proprietà come “abitazione principale”, ma alla moglie era stata negata la possibilità di pagare l’imposta con la relativa agevolazione. La CTR aveva infatti stabilito che, nel caso in esame, in cui un nucleo familiare vive in due unità contigue, ma catastalmente distinte, la detrazione spetta una sola volta e in riferimento ad una sola unità era quelle utilizzate. La Corte, rovesciando tale decisione, ha invece affermato il principio di diritto per cui: “il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come abitazione principale, anche se di proprietà non di un solo coniuge ma di ciascuno dei due in regime di separazione dei beni, non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota prevista per l’abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell’effettiva utilizzazione come “abitazione principale” dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando, ovviamente, la spettanza della detrazione prevista dell’art. 8, comma 2 della l. 168/1982, una sola volta per tutte le unità in presenza dei requisiti di legge”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12149 del 18.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il liquidatore della società non risponde delle imposte verso l’amministrazione finanziaria se non ha effettuato pagamenti “di debiti di grado inferiore”… rispetto a quelli tributari e cio se non viene dimostrato che ha “scavalcato l’Erario. Con tale principio la Corte, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. In particolare la sezione tributaria ha spiegato che la responsabilità personale dell’amministratore per mancato pagamento dei tributi della società in liquidazione, deve essere sempre dimostrata. E “in caso di violazioni tributarie è necessario l’accertamento dell’avvenuto pagamento di debiti di grado inferiore a quelli tributari. Infatti, la responsabilità ex art. 36 DPR 602/1973 trova la sua fonte in una autonoma obbligazione legale, che insorge quando ricorrono gli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società in liquidazione e della distrazione di tali attività ai fini diversi dal pagamento delle imposte dovute.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11423 del 11.05.2010

La Corte di cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la mancata risposta dell’azienda al questionario inviatogli dall’ufficio (prima del ’99) non legittima l’accertamento induttivo. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso di un contribuente, dando una risposta per tutto il contenzioso ancora in corso. Secondo gli Ermellini, infatti, “la mancata risposta del contribuente ad un questionario inviatogli dall’ufficio non legittima, di per sé sola, una rettifica del reddito d’impresa in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma secondo, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ove tale omissione si sia verificata prima dell’entrata in vigore dell’art. 25 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, stante la tassatività delle ipotesi previste dalle lettere a), b), c) e d) del citato art. 39. comma secondo, nel testo all’epoca vigente

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 11082 del 07.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il giudice tributario a esprimersi sul segreto professionale eccpito dal legale tributarista. La Corte ha chiarito, infatti, che le notizie conosciute dal legale vanno a tutelare esclusivamente la posizione del cliente-contribuente e in modo particolare il rapporto di quest’ultimo con il Fisco. Quindi l’autorizzazione attiene esclusivamente al procedimento amministrativo di verifica tributaria e produce effetti solo nell’ambito dello stesso. La giurisdizione del giudice tributario, così come è delineata dal Dlgs 546/1992 non ha a oggetto solo gli atti finali del procedimento amministrativo di imposizione tributaria, ma anche quelli prodromici a esso tra i quali rientra senza meno l’insieme di notizie conosciute da un professionista e che riguardano in prima persona il cliente-contribuente.

Consiglio di Stato ,sentenza n. 1901 del 06.04.2010

Il Consiglio di Stato con la decisione in esame ha precisato che sono sempre di competenza del Giudice tributario e mai del Giudice amministrativo le controversie relative a fermi amministrativi su beni mobili per crediti di natura tributaria vantati dalla Pubblica Amministrazione . Il Consiglio ha superato l‘impostazione fornita TAR della Regione Puglia secondo cui la misura di fermo di bene mobile deve qualificarsi come un provvedimento di natura amministrativa dal momento che esso si estrinseca nell’emanazione di un atto unilaterale idoneo ad incidere in maniera autoritativo nella sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, con l’imposizione di un vincolo di indisponibilità del bene che implica la temporanea privazione del diritto di godimento e il divieto di utilizzazione del mezzo, la cui violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l’asportazione del veicolo. Con l’impugnativa di tale pronuncia veniva posta in discussione il carattere amministrativo del fermo beni mobili per crediti di natura tributaria. Il Consiglio con la sentenza suindicata ha avuto modo di chiarire che ,se a partire dall’entrata in vigore dell’articolo 35, comma 26 quinquies, del Dl 223/2006 è stata espressamente prevista, con riferimento alle controversie di natura tributaria, la possibilità di impugnare dinanzi alla Commissione tributaria il provvedimento di fermo e se la giurisdizione, ai sensi dell’articolo 5 del codice di procedura civile, si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, ciò nostante, tale diposizione non ha innovato la normativa previgente ma ha solo chiarito il riparto di giurisdizione per controversie relative a crediti di natura tributaria vantati dalla Pubblica amministrazione. Anche se la domanda è precedente all’entrata in vigore del decreto Visconti Bersani la competenza rimane sempre e comunque in capo alla giustizia tributaria.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9590 del 22.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha stabilito che la notifica fatta al familiare del contribuente è valida. La Corte accogliendo il ricorso del fisco ha stabilito che la notifica mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente l’ulteriore requisito della convivenza non espressamente menzionato dall’art.139 c.p.c. risultato sufficiente l’esistenza di un vincolo (di parentela o di affinità tale da giustificare la presunzione che la persona di famiglia Consegnerà l’atto al destinatario.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8495 del 09.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è dovuta l’I.C.I. su un immobile di proprietà della Regione ma utilizzato da un soggetto pubblico diverso: il diritto all’esenzione non può infatti, essere esteso per via analogica, soprattutto quando il bene non sia più utilizzato per scopi istituzionali.

Consiglio di Stato, sentenza n.1740 del 24.03.2010

Il Consiglio di Stato con la decisione in esame ha precisato che non può essere giudice tributario chi esercita in qualsiasi forma la consulenza fiscale ovvero l’assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l’amministrazione finanziaria o nelle controversie in questa materia. Il Consiglio di Stato, con l’occasione ha precisato che anche la tenuta e la custodia di scritture contabili nonché la predisposizione della dichiarazione dei redditi un’attività incompatibile con le funzioni svolte dai componenti delle commissioni tributarie.

Corte di Cassazione, sentenza n. 5913 dell’11.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha stabilito che è legittimo l’accertamento fiscale che si basa sui versamenti sui conti correnti bancari dei familiari dei soggetti contribuenti che risultano indagati per il reato corruzione. È onere del contribuente poi dimostrare che i soldi confluiti sui conti correnti non potevano essere soggetti ad alcuna imposizione. In particolare la Corte oltre a precisare che, in forza della retroattività della L. 24 dicembre 1993, n. 537, i proventi illeciti sono imponibili anche retroattivamente, hanno quindi spiegato che nel processo tributario, nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio si fondi su verifiche di conti correnti bancari, tenere del contribuente a carico del quale si determina un’ iinversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili della movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti. La Corte ha concluso precisando un altro punto sollevato dal ricorrente: in particolare, per quanto attiene alle motivazioni di atti amministrativi per relationem, che l’atto amministrativo d’imposizione tributaria può essere motivato per relationem ad un atto istruttorio del procedimento ma il rinvio motivazionale, dell’atto amministrativo d’imposizione tributaria ad un atto istruttorio deve essere adeguato. In tal senso l’accertamento giudiziale dell’adeguatezza della motivazione per relationem dell’atto amministrativo d’imposizione tributaria deve essere adeguatamente motivato e l’accertamento in sede di giudizio di legittimità dell’adeguatezza della motivazione per relationem dell’atto amministrativo d’imposizione tributaria deve essere specificamente contestato dal ricorrente.

Corte di Cassazione, sentenza n. 5050 del 03.03.2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che le aziende condannate a pagare le sanzioni antitrust non possono dedurle dalle imposte. A questa conclusione è giunta la Corte che con tale principio, ha respinto il ricorso della Sony spa. In particolare per la Corte è a pretendere pertanto che l’entità di tale sanzione costituisca un costo deducibile dal reddito imprenditoriale significherebbe neutralizzare interamente la ratio punitiva della penalità trasformandola in un risparmio d’imposta.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4737 del 26.02.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che commettono elusione fiscale le società i calcio che, per per dissimulare gli ingaggi dei propri giocatori, cedono a un’altra società i diritti d’immagine dei calciatori stessi. Per la Corte è precluso al contribuente, trattandosi di abuso del diritto, il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4013 del 19.02.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nere del contribuente, in tema di IVA, fornire la prova circa l’effettiva esistenza delle operazioni sottese alle fatture delle spese offerte in detrazione nel caso in cui l’amministrazione finanziaria ne contesti, al contrario, l’esistenza indicando in maniera specifica gli elementi, anche a carattere indiziario, sulle quali si fonda la contestazione. La prova da offrire, peraltro, non può consistere semplicemente nell’esibizione dei mezzi di pagamento – che sono utilizzati abitualmente in maniera fittizia – i quali mantengono solo una valenza meramente indiziaria e la cui attendibilità deve essere necessariamente valutata alla luce del quadro probatorio complessivo.

Corte di Cassazione sentenza n.3542 del 16.02.2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame decidendo nel merito la questione, ha stabilito che l’accertamento che si basa sul listino prezzi che viene esposto al pubblico (accertamento di tipo induttivo) si deve ritenere valido anche in presenza di scritture contabili regolari (accertamento analitico). La decisione della Corte, su ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle Finanze per la cassazione della sentenza, si basa sull’articolo 54 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), che autorizzerebbe, anche in presenza di una regolare contabilità il ricorso al cd. metodo induttivo e cioè il ricorso ad altri documenti o scritture contabili purchè abbiano i requisiti dalla gravità concordanza e precisione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 737 del 19.01.2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che non può essere concesso al contribuente il condono se il valore potenziale della lite, basato su un processo verbale di constatazione della guardia di finanza, supera il limite imposto dalla legge per la definizione agevolata. Non solo. Il calcolo va fatto parametrando il tetto massimo previsto dalle norme sui vari condoni alla sanzione minima sancita per l’irregolarità fiscale e accertata dalla guardia di finanza. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso del fisco presentato contro la decisione della commissione tributaria regionale di Ancona che aveva bocciato il provvedimento dell’amministrazione finanziaria con il quale era stata dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di condono.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Tributario.

Corte di Cassazione, sentenza n. 587 del 15.01.2010

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che in caso di incendio della documentazione contabile il cittadino può porsi all’accertamento induttivo anche con dei testimoni. Ma se non riesce a giustificare i versamenti in banca l’atto impositivo resta valido. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria precisando che nel processo tributario, nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, tenere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti. Nel caso in cui il contribuente si trovi nell’incolpevole impossibilità di produrre documentazione contabile a prova contraria (a causa di furto o, come nella fattispecie, di incendio), trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 2724, n. 3, cod. civ., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell’ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26340 del 16.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che è legittimo l’accertamento induttivo nei confronti di un’azienda destinataria di merce con bolle di accompagnamento l’alterate nella quantità. Con tale principio la Corte, ha respinto il ricorso di un’impresa nei confronti della quale la Guardia di finanza aveva accertato, in sede di verifica, delle alterazioni nei dati relativi alle quantità di bolle di accompagnamento di merce comprata da questa società. Nella massima ufficiale si legge infatti che il rinvenimento di bolle di accompagnamento alterate nei dati relativi alle quantità presso la società risultante destinataria della merce ed esercente il commercio della stessa, legittima nei suoi confronti l’accertamento induttivo in materia di Iva.

Corte di Cassazione, sentenza n. 35 del 05.01.2010

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che le circolari del fisco non sono vincolanti per il contribuente e quindi non possono essere impugnate davanti ad un giudice. In particolare la Corte ha ritenuto che la violazione di circolari ministeriali non può sostituire motivi di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, non contenendo le circolari norme di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali, in riferimento ai quali può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali, ovvero i vizi di motivazione. Pertanto le circolari dell’amministrazione finanziaria che non hanno poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute non vincolano né i contribuenti né i giudici e non costituiscono fonte di diritto

Corte di Cassazione, sentenza n. 27564 del 29.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha preciasato che la conclusione di un solo affare fra due contribuenti non può essere bollato dal fisco come società di fatto. In particolare la sezione tributaria ha respinto il ricorso dell’amministrazione finanziaria condividendo le motivazioni della commissione regionale di Cagliari che aveva escluso la ripartizione di utili e l’esistenza della società di fatto fra due contribuenti, uno dei quali dipendente pubblico a tempo pieno, che si erano accordati soltanto per la costruzione di un fabbricato, senza adottare uno schema tipico societario.

Corte di Cassazione, sentenza n. 28004 del 30.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che nelle liti fiscali valore limitato alle informazioni sommarie ottenute in fase di verifica e di ispezione o in altro procedimento. Infatti, le dichiarazioni rese nel processo penale dai vertici aziendali in affari con la società contribuente sono solo degli indizi da soli insufficienti a legittimare l’accertamento nei confronti di quest’ultima. La Corte, ha inoltre precisato che non sono deducibili i costi sostenuti per l’assicurazione infortuni dei dirigenti. Occorre premettere che: ha motivato la sezione tributaria – il divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio innanzi alle Commissioni tributarie, sancito dall’art. 7 , quarto comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, si riferisce alla prova testimoniale quale prova da assumere nel processo con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’Amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento anche sui conto di un determinato contribuente. Non solo. Tali dichiarazioni, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali semplici elementi indiziari, il cui valore può essere sempre contestato dal contribuente nell’esercizio del suo diritto di difesa ; conseguentemente, le dichiarazioni di terzi raccolte dalla Polizia tributaria ed inserite nel processo verbale di constatazione non hanno natura di testimonianza (quand’anche siano state, come nella specie, già spese in seno a procedimento penale), bensì di mere informazioni acquisite nell’ambito di indagini amministrative, sfornite, pertanto, ex se, di efficacia probatoria, con la conseguenza che esse risultano del tutto inidonee, di per sé a fondare un’affermazione di responsabilità del contribuente in termine di imposta, potendo soltanto fornire un eventuale ulteriore riscontro a quanto già accertato e provato aliunde in sede di procedimento tributario od avere un valore probatorio proprio degli elementi indiziari , i quali possono concorrere a formare il convincimento del giudice ma non sono idonei a costituire , da soli, il fondamento della decisione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26689 del 18.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che è nullo l’accertamento basato sulle verifiche della guardia di finanza che si sono protratte oltre i trenta giorni lavorativi stabiliti dallo Statuto del contribuente, che al massimo diventano sessanta nei casi di particolare complessità La norma invocata dalla società contribuente che lamentava la permanenza presso la propria sede delle Fiamme Gialle per oltre quattro mesi articolo 12 dello Statuto secondo cui la permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non puo’ superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessita’ dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio, per specifiche ragioni.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26687 del 18.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precistao che non paga l’ Iva sulle spese pubblicitarie pubblicate sui quotidiani italiani, l’azienda, se la sede della società che ha acquistato gli spazi è fuori della Comunità europea. Ciò che se lo ha fatto con l’aiuto di un intermediario fiscale in Italia. Con tale principio la Corte, ha accolto il ricorso di un intermediario fiscale in Italia, che agiva per conto di un’impresa avente la sede legale in Austria (i fatti risalgono al 1993), il quale aveva comprato degli spazi pubblicitari sulla carta stampata nostrana

Corte di Cassazione, sentenza n. 26862 del 21.12.2009 dicembre 2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che la dichiarazione integrativa non vincola il contribuente se i versamenti fatti al fisco dimostrano altre intenzioni. Spetta infatti agli uffici dell’amministrazione finanziaria, in sede di liquidazione delle imposte concordate, accertare quali effetti il cittadino abbia voluto effettivamente conseguire. Con tale principio la Corte, ha accolto il secondo motivo del ricorso di un contribuente che, pur avendo segnato nella dichiarazione il quadro riservato al condono tombale si era di fatto comportato diversamente versando per ciascun anno per cui non aveva presentato la dichiarazione 50 euro (somma corrispondente alla definizione semplice).

Corte di Cassazione, sentenza n. 26688 del 18.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che deve comunque il canone di fognatura il condomino che si rifiuta di allacciarsi all’impianto realizzato dal comune. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso del comune di Pordenone. In particolare, ha motivato la sezione tributaria, il canone di fognatura e di depurazione delle acque richiede, ai fini del sorgere dell’obbligo del suo pagamento che il comune abbia istituito e predisposto gli impianti necessari per il relativo servizio e che, perciò esso sia concretamente fruibile dall’utente, a prescindere dalla sua utilizzazione o meno per il fatto del destinatario medesimo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26323 del 16.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che il condono fiscale della società non opera direttamente in favore dei soci ma cambia la loro posizione verso l’amministrazione finanziaria. È infatti illegittima la richiesta di maggiori imposte al singolo socio basata sull’accertamento dei redditi dell’impresa e non sui tributi concordati nella definizione agevolata. Con tale principio la Corte, ha accolto il ricorso di un contribuente, socio insieme alla moglie di una sas che contestava le maggiori imposte sui redditi chieste dall’amministrazione in virtù di un accertamento fatto nei confronti della società tralasciando il condono ottenuto dall’azienda.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25713 del 09.12.2009

Più facile per il fisco recuperare la maggiore Iva dalle società fallite. Infatti, la procedura concorsuale non giustifica lo smarrimento delle fatture e la contribuente che ha chiesto la deduzione dovrà al più provare le spese mediante testimoni o per presunzioni. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25713 del 9 dicembre 2009, ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria, bocciando la decisione della commissione tributaria regionale della Campania. In sostanza, hanno affermato i giudici della sezione tributaria, il subentro della procedura fallimentare non giustifica lo smarrimento della documentazione. Questo perché ha motivato il Collegio, in tema di Iva, la deducibilità dell’imposta pagata dal contribuente per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa è subordinata, in caso di contestazione da parte dell’ufficio, alla relativa prova, che deve essere fornita dallo stesso contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate; nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi nell’incolpevole impossibilità di produrre tali documenti (ad esempio, a causa di furto) e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 2724, n. 3, cod. civ., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell’Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti

Corte di Cassazione, sentenza n. 25623 del 04.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che soltanto i versamenti nei conti dell’azienda si presumono come proventi tassabili, mentre il flusso di denaro nei conti dei soci o dei loro familiari non può essere attribuito all’impresa, a meno che l’amministrazione non riesca a provare che l’intestazione di tali conti è fittizia. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza in oggetto ha respinto il ricorso dell’amministrazione finanziaria che aveva accertato, in virtù della presunzione legale esistente sui conti bancari dell’azienda, un maggior reddito per il passaggio di denaro sul conto di un familiare di un socio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 46855 del 09.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che non possono essere sottoposti alla misura cautelare finalizzata alla confisca i beni acquistati prima della frode fiscale e del mancato pagamento delle imposte è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza in oggetto ha revocato il sequestro preventivo di un immobile acquistato, da un imprenditore imputato di evasione e frode fiscale, l’anno precedente il mancato pagamento dell’Iva

Corte di Cassazione, sentenza n. 25486 del 03.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che è legittima la cartella di pagamento notificata alla ex moglie sui redditi dichiarati dalla coppia durante il matrimonio anche se le sentenze depositate dopo il divorzio, che respingono i ricorsi di lui contro il fisco, non le sono mai state notificate o comunicate. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che,con la sentenza in oggetto, ha accolto il ricorso del fisco presentato contro la decisione della Ctr del Lazio che aveva dato ragione a una contribuente che non aveva mai ricevuto la notifica delle sentenze nella causa persa dall’ex marito su imposte dichiarate durante il matrimonio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25136 del 30.11.2009

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che non paga le sanzioni il contribuente che non presenta la dichiarazione dei redditi se dimostra le responsabilità del professionista a cui ha affidato la contabilità denunciandolo all’autorità giudiziaria. Lo ha stabilito la Corte che con la sentenza in esame ha respinto il ricorso dell’amministrazione finanziaria presentato contro la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva deciso di non far pagare a un contribuente le sanzioni per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e per il mancato versamento delle imposte.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25127 del 30.11.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il contribuente che recinta un terreno per farlo apparire come pertinenza del suo capannone industriale al fine di risparmiare sull’Ici commette un abuso del diritto. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza in oggetto che ha accolto il ricorso di un Comune nei confronti di una società proprietaria di alcuni terreni edificabili nelle vicinanze del suo stabilimento. La costruzione di una recinzione, ha affermato la Cassazione, non prova assolutamente nulla quanto ai rapporti tra fabbricato e aree circostanti. Infatti il muro di recinzione, in mancanza della prova di un vincolo sostanziale di asservimento funzionale, non è sintomatico di un collegamento durevole, in quanto può essere abbattuto in qualsiasi momento

Corte di Cassazione, sentenza n. 24933 del 26.11.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che il fisco può attribuire al reddito del professionista, e quindi accertare induttivamente le maggiori imposte, anche i versamenti fatti da un amico o parente, dimostrati in giudizio con distinte e assegni bancari, se la causale del versamento non è giustificata da una fattura. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che con tale principio ha respinto il ricorso di un professionista a cui il fisco aveva fatto un accertamento basato su dei versamenti fatti sul suo conto dal fratello della convivente, per lavori di ristrutturazione (avevano dichiarato i due), non fatturati

Corte di Cassazione, sentenza n. 23852 del 11.11.2009

la Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che i versamenti in banca, oltre lo stipendio, non possono essere considerati automaticamente come fonte di reddito da lavoro autonomo. È l’amministrazione a dover provare questa circostanza ed eventualmente riscuotere la maggiore imposta. Con questo principio la Corte ha accolto il ricorso di una contribuente, dattilografa di una società nel conto della quale erano stati fatti dei versamenti attribuiti dall’ufficio delle imposte a un’attività di lavoro autonomo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23017 del 30.10.2009

la Suprema Corte con la sentenz in esame ha precisato che il personale bancario deve segnalare al direttore dell’agenzia e questo al Questore ogni sospetto sui clienti, altrimenti rischia una sanzione. Con tale principio la Corte, ha accolto il ricorso del Ministero delle finanze che aveva sanzionato un impiegato della banca che non aveva segnalato un cliente autore di ingenti versamenti non supportati da grossi giri d’affari.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22790 del 28.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che ciascuna società che partecipa ad un consorzio di aziende non può prodursi tutte le spese sostenute sulla base del patto consortile ma soltanto quelle di cui è riuscita a dimostrate l’inerenza e cioè quelle direttamente riferibili alla sua attività. Con tale principio la Corte ha respinto il ricorso di una società che aveva partecipato a un consorzio di imprese nato con lo scopo di pubblicizzare prodotti e aziende. Nella motivazione la sezione tributaria ha ribadito un altro importante aspetto. Le spese di pubblicità sono soltanto quelle sostenute per sponsorizzare un prodotto mentre quelle di rappresentanza sono quelle sostenute per accrescere il nome dell’azienda. Da questa differenza deriva un diverso regime di deducibilità

Corte di Cassazione, sentenza n. 20094 del 18.09.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che l’esenzione dalla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili entro il quinquennio dall’acquisto o dalla costruzione, rappresenta un’agevolazione tributaria e, come tale, grava sul contribuente l’onere di provare l’utilizzo dell’unità immobiliare quale abitazione propria o di propri familiari. Inoltre, la sentenza penale di assoluzione dal reato di omessa dichiarazione della plusvalenza, per contrasto tra prove, non ha rilevanza nel processo tributario, in quanto entra in conflitto con la generale regola secondo cui in caso di agevolazione tributaria l’onere della prova resta a carico del contribuente.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14735 del 23.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che è valido l’accertamento induttivo dell’Iva nei confronti di un’azienda che fattura tanti acquisiti e poche vendite. La differenza è macroscopica un indizio grave preciso e concordante di evasione dell’imposta.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14014 del 17.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che non sono sufficienti gli accertamenti fiscali fondati su documenti extracontabili in cui non è stato fatto dalla Guardia di finanza, o successivamente dall’ufficio, un controllo incrociato fra contabilità dell’azienda e brogliacci.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14125 del 18.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che l’ufficio Iva può elaborare i dati raccolti dalla Guardia di finanza nel processo verbale di constatazione e rettificare l’imposta, secondo i suoi parametri. Ciò entra infatti nella normale dinamica dellà attività di accertamento e il divieto di rettifica in assenza dei nuovi elementi non c’entra nulla. Con questa pronuncia la Corte, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate su una controversia nata fra l’ufficio Iva di Firenze e una panetteria. In particolare l’amministrazione aveva usato i dati delle verifiche per presumere un’imposta maggiore e quindi aveva provveduto a una rettifica. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi sostenendo che tale rettifica era nulla perché non conteneva i nuovi elementi.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25147 del 17.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che commette reato il contribuente che simula una vendita di immobili alla moglie mettendo a rischio la riscossione delle imposte anche se lo fa prima di qualunque accertamento da parte delle Entrate.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10713 del 11.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che non è considerata area fabbricabile il terreno destinato, secondo il piano urbanistico, ad una struttura sportiva e per il quale sia previsto un indice minimo di edificabilità. La cessione del suddetto terreno non prevede l’applicazione dell’Iva e prevede un’imposta di registro proporzionale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13510 del 11.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che sono invalidi gli accertamenti fiscali notificati nella casa dove è rimasta ad abitare la moglie separata, anche se lei ha accettato il plico e si è presentata come la coniuge. Con tale principio la Corte ha respinto il ricorso del fisco dando ragione a un contribuente che aveva ricevuto l’accertamento presso l’appartamento dove aveva abitato con la moglie fino alla separazione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13197 del 09.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che una società di capitali non ha diritto al rimborso dell’Iva se fa solo operazioni esenti, come il mero godimento di beni immobili. Si tratta infatti di un comportamento “elusivo del divieto di detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti da parte di imprese che esercitano esclusivamente operazioni esenti.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13201 del 09.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che gli appunti dell’imprenditore nell’accertamento induttivo devono essere allegati al processo verbale di constatazione e devono essere prodotti in giudizio dall’amministrazione finanziaria, altrimenti l’atto impositivo è invalido. Il giudice non puoò acquisirli d’ufficio. Con tale principiala Corte di Cassazione ha bocciato il ricorso del fisco che aveva fatto un accertamento di compensi in nero, basandosi sulle testimonianze di due amministrativi e su degli appunti ritrovati nella sede dell’impresa finita nel mirino delle fiamme gialle.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12777 del 01.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che è legittimo che l’avvocato imputa i compensi derivanti dall’attività di arbitro all’associazione professionale. E’ onere dell’amministrazione finanziaria che alleghi un intento elusivo sotteso a tale condotta, dimostrarne l’esistenza. E’ necessario però che nell’atto costitutivo dell’associazione professionale deve essere previsto l’obbligo di imputare i compensi allo studio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12653 del 28.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che non pagano l’Irap i ragionieri consulenti e membri dei collegi sindacali. Per la Corte infatti chi svolge le attività di libero professionista avvalendosi di una struttura esterna, come può essere la società cui rilascia la consulenza, non paga il tributo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12630 del 28.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che il contribuente che non va all’appuntamento con il funzionario dell’Agenzia delle entrate, per dimostrare il reddito inferiore e farsi annullare l’accertamento, non deve necessariamente pagare le maggiori imposte. Può infatti fare causa al fisco in un secondo momento e dimostrare così il vero reddito. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso di una contribuente che non si era presentato all’appuntamento con il funzionario dell’Agenzia delle entrate per portargli i documenti che accertavano un reddito inferiore rispetto a quello accertato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11548 del 19.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che le comunicazioni al Fisco vanno date sempre di persona. Rischia infatti di pagare tasse non dovute l’ex socio di una società il fatto che non comunica all’Amministrazione finanziaria la propria fuoriuscita dalla compagine. Non vi ha consentito rivalersi sulla società che per errore lo ha inserito nella dichiarazione dei redditi dell’ente anche dopo il suo allontanamento. Con tale principio la Corte ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata da un agente di assicurazioni nei confronti del suo ex socio. Il ricorrente lamentava di aver subito un danno in quanto dopo la sua uscita dalla società l’altro partecipante aveva presentato la dichiarazione dei redditi dell’ente inserendolo ancora tra i soggetti che ne facevano parte. Il Fisco aveva quindi corretto la sua dichiarazione personale recuperando anche i redditi che egli risultava aver percepito dalla società. Secondo la Corte non esiste alcun rapporto causale che giustifichi il risarcimento tra il comportamento dell’ex socio e l’accertamento fiscale dal momento che era onere del socio uscente spiegare al Fisco al momento della sua dichiarazione dei redditi che aveva cessato il lavoro di agente di assicurazioni. Non è infatti possibile riconoscere un indennizzo a chi avrebbe potuto evitare problemi usando l’ordinaria diligenza.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12108 del 26.05.2009

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza in esame ha precisato che gli agenti di commercio e i promotori finanziari devono pagare l’Irap solo se hanno una autonoma organizzazione, secondo i canoni fissati dalla Cassazione per autonomi e professionisti. Con tale principio le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto sorto nella sezione tributaria, tra le sentenze che sostenevano questa stessa tesi e quelle che invece propendevano per l’imponibilità sempre e comunque di tali soggetti. Il principio affermato in quattro pronunce relative ad agenti di commercio e promotori finanziari.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11620 del 19.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato non è valida la causa contro il fisco instaurata dal cittadino mediante la consegna a mano del ricorso al front office e agli sportelli degli uffici dell’agenzia delle entrate. Con tale principio la Corte ha dichiarato d’ufficio inammissibile il ricorso di un contribuente che aveva consegnato il plico a un front office degli uffici delle entrate.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11466 del 18.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che tutti i professionisti di una società professionale devono partecipare alla causa contro il fisco quando questo accerta il maggior reddito di uno di loro sulla base dei ricavi della società stessa. La Corte applicando il principio dell’unitarietà dell’accertamento ha ravvisato in tale ipotesi un litisconsorzio necessario. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate che aveva chiesto la nullità di un giudizio al quale aveva partecipato soltanto uno dei professionisti di una società professionale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10972 del 13.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso presentato dal professionista che sosteneva la non assoggettabilità d’imposta della somma ricevuta a titolo di risarcimento del danno derivante dalla anticipata risoluzione del rapporto professionale, ai sensi dell’art. 6 d.p.r. n. 917 del 1986 ossia la non assoggettabilità della somma ricevuta, non a titolo di anticipata cessazione del rapporto di lavoro, ma a titolo di ristoro del danno biologico e d’immagine subito dal professionista a causa del licenziamento anticipato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10981 del 13.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che commette abuso di diritto la società che si deduce i costi delle macchine di sua proprietà a usate dai dipendenti di una ditta individuale collegata perché appartenente a uno dei soci. Con tale principio la Corte ha respinto il ricorso di una snc che si era dedotta i costi delle auto di sua proprietà ma usate dalla ditta individuale dell’amministratore

Corte di Cassazione, sentenza n. 10972 del 13.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che non sono tassabili le somme ricevute dal professionista che ha fatto una transazione con l’azienda per mettere fine ad una causa nella quale chiedeva i danni all’immagine per essere stato mandato via anticipatamente. Con tale principio la Corte, ha accolto il ricorso degli eredi di un medico che aveva chiesto il danno all’immagine perché la clinica presso la quale lavorava aveva troncato anticipatamente il rapporto di collaborazione professionale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10388 del 06.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che può essere un’operazione elusiva delle norme tributarie anche il leasing fatto per la vendita di una cosa futura. In particolare, l’impresa aveva venduto ad una società di leasing un immobile in ristrutturazione percependo l’80% del valore di questo ed accendendo il contratto di leasing prima dell’ultimazione dei lavori.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10680 del 11.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che il fisco può utilizzare contro il contribuente le conclusioni giuridiche (ad esempio fatture inesistenti, redditi in nero) raggiunte dalle fiamme gialle dopo l’ispezione e il vaglio degli indizi raccolti.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10336 del 05.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che può essere rimborsata alla parte che vince la causa l’Iva anticipata al legale di fiducia. In particolare la Corte ha precisato che la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l’ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un’espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell’I.V.A. che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell’art.18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi si un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell’art.91, comma primo, cod. proc. civ., consegue al pagamento degli onorari al difensore. Tuttavia la deducibilità di tale imposta potrebbe eventualmente, rilevare solo in ambito esecutivo, con la conseguente possibilità per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15528 del 02.07.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha stabilito che normali interventi di manutenzione degli uffici dell’amministrazione finanziaria, come la derattizzazione, non giustificano la proroga unilaterale sui termini previsti per l’accertamento e la riscossione in quanto sicuramente prevedibili. La Corte ha infatti precisato che l’art. 1 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 (Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 nel testo sostituito dall’art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 (Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari) e rimasto in vigore dal 5 novembre 1985 al 19 marzo 2001 – stabilisce che: qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’art. 3 del medesimo decreto-legge. Questa formulazione prosegue la Corte dell’art. 1 del decreto-legge n. 498 del 1961 è stata successivamente modificata, a decorrere dal 20 marzo 2001, dall’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell’articolo 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente), apportando un’ulteriore chiarificazione, e cio che gli eventi di carattere eccezionale di cui al menzionato art. 1 del decreto-legge n. 498 del 1961, al fine di consentire l’emanazione del decreto di proroga dei termini, debbono essere non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15558 del 02.07.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha stabilito che è valido l’accertamento ICI su un’area divenuta edificabile con un piano regolatore generale anche se il Comune non ha mai avvisato il contribuente, prima dell’avviso fiscale, dell’approvazione dello strumento urbanistico. Secondo la Corte, infatti, la disposizione dell’art. 31 comma 20 della legge n. 289/2002, che impone ai comuni di dare comunicazione ai proprietari dell’attribuzione ad un terreno della natura di area fabbricabile, non è specificamente sanzionata, e la sua inosservanza non ha in alcun modo pregiudicato la difesa del contribuente in questa controversia. La spettanza delle agevolazioni di cui all’art. 9 del D. Lgs. 504/1992 non risulta abbia costituito motivo di ricorso e di appello avverso la sentenza di primo grado. Il ricorso, per il principio di autosufficienza, avrebbe quanto meno dovuto riportare i passi delle difese spiegate nei gradi di merito coi quali le agevolazioni erano state invocate.

Corte di Cassazione sentenza n. 16874 del 21.07.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha stabilito che gli accertamenti fiscali basati sulle verifiche dei conti bancari, prive di autorizzazione da parte del comandante della Guardia di finanza, sono comunque utilizzabili contro il contribuente, purchè non abbiano provocato un grave e concreto pregiudizio. La Corte ha chiarito che un avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall’Ufficio (o dalla Guardia di Finanza) è illegittimo sol quando (a) dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell’autorizzazione prevista dall’art. 51, n. 7, DPR n. 633/72 e b) tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente. Infatti la Corte ha sottolineato che il principio (costituente corollario) già affermato da questa sezione (sentenza 15 giugno 2007 n. 14023), per il quale la norma detta subordina la legittimità delle indagini bancarie e delle relative risultanze all’esistenza dell’autorizzazione e non anche alla relativa esibizione all’interessato, nonché la precisazione (contenuta nella stessa decisione) per la quale eventuali illegittimità dell’ambito del procedimento amministrativo di accertamento diventano censurabili davanti al giudice tributario soltanto quando, traducendosi in un concreto pregiudizio per il contribuente, che nel caso non è stato dedotto, vengano ad inficiare il risultato finale del procedimento e, quindi, l’accertamento medesimo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17074 del 22.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che i gestori di distribuzione di carburanti sono tenuti al pagamento della tassa anche con riguardo agli spazi contigui all’impianto per le manovre e la viabilità Per la Corte l’occupazione del suolo, che legittima il prelievo fiscale, non deve essere segnata in toto dall’impronta di un manufatto, ma, è sufficiente la destinazione funzionale di un’area ad un uso privato. Infatti, in tema di tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap), l’art. 48, comma sesto, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, detta una regolamentazione puntuale dei regime fiscale applicabile ai distributori di carburante, in base alla quale, mentre la tassa annuale forfettaria si applica alle occupazioni tipizzate di spazi e aree da parte degli impianti, tutti gli ulteriori spazi e aree occupati sono assoggettati alla tassa ordinaria prevista dall’art. 44 del menzionato D.Lgs. n, 507 del 1993.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17365 del 24.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che la contabilità è tenuta in nero e parallela a quella ufficiale, costituisce elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità precisione e concordanza richiesti dalla legge fino a quando il contribuente non provi il contrario. Basta il flop-disk infatti al Fisco come prova di una contabilità parallela a quella ufficiale. Con questo principio, la Corte di Cassazione risolve una questione in materia tributaria, su ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, soccombente in secondo grado. L’Agenzia, infatti, aveva affermato che il giudice di merito, a torto, aveva ritenuto difettare i requisiti di gravità precisione e concordanza degli elementi utilizzati ai fini della rettifica – (nel caso di specie, la guardia di finanza aveva ritrovato un flop-disk contenente una contabilità parallela) – e trascurato di considerare i numerosi elementi di fatto evidenziati dall’Amministrazione in sede d’Appello, puntualmente indicati nel provvedimento impugnato e nel verbale della guardia di finanza. La Corte, richiamandosi alla giurisprudenza precedente in materia, ha affermato che il ritrovamento di una contabilità parallela a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposto a verifica fiscale, legittima di per sé a prescindere cioè alla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso al c.d. accertamento induttivo di cui all’art.39, 2 e 3 co, d.p.r. n. 600 del 1973. si tratta, infatti, di dati e notizie da cui possono essere desunte omissioni o false o inesatte indicazioni, atteso che fermi restano i limiti di efficacia delle scritture contabili delle imprese soggette e registrazione anche le altre proveniente dall’imprenditore possono operare come prova contra se. La Corte ha spiegato che mentre le presunzioni legali non necessitano della prova di un fatto sul quale possano fondarsi e giustificarsi, le presunzioni semplici, al contrario necessitano di una prova ma una volta che la presunzione semplice si sia tuttavia formata e sia stata rilevata (cioè una volta che del fatto sul quale si fonda si stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum, in quanto l’una e l’altra trasferiscono a colui contro il quale esse depongono l’onere della prova contraria. Pertanto, la presunzione in assenza di prova contraria (quando, come nel caso, ammessa) impone al giudice di ritenere provato il fatto previsto, senza consentirgli la valutazione ai sensi dell’art.116 c.p.c. Il giudice di merito incontra il solo limite della probabilità gli avvenimenti infatti si devono basare su sull’id quod plerumque accidit, cioè quello che accade con più probabilità. Nel caso di specie, è accertata la contabilità anche mediante dati e notizie raccolti con le modalità stabilite dall’art.51 del medesimo d.p.r. – (n.600/1973) – ovvero con ricorso a presunzioni semplici, a confronto delle quali l’Ufficio non è tenuto a offrire altre prove concrete, ma è il contribuente tenuto ad offrire la prova contraria .

Corte di Cassazione, sentenza n. 15426 del 01.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che l’agevolazione “prima casa” spetta sull’intero valore della compravendita qualora gli acquirenti siano coniugi in regime di comunione legale dei beni, anche se uno di essi sia sprovvisto dei requisiti richiesti dalla legge per avvalersi di questo beneficio fiscale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17533 del 28.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che basta investire 2500 euro in beni strumentali per pagare l’Irap. In caso contrario il professionista, continua la Corte, deve dare prove certe dell’assenza dell’autonoma organizzazione. L’autonoma organizzazione in requisito che non può essere escluso allorchè l’attività del professionista presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall’impiego di capitali e di lavoro altrui, che potenzi l’attività intellettuale del singolo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17194 del 23.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che non è prevista nessuna sanzione per la cartella di pagamento notificata senza busta chiusa. I cittadini possono chiedere al giudice tributario il risarcimento per violazione della privacy. Al più affermato la Suprema Corte, possono tentare la strada del risarcimento facendo un’altra causa al fisco, davanti al giudice ordinario.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17200 del 23.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che la Mercedes non giustifica l’accertamento sintetico da parte del fisco. Infatti, essere proprietari di un’auto di grossa cilindrata non è da solo, un indice di maggior reddito. Con tale statuizione la Corte ha dato ragione ad un contribuente che si era difeso sostenendo che la vettura era stata comprata con i suoi risparmi e con gli aiuti della famiglia. In più l’uomo aveva contestato all’amministrazione finanziaria che i suoi redditi non erano stati incongruenti con gli studi di settore, almeno il biennio richiesto dalle norme.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16855 del 20.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che deve pagare l’Irap il notaio che per svolgere pubbliche funzioni attribuitegli dalla legge, si serve dell’aiuto del personale. Secondo la ricostruzione che fa la Corte, il notaio aveva impugnato il silenzio rifiuto dell’amministrazione in merito al rimborso dell’Irap dell’anno 1984. L’impugnazione si basava sull’eccezione dell’inesistenza di una attività autonomamente organizzata è tale da far sorgere l’obbligo di versamento dell’Irap. In primo grado, la commissione tributaria di Napoli, aveva accolto la richiesta del notaio adducendo la prevalenza dell’apporto professionale rispetto agli elementi organizzativi dell’attività. Invece, la commissione tributaria regionale della Campania, facendo riferimento alla costante giurisprudenza della Cassazione, ha rigettato la richiesta del notaio affermando che è integrativo del presupposto dell’Irap il lavoro dipendente da parte del professionista come pure l’utilizzazione di beni strumentali. Su ricorso proposto dal notaio, la Corte, ha quindi stabilito che è ai fini della imposizione IRAP, l’esercizio per professione abituale, ancorchè con esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata della Corte costituzionale con la sentenza n.156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità che congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomi a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organzizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità d interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo, l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16838 del 20.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che sono legittime le sanzioni amministrative motivate su un parere della pubblica amministrazione che, a sua volta, si fonda su un accertamento. In materia valutaria, anche se la sanzione è irrogata dal fisco, al destinatario non spettano le garanzie previste dallo Statuto del contribuente. Con tale decisione la Suprema Corte è stata chiamata a decidere su un decreto ingiuntivo emesso dal Ministero delle finanze e motivato per relationem al parere di una commissione che, a sua volta, era motivata per relationem al verbale di accertamento.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16238 del 10.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che è legittima la rettifica Iva anche se l’imprenditore è stato assolto in sede penale dalle accuse di fatture false. Con tale principio la Corte, ha accolto il ricorso del fisco e ribaltato la decisione di merito.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15528 del 02.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che solo casi eccezionali giustificano proroghe unilaterali del fisco sui termini previsti per l’accertamento e la riscossione. Normali interventi di manutenzione degli uffici dell’amministrazione finanziaria, come la derattizzazione, non giustificano tale proroga in quanto sicuramente prevedibili.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15717 del 03.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che “Il giudizio dinanzi la Commissione tributaria regionale assume le caratteristiche generali del mezzo di gravame, ossia del mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, con la conseguente necessità per i giudici di decidere nel merito le questioni proposte, e pertanto in caso di accoglimento dell’appello, alla riconosciuta fondatezza dei rilievi del contribuente relativi all’imponibile non deve seguire una pronuncia di illegittimità e quindi di annullamento) dell’atto impugnato, ma un giudizio di merito sull’ammontare delle imposte dovute dal contribuente in luogo di quelle accertate dall’ufficio, richiedendosi la pronuncia costitutiva di annullamento solo nelle ipotesi di vizi formali dell’accertamento o di atti pregressi su cui esso si fondi.” A parere della Corte il giudice tributario non puo annullare l’avviso di accertamento, ma è nelle sue facoltà una volta verificata la legittimità del ricorso al metodo di accertamento induttivo, controllare l’operato della P.A. e verificare se gli effetti che l’ufficio ha ritenuto di desumere, dai fatti utilizzati come indizi, siano o meno compatibili con il criterio della normalità. Qualora vengano riscontrate incongruenze e contrasti con i criteri di ragionevolezza, il giudizio della commissione territoriale può dunque pervenire a conclusioni diverse e quindi alla determinazione di un reddito presuntivo inferiore a quello indicato dall’amministrazione finanziaria.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13512 del 11.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che “In caso di trasferimento a causa di morte della proprieta’ di azioni non quotate in borsa ne trattate al mercato ristretto, il valore venale e’ determinato avendo riguardo alla situazione patrimoniale della societa’, quale risulta dal bilancio, i cui dati possono essere peraltro adeguati dall’Ufficio al loro valore effettivo, attesa la discordanza tra i criteri civilistici, ispirati a considerazioni di carattere prudenziale di iscrizione delle singole poste contabili all’attivo o al passivo del bilancio sociale, ed il valore economico reale, attualizzato, delle poste stesse, per il quale occorre tenere conto anche della rivalutazione degli immobili e degli impianti, nonche’ dell’avviamento”. Con tale principio la Corte ha respinto il ricorso di due contribuenti avverso la decisione del giudice di Appello che aveva legittimato la rettifica della denuncia di successione, a seguito della stima di rivalutazione degli immobili e degli impianti della società di cui esse detenevano, proprio in virtù della successione, una quota di azioni non quotate in borsa ne trattate al mercato ristretto. Sul punto la Cassazione osserva come, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, articolo 22, l’amministrazione finanziaria, correttamente, può procedere all’accertamento sulla scorta dei nuovi valori di mercato degli immobili, all’epoca dell’apertura della successione, senza attenersi soltanto ai dati emergenti dal bilancio approvato, in cui è indicato soltanto il valore storico.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16220 del 10.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che paga l’Irap il professionista che si avvale soltanto dell’aiuto di una segretaria. Con tale decisioni la Corte abbassa ancora la soglia degli elementi dell’autonoma organizzazione, al di sotto della quale non viene pagata l’imposta, a prescindere dal fatto che i ricavi dello studio dipendano esclusivamente dall’attività del professionista.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15172 del 26.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che con le indagini sul conto in banca del manager il fisco può inchiodare la società infatti legittimo l’accertamento basato su versamento ingiustificati sul conto dell’amministratore di una società/font>

Corte di Cassazione sentenza n. 15424 del 01.07.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha stabilito che non è possibile applicare il fermo amministrativo sui beni del contribuente in favore del quale è in atto la procedura di rimborso Iva anche se la guardia di finanza ha stimato che il debito con l’erario supera il credito. La Suprema Corte ha infatti ricordato che è questa Corte ha, invero, reiteratamente affermato che, in tema di rimborsi iva, l’art. 38-bis d.p.r. 633/1972 prevedendo, accanto alla sospensione dell’esecuzione dei rimborsi in presenza di contestazioni penali, un articolato sistema di garanzie teso a tutelare l’interesse dell’Erario all’eventuale recupero di quanto dovesse risultare indebitamente percepito dal contribuente introduce una specifica garanzia a favore dell’Amministrazione e preclude, pertanto, l’applicazione a detti rimborsi dell’istituto del fermo amministrativo, previsto dall’art. 69 r.d. 2440/1923.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15143 del 26.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che è valida la cartella di pagamento senza l’indicazione del termine entro il quale il contribuente può porsi. Con tale principio la Corte ha respinto il ricorso di una piccola società la quale era stata notificata una cartella di pagamento Tarsu priva delle modalità dei termini per l’opposizione. Per risolvere la questione la sezione tributaria della Suprema Corte ha attinto a due principi generali degli atti amministrativi applicandoli espressamente al contenzioso tributario e sancendone la validità anche dopo l’entrata in vigore dello Statuto del contribuente.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15110 del 26.06.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha stabilito che non paga l’Irap l’avvocato o il professionista che lavora da casa. La Corte ha infatti precisato che a norma del combinato disposto degli artt. 2, primo periodo, e 3 comma lett. c) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità di interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Nel caso di specie la Corte ha osservato che considerato che, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, – incontestata la circostanza che il professionista svolgeva l’attività nella propria abitazione, utilizzando una libreria, il fax ed un apparecchio per videoscrittura dovendo escludersi che tali elementi siano idonei e configurare i presupposti impositivi, desumibili dai richiamati principi, può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso e della domanda di rimborso del contribuente.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14693 del 23.06.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha statuito che deve versare l’Irap anche l’avvocato che ha un solo dipendente part-time e ciò nonostante il modesto impiego di beni strumentali, di esiguo valore. La Corte ha infatti evidenziato che la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte afferma che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità d’interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le qualità che secondo l’id quod plerumque accidit costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Tributario.

Cassazione civile sez. trib. sentenza 15/07/2015 n.14787

I parametri o gli studi di settore previsti dall’art. 62-sexies d.l. 331/93, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, ex artt. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600/73 e 54, comma secondo, D.P.R. 633/72, sicché, fermo restando che il relativo procedimento presuppone l’attivazione del contraddittorio con il contribuente, l’ufficio non è tenuto ad assolvere nessun ulteriore onere probatorio per dimostrare la legittimità della propria pretesa.

Cassazione civile sez. VI sentenza 13/07/2015 n.14547

IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia sez. Catania n.23/18/13, depositata il 29.1.2013. Il giudice di appello, rigettando l’impugnazione dell’Agenzia, confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio promosso da F.M. avverso l’avviso di accertamento relativo a Irpef 2002 in relazione all’intervenuta conciliazione innanzi al giudice di primo grado. Rilevava, in particolare, che ai fini dell’estinzione del giudizio prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, pur riscontrandosi un diverso orientamento giurisprudenziale di questa Corte che dava rilievo al versamento delle somme concordate, era sufficiente fare riferimento al verbale di conciliazione che, in caso di inadempimento, costituiva titolo per l’iscrizione a ruolo.
L’Agenzia delle entrate deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, richiamando a sostegno della censura la giurisprudenza di questa Corte a sostegno della necessità che l’estinzione del giudizio sia agganciata alla verifica del pagamento delle somme concordate in sede di conciliazione.
Nessuna difesa ha depositato la parte contribuente.
Il motivo di ricorso è manifestamente fondato.
La causa può essere decisa sulla base del seguente principio, espresso ripetutamente da questa Corte e dal quale non vi è motivo di discostarsi: Gli atti dichiarativi delle varie specie di conciliazione previste nel giudizio tributario dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48, non determinano di per sè la cessazione della materia del contendere, producendosi tale effetto solo quando, con il versamento della somma concordata, gli stessi siano divenuti efficaci e perfetti. Pertanto, nella conciliazione cosiddetta “breve postfissazione” – in cui, ai sensi del comma 5, la proposta è depositata dopo la fissazione dell’udienza e prima della trattazione in camera di consiglio – la Commissione Tributaria Provinciale, nel silenzio della norma, deve rinviare l’udienza di trattazione della causa ad una data successiva alla scadenza del termine concesso per il versamento, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza di rinvio dell’udienza di trattazione, in applicazione analogica della disciplina dettata dal comma 1, per la conciliazione cosiddetta “breve prefissazione”, in cui la proposta è depositata prima della fissazione dell’udienza di trattazione; in mancanza di tale rinvio e del versamento, la sentenza dichiarativa dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è appellabile dall’Ufficio, che non può essere costretto all’esecuzione di una conciliazione inesistente, nè privato della sua legittima pretesa di far valere l’interesse ad una pronuncia del giudice di merito sul rapporto giuridico controverso. – cfr. Cass. n. 3560/2009, Cass. n. 9219/2011; Cass. n. 11722/2011. Cass. n. 25931/2011; Cass. n. 5593/2013-.
Allo stesso principio il giudice di appello non si è conformato, ritenendo che ai fini dell’estinzione del giudizio fosse sufficiente il verbale di conciliazione.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia sez. Catania anche per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio.
PQM
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia, sez. Catania, anche per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 21 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2015

Cassazione civile sez. VI sentenza 07/05/2015 n.9014

Relativamente all’art. 3 d.p.r. n.277 del 2000, reso in attuazione dell’ art. 8 della legge n. 448 del 1998, recante disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci nell’ambito dei benefici previsti per l’utilizzo di gasolio per autotrazione, la nozione di anno solare si riferisce al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre.

Cassazione civile sez. trib. 22/04/2015 n.8210

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva determinato un maggior reddito imponibile della Cofermetal s.p.a., per gli anni dal 2002 al 2004, riprendendo a tassazione i costi relativi a materie prime acquistate in Paesi a fiscalità privilegiata (Libano, Svizzera e Corea del Sud) e ritenuti indeducibili perchè non indicati separatamente in dichiarazione, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe ed in riforma delle sentenze di primo grado che avevano rigettato i ricorsi proposti dalla contribuente, ha annullato gli avvisi impugnati, applicando la sanzione prevista dal D.Lgs. n. 417 del 1997, art. 8, comma 1.
In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che le operazioni commerciali fossero state effettivamente eseguite, ma, ancor prima, ha rilevato che l’Ufficio, violando l’art. 76, comma 7 ter, del T.U.I.R. (vigente ratione temporis) aveva omesso, antecedentemente all’emissione degli atti impugnati, di notificare alla contribuente l’apposito avviso con il quale viene concesso un termine per fornire la prova che le imprese estere svolgano principalmente un’attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede.
La Commissione Tributaria Regionale lombarda, dato atto che l’indeducibilità dei costi era stata soppressa dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 301, ha, poi, ritenuto che la mancata separata indicazione degli stessi in dichiarazione costituisse una mera irregolarità formale con possibilità, quindi, per il contribuente di correzione attraverso la presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, ed applicazione della sola sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 1.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, l’Agenzia delle Entrate.
La Società ha resistito con controricorso e memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 11, per avere la C.T.R. ritenuta violata tale norma in quanto l’Ufficio non aveva, preventivamente all’emissione degli avvisi di accertamento, notificato al contribuente l’avviso atto a consentire l’offerta di prova in ordine all’effettività delle operazioni.
1.1. Il motivo è fondato. All’epoca in cui vennero emessi gli avvisi di accertamento impugnati, l’art. 110 del TUIR (nel testo vigente ratione temporis) prevedeva due concorrenti condizioni affinchè il contribuente potesse portare in deduzione i costi rinvenienti da operazioni commerciali intrattenute con imprese aventi sede nei Paesi a fiscalità privilegiata: non la sola effettività e concreta esecuzione di dette operazioni ma anche che i costi fossero stati indicati separatamente in dichiarazione. Nella specie, l’Ufficio ebbe a constatare solo detto ultimo inadempimento, sufficiente, all’epoca, da solo a rendere i costi indeducibili, con la conseguenza che l’emissione della comunicazione al contribuente della possibilità di fornire le sue prove era, a quella data e nel particolare caso, superflua. Ne consegue l’irrilevanza, nel caso in esame, della questione, sollevata dalla contro ricorrente relativa ad un’asserita violazione del principio del contraddittorio, alla luce dei principi fissati dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 19667/14.
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione ad opera della C.T.R. della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 302 e 303, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 3 bis. Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di appello, la dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente, successivamente alle date dei processi verbali di constatazione, non poteva fare venire meno l’applicabilità della diversa e più grave, rispetto a quella applicata dalla CTR, sanzione di cui al comma tre bis del citato art.8, come espressamente prevista anche per le operazioni pregresse, dall’art. 1, comma 303, della legge finanziaria 2007.
2.1. Il motivo è fondato. Va, invero, data continuità all’orientamento già espresso in materia da questa Corte (Cass. n.ri 5398/2012; 1158/2014; 20081/2014) secondo cui dopo la contestazione della violazione è preclusa ogni possibilità di regolarizzazione, essendo indubbio che ove ciò fosse possibile, la correzione stessa cesserebbe di essere un rimedio accordato dal legislatore per ovviare ad un errore del contribuente per trasformarsi in mezzo elusivo delle sanzioni predisposte dal legislatore per l’inosservanza delle disposizioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi. E ciò, a maggior ragione, laddove di consideri che nel caso in specie, fa separata indicazione in dichiarazione, in quanto preordinata ai controlli, non integra, come invece ritenuto dal Giudice di merito, mera irregolarità formale.
Ritenuta, pertanto, l’invalidità delle dichiarazioni integrative presentate dalla contribuente e, preso atto che nella specie non risulta censurata l’applicabilità dello ius superveniens costituito dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 301, in punto di deducibilità dei costi rinvenienti da operazioni poste in essere con imprese aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata, anche se non separatamente indicati in dichiarazione, alle operazioni pregresse ne consegue l’errore in cui è incorsa la Commissione tributaria lombarda nell’applicare la più lieve sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 1, laddove l’art. 1, comma 303, della legge citata è chiaro nel disporre l’applicazione, alle operazioni pregresse, del nuovo regime sanzionatorio introdotto dal precedente comma 302 ovvero la sanzione di cui all’art. 8, comma 3 bis, D.Lgs. citato.
3. Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di legge, la ricorrente rileva l’errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nell’annui lare integralmente gli avvisi di accertamento e ritenere, quindi, implicitamente deducibili i costi laddove lo ius superveniens subordina tale deducibilità pur sempre alla prova che l’impresa estera svolga prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione, laddove l’Ufficio aveva sempre contestato la sussistenza di tali presupposti nel caso in esame. Al contrario, secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. si era limitata a ritenere che le operazioni erano effettive, laddove solo tale presupposto non era sufficiente dovendosi fornire, altresì, la prova anche di un contestuale interesse economico ovvero le imprese estere svolgessero una prevalente attività commerciale.
4. Con il quarto motivo si deduce la medesima violazione di legge per avere il Giudice di appello ritenuto che le bolle doganali e le relative fatture costituissero prova sufficiente dell’effettività dello svolgimento delle operazioni laddove l’Ufficio aveva contestato che per dimostrare la concreta esecuzione delle operazioni la documentazione contabile non era sufficiente dovendosi fornire la prova che le materie prime acquistate fossero state concretamente utilizzate dalla contribuente nel processo produttivo.
5. Infine, con il quinto motivo si denunzia la sentenza impugnata di insufficiente motivazione per non avere la C.T.R. chiarito le ragioni per le quali i documenti offerti (fatture e bolle doganali) fornivano la prova dell’effettività delle operazioni laddove l’Ufficio aveva contestato tale rilevanza sulla base dell’argomentazione già illustrata nell’esame del precedente mezzo.
6. I mezzi, trattati congiuntamente siccome involgenti sotto diversi profili la medesima questione (ovvero la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 110, comma 11 TUIR), vanno incontro alla sanzione di inammissibilità.
Dal contenuto degli atti impositivi impugnati (come riportati da entrambe le parti) e dall’accertamento compiuto sul punto dalla sentenza impugnata, emerge che con gli avvisi di accertamento l’Ufficio ebbe a contestare, quale causa di indeducibilità dei costi, solo la mancata separata indicazione delle operazioni di importazione, non sollevando alcun rilievo in ordine alla loro effettività ovvero concreta esecuzione.
6.1. Ora, la particolare natura impugnatoria del giudizio tributario fa sì che il relativo ambito rimanga circoscritto al contenuto dell’atto impugnato e delimitato dai motivi di impugnazione, laddove con i mezzi di ricorso, rassegnati da ultimi, si introduce un’inammissibile ampliamento del thema decidendum.
7. In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, in accoglimento del primo e del secondo motivo, inammissibili i restanti, la sentenza impugnata va cassata e va disposto il rinvio a diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia affinchè, alla luce degli esposti principi, riesamini la vicenda processuale in punto di sanzioni e liquidi le spese del grado.
PQM
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, a diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2015

Cassazione civile sez. trib. 22/04/2015 n.8195

FATTO E DIRITTO
IL PROCESSO. Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Liguria 3.7.2008 che, pronunciata su suo appello in conferma della sentenza C.T.P. Genova n. 151/20/2006 e resa in tema di rimborso di credito IRPEG per l’anno 1990, esposto dalla Ansaldo s.p.a. in dichiarazione e originariamente non concesso dall’Ufficio che per una parte (il 30.6.1994), ebbe a ribadire la illegittimità di quel diniego parziale, quanto a L. 1.207.787.000, formalmente disposto con nota ricevuta dalla società il 22.2.2005 a seguito di apposta istanza del 22.12.2004, dopo una prima (inevasa) del 1.7.1996.
In particolare, la C.T.R. ritenne – per quanto ancora qui di interesse – che la società non avrebbe dovuto già impugnare, ed entro 60 giorni, l’atto di rimborso parziale, non potendo quello essere assimilato ad atto con cui l’Ufficio manifesta la sua potestà impositiva, difettando invero di motivazione e notificazione, così negandosi l’applicazione dell’invocato D.P.R. n. 787 del 1980, art. 10, sul ruolo formato dal Centro servizi che aveva proceduto alla predetta prima ed unica erogazione. Aggiunse la pronuncia impugnata che era onere dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 6 Statuto contribuente, assicurare la conoscenza da parte di questi di ogni fatto o circostanza da cui potesse derivare il mancato riconoscimento del credito, mentre la documentazione versata in atti solo nel giudizio d’appello era infondata ed il credito esposto in dichiarazione oramai cristallizzato.
Il ricorso è articolato su sette motivi ed è resistito con controricorso dalla contribuente.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge ai sensi della L. (D.P.R.) n. 787 del 1980, artt. 8 e 10, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, avendo erroneamente la C.T.R. omesso di qualificare come diniego implicito parziale, e dunque come rimborso impugnabile, l’atto di restituzione della prima somma, già effettuato nel 1994 e non opposto.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ancora sub L. (D.P.R.) n. 787 del 1987, artt. 8 e 10, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo la C.T.R. colto che la competenza del Centro di servizi, espletata successivamente all’accertamento di debenza del credito, conseguente alla procedura di liquidazione delle imposte D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, era circoscritta ad un procedimento materiale culminante con la restituzione del dovuto, ma senza influire sull’an ed il quantum del credito di rimborso, già definiti nel precedente atto di rimborso parziale, non impugnato tempestivamente per la parte non soddisfatta.
Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge L. n. 212 del 2000, ex art. 6, comma 2, avendo trascurato la C.T.R. che l’atto di rimborso parziale del 30.6.1994 era sufficiente in ogni caso ai fini della sua doverosa impugnazione, senza necessità di integrare con motivazioni ulteriori le ragioni dell’implico rifiuto pro parte, semmai attinenti al merito e però nemmeno applicandosi retroattivamente l’invocata norma dello Statuto del contribuente.
Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione omessa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la C.T.R., non avvedendosi della identità di effetti dei due provvedimenti di diniego del rimborso, ha mancato di qualificare il secondo siccome meramente confermativo di un diniego già adottato all’esito della liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.
Con il quinto motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge L. (D.P.R.) n. 787 del 1980, ex artt. 8 e 10, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, quanto ai principi generali sull’atto confermativo e la sua impugnabilità, laddove la C.T.R. ha errato nell’ammettere la impugnabilità di un atto meramente ripetitivo del precedente, essendo il rifiuto formale del rimborso non autonomo rispetto al primo.
Con il sesto motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e in via subordinata, la violazione di legge ex art. 2697 c.c., avendo trascurato la C.T.R., nel riconoscere impugnabilità solo al secondo atto, che la pretesa cristallizzazione del credito IRPEG a motivo della allegazione solo in appello, ad opera dell’Ufficio, della documentazione a sostegno del diniego, concerneva il merito e non la impugnabilità e per essa valeva la regola addossante al contribuente l’onere di provare il diritto di credito.
Con il settimo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e in via subordinata, la violazione di legge L. (D.P.R.) n. 787 del 1980, ex artt. 8 e 10, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, 23, 53 e 57, allorchè la C.T.R. ha errato nel far discendere il fondamento del credito dalla pretesa tardività di produzione documentale dell’Ufficio, intempestività assente in virtù del principio per cui è onere della prova del contribuente dimostrare i presupposti del rimborso e l’Amministrazione può difendersi “a tutto campo”, senza vincolo ad una specifica motivazione di rigetto e non trattandosi nel caso di eccezioni in senso stretto.
1. I primi quattro motivi di ricorso, da trattare unitariamente stante l’evidente loro connessione tematica, sono fondati, conseguendone altresì l’assorbimento dei restanti.
La questione dibattuta concerne la portata provvedimentale, negata dalla C.T.R., dell’atto di rimborso parziale dei crediti d’imposta, già esposti nella dichiarazione dei redditi e per l’anno 1990 dalla società contribuente, laddove ad esso abbia fatto seguito un’ulteriore istanza di riconoscimento del medesimo credito nell’identica misura, cioè per la parte non soddisfatta, con formale diniego di rimborso ancora ed ulteriormente richiesto ma non concesso dall’Ufficio. La natura del primo atto condiziona altresì il giudizio di tempestività, e correlativa validità, dell’impugnazione alfine interposta – avverso il solo secondo atto – ad opera della società. Vige in realtà in materia, sulla base di una ricostruzione comparativa tra l’atto materiale sul rimborso, conclusivo del procedimento di liquidazione delle imposte derivante dalla dichiarazione reddituale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, ed ogni altra comunicazione dell’Ufficio, anche riproduttiva della stessa determinazione di rimborso esclusa in tutto o in parte, un principio interpretativo che ricostruisce il primo atto alla stregua di una valorizzazione innanzitutto dei suoi effetti, specie se, come nel caso, siano mancati in esso (e comunque non v’è traccia di allegazione in tal senso) riserve o provvisorietà di statuizione sull’istanza della parte. Il secondo atto, conseguentemente, può correttamente ascriversi al novero di quelli meramente ricognitivi, avendo la P.A. esaurito l’esplicitazione della sua volontà quanto a pretesa impositiva già con il primo, dunque assoggettabile a necessaria impugnazione. Così, con indirizzo che va ribadito in difetto di argomenti nuovi che ne sollecitino la rimeditazione, questa Corte ha stabilito che In tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di una istanza di rimborso d’imposta, l’amministrazione finanziaria si limiti, puramente e semplicemente, ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento medesimo si configura, per la parte relativa all’importo non rimborsato, come atto di rigetto – sia pure implicito – della richiesta di rimborso originariamente presentata dal contribuente. Ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21, e che deve, invece, ritenersi improponibile una seconda istanza di rimborso (per il mancato accoglimento integrale della prima), con conseguente inidoneità della stessa alla formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile) (Cass. 12336/2005, 14846/2008). Ed ancora Cass. 27438/2008 e 10783/2007 hanno puntualizzato che poichè l’istanza del contribuente è volta ad ottenere la materiale restituzione della somma che asserisce di aver indebitamente versato, il mancato pagamento di tale somma da parte dell’Amministrazione integra comunque un sostanziale rigetto dell’istanza, ed è pertanto impugnabile indipendentemente dalla legittimità del rifiuto, ed in particolare dall’inesigibilità del credito, la quale attiene non già alla natura dell’atto, ma al merito della pretesa, con la conseguenza che il contribuente è legittimato a sottoporre al giudice tributario le ragioni del suo disaccordo sulla risposta ricevuta, ogni qualvolta la sua richiesta di rimborso non abbia ottenuto concreta ed effettiva soddisfazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, come esattamente avvenuto nella specie, allorchè già il 30.6.1994 l’Ufficio aveva proceduto a rimborsare ad Ansaldo s.p.a. L. 7.943.265.000 sul maggior credito esposto in dichiarazione di L. 9.151.052.000, mentre la controricorrente (società incorporante) solo il 1.7.1996 avanzò istanza di estinzione del residuo credito mediante assegnazione di titoli di Stato, con seconda istanza chiese il rimborso il 22.12.2004 e impugnò infine il diniego il 22.4.2005, dopo che l’Ufficio aveva nel frattempo riprodotto – con modalità meramente ricognitive dell’operazione di rimborso parziale pregressa – il primo atto con comunicazione del 22.2.2005.
2. Nè appare infine pertinente il richiamo alle disposizioni dello Statuto del contribuente, bastando osservare che Le norme di natura procedimentale della L. 27 luglio 2000, n. 212, che rendono obbligatorio l’interpello del contribuente in caso di liquidazione di tributi in base alla dichiarazione e in caso di incertezze (art. 6, quinto comma) e la sua informazione solo in caso di irrogazione di sanzioni (art. 6, comma 2), non hanno efficacia retroattiva e, pertanto, non possono trovare applicazione con riferimento all’attività accertativa dell’amministrazione finanziaria relativa a precedenti anni d’imposta. (Cass. 12462/2001, 25002/2009), comunque trattandosi di principio che, in ogni caso ed in astratto, la parte avrebbe potuto far valere solo all’interno di un procedimento impugnatorio tempestivo, come pacificamente escluso data la natura qui assegnata all’atto di rimborso parziale, contro cui nessuna doglianza la parte ha manifestato ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21.
Il ricorso va dunque accolto, con riguardo ai primi quattro motivi, assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti, decisione altresì nel merito della domanda del contribuente, che va rigettata. La condanna alle spese del giudizio di legittimità, compensate quelle per i gradi di merito stante la formazione progressiva dell’orientamento qui applicato, segue la regola della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
PQM
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso quanto ai primi quattro motivi, con assorbimento dei restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria del contribuente, condannando il medesimo al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000, oltre alle eventuali spese prenotate a debito, con compensazione integrale delle spese delle fasi di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2015

Cassazione civile sez. trib. 15/04/2015 n.7584

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria della regione Sicilia, con sentenza in data 11.6.2008 n. 75, rigettava l’appello principale proposto dall’Ufficio di Palermo della Agenzia delle Entrate ed in accoglimento dell’appello incidentale proposto da EURO Corredi s.r.l., confermava la statuizione di annullamento dell’atto impositivo per vizi inerenti: a) la illegittima acquisizione, nel corso della verifica fiscale, di documentazione extracontabile di natura “bancaria”, in assenza della autorizzazione prescritta per la effettuazione di indagini bancarie; b) la protrazione della verifica fiscale, dal 22 gennaio al 2 agosto 2002, in violazione del termine massimo di gg. 30 stabilito dall’art. 12 legge n. 212/2000; c) la illegittima tassazione del contributo percepito dalla società ai sensi della legge n. 488/1992, in quanto nel 1999 la quota di finanziamento ricevuta dalla società era stata erogata soltanto con “decreto provvisorio”; d) l’illegittimo disconoscimento dei costi deducibili e della detrazione IVA relativamente alle spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà di terzo ed assegnato alla società in comodato a titolo oneroso, che lo aveva quindi concesso in locazione alla Provincia di Palermo.
Avverso la sentenza di appello, non notificata, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate deducendo tre motivi ai quali resiste con controricorso la società.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso principale proposte dalla società resistente sono tutte infondate:
a) infondata è la eccezione di tardività della notifica del ricorso in relazione al termine cd. lungo di impugnazione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 38, comma 3, art. 51, comma 1 e dell’art. 327 c.p.c..
La sentenza di appello è stata depositata in data 11.6.2008: tenuto conto, pertanto, del periodo di sospensione dei termini processuali ex L. n. 742 del 1969, il termine cd. lungo di impugnazione veniva pertanto a scadere il 27 luglio 2009, ed in tale data è stato tempestivamente consegnato il ricorso per cassazione all’Ufficiale giudiziario per la esecuzione delle notifiche, come risulta dal timbro datario e dalla sottoscrizione dell’ufficiale notificatore nella scheda “accettazione raccomandata di atti peri quali si richiede a notifica a mezzo di ufficiale postale” allegata al ricorso e nella relata di notifica;
b) priva di pregio è la eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per omessa indicazione della parte impugnante: è appena il caso di rilevare che, diversamente da quanto sostiene la resistente, l’Agenzia fiscale – nel giudizio di legittimità- non agisce affatto in “rappresentanza” o come “sostituto” dell’ufficio periferico “legittimato all’esercizio dell’azione giudiziaria” (è l’ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, e non i singoli uffici in cui lo stesso si articola, che subentra, secondo lo schema della successione a titolo particolare, nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria: D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1), essendo stato da tempo chiarito questo Corte che, se nel previgente ordinamento, per i giudizi di cassazione, la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, occorre ora tenere conto della nuova realtà ordinamentale che ha istituito le Agenzie fiscali (introdotta dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ed operativa, secondo il D.M. 28 dicembre 2000 a partire dal 1 gennaio 2001, che ha comportato l’attribuzione delle funzioni statali concernenti i tributi erariali all’Agenzia delle Entrate, quale soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, rappresentata dal direttore – D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 61 e 66 -), caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore generale dell’ente pubblico, con la conseguenza che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l’interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 3116 del 14/02/2006).
Tanto è sufficiente ad escludere che, il ricorso per cassazione proposto dalla Agenzia delle Entrate in persona del direttore generale, dovesse contenere a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 1) “l’ufficio territoriale per conto del quale il ricorso è proposto”.
c) del tutto sterile è poi la eccezione di carenza della “procura ad litem”: la consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna, infatti, che, nell’ipotesi di rappresentanza processuale facoltativa degli enti pubblici da parte dell’Avvocatura dello Stato, non è necessario che l’ente rilasci una specifica procura all’Avvocatura medesima per il singolo giudizio, risultando applicabile anche a tale ipotesi, a norma del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 45, la disposizione dell’art. 1, comma 2, del R.D. cit., secondo cui gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato (cfr.
Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 23020 del 15/11/2005; id. Sez. 5, Sentenza n. 11227 del 16/05/2007; id. Sez. 5, Sentenza n. IATI del 12/02/2010; id. Sez. 5, Sentenza n. 14785 del 05/07/2011).
2. Con il primo motivo la Agenzia ricorrente censura la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), rilevando che la norma tributaria non commina alcuna sanzione di invalidità del PVC nè dell’atto impositivo in conseguenza della durata della verifica eccedente il termine di gg. 30 previsto dalla stessa norma.
2.1 Il motivo è fondato.
2.2 Il comma 5 dell’art. 12, della n. 212/2000, nel testo vigente ratione temporis, dispone che “La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio, per specifiche ragioni.
Appare dirimente in proposito osservare che, alla violazione del termine di permanenza, non sia ricollegata dalla legge alcuna delle conseguenze (inutilizzabilità delle prove raccolte; nullità degli atti di accertamento compiuti) che ne intende trarre la parte ricorrente, attesa, da un lato, la mancanza di una specifica norma sanzionatoria, e dall’altro, la compiuta disciplina dettata dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 6, con riferimento ad eventuali irregolarità commesse dai verificatori durante la ispezione. Ed infatti, in tali ipotesi – tra cui deve ricomprendersi anche la ingiustificata protrazione delle operazioni di verifica- il contribuente, oltre a formulare a verbale osservazioni e rilievi (art. 12, comma 4), può rivolgersi al Garante (art. 12, comma 6) che, in seguito alla segnalazione, esercita i poteri istruttori richiesti dal caso (art. 13, comma 6), richiamando “gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 12 della presente legge” (art. 13, comma 9), ed ove rilevi comportamenti che “determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l’amministrazione”, trasmette le relative segnalazioni ai titolari degli organi dirigenziali “al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare” (art. 13, comma 11).
Ne segue che il Legislatore non ha previsto, in caso di superamento del termine di durata delle operazioni di verifica, una norma sanzionatoria che renda invalidi gli atti compiuti, ovvero – come sembrerebbe ipotizzare la società ricorrente – una invalidità derivata dell’atto impositivo, e tanto meno ha previsto, in conseguenza della scadenza del termine, la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo della Amministrazione finanziaria (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 16323 del 17/07/2014 che esclude la natura perentoria del termine in mancanza di una specifica disposizione in tal senso e attesa l’incongruità di una siffatta qualificazione rispetto alla sua “ratio” ed alla possibilità di deroga con il mero consenso motivato del dirigente interno).
Nè in contrario depongono la disciplina – contenuta nella L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5 – della proroga del termine di permanenza nei locali, prevista solo nei casi di particolare complessità della verifica fiscale, e la formula lessicale del divieto utilizzata nella disposizione (“la permanenza….non può superare i trenta giorni..”) che appare analoga a quella impiegata nel comma 7 del medesimo articolo (“l’avviso…..non può essere emanato prima della scadenza….”) in relazione al termine dilatorio di gg. 60 previsto, dopo la consegna del PVC, per la emanazione dell’atto impositivo onde consentire la comunicazione di osservazioni e chiarimenti da parte del contribuente, ipotesi quest’ultima la cui violazione da luogo alla invalidità dell’atto impositivo emesso “ante tempus” alla stregua del principio enunciato dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza n. 18184 del 29/07/2013, secondo cui in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento (termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni) determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva (cfr. conf. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 1264 del 22/01/2014; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14287 del 24/06/2014; id. Sez. 5, Sentenza n. 15634 del 09/07/2014; id. Sez. 5, Sentenza n. 25759 del 05/12/2014). Non può, infatti, istituirsi una diretta corrispondenza tra le fattispecie contemplate dalle disposizioni del comma 5 e del comma 7 del medesimo art. 12, essendo diversi gli “oggetti” (provvedimento tributario; comportamento materiale dei funzionali pubblici) su cui spiegano effetto i rispettivi divieti e la rilevanza degli interessi sostanziali ad essi sottesi (corretta formazione del rapporto tributario; interesse negativo del soggetto alla presenza di soggetti estranei nei locali in cui si svolge l’attività economica): nella ipotesi disciplinata dal comma 7, il divieto si riflette, infatti, sullo stesso esercizio della potestà impositiva, rimanendo questo impedito prima della scadenza del termine (l’avviso non può essere emanato, e se emanato è da ritenersi invalido, difettando il presupposto legale cui è subordinato l’esercizio del potere in concreto); diversamente nella ipotesi contemplata nel comma 5, non viene in questione una attività provvedimentale, ossia la adozione di un atto con la connessa categoria della invalidità (non occorre definire – al fine che ne occupa la controversia- il corretto inquadramento dogmatico del vizio, ossia definire se trattasi di inesistenza, nullità od annullabilità), ma un mero comportamento materiale tenuto dai funzionari che effettuano la verifica mediante accesso nei locali in cui si svolge l’attività economica, in relazione al quale non ha senso invocare le categorie della invalidità degli atti e dei negozi giuridici, atteso che la difformità della condotta dallo schema legale (id est la violazione del precetto normativo) viene a configurare in un illecito che – indipendentemente dal rimedio apprestato a favore del contribuente dal comma 6 dell’art. 12 – se produttivo di danno determina la correlativa responsabilità patrimoniale, fatta salva sempre la eventuale responsabilità disciplinare del funzionario pubblico.
2.3 La differente rilevanza degli interessi presi in considerazione dalle disposizioni della L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 5 e 7 giustifica razionalmente, peraltro, la scelta del Legislatore di non ricollegare alla violazione del termine del permanenza nei locali la sanzione di invalidità dell’atto impositivo, non incidendo la violazione della durata della verifica su diritti costituzionalmente tutelati riferibili al contribuente, in quanto la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12 (cosiddetto statuto del contribuente), che limita il potere dei verificatori di stazionare o ritornare presso la sede del contribuente, pone a garanzia di quest’ultimo una regola non immediatamente desumibile dalle norme costituzionali (cfr. Corte cass. 5 sez. 2.4.2003 n. 5015; id. 9.12.2009 n. 25722; id. 18.12.2009 n. 26674 – in relazione alla inapplicabilità della norma al periodo anteriore alla sua entrata in vigore -. Vedi Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 17002 del 05/10/2012, secondo cui la nullità di tali atti non può ricavarsi dalla “ratio” delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell’Amministrazione).
Ne consegue che la permanenza dei verificatori nei locali oltre i termini indicati nella L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, non preclude l’utilizzo dei documenti, delle informazioni e degli altri elementi probatori, acquisiti oltre la scadenza dei predetti termini, che possono essere bene posti a fondamento della pretesa fiscale.
2.4 Errata in diritto è, dunque, la statuizione della CTR che ha inteso riconoscere -in assenza di comminatoria normativa espressa- il vizio di nullità dalla mera protrazione della verifica oltre il termine predetto, senza neppure accertare in concreto se, alla denunciata violazione del termine L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 5, corrispondesse nel caso concreto la effettiva permanenza dei verificatori nei locali della impresa nel periodo dal 22 gennaio al 2 agosto 2002, ovvero se tale periodo dovesse invece essere riferito alla complessiva attività d’indagine svolta anche al di fuori dei locali della impresa dagli agenti della Guardia di Finanza, atteso che le garanzie di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12 si riferiscono espressamente agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali” eseguiti “nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”, che debbono appunto essere giustificati da “esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo” (art. 12, comma 1), con la conseguenza che tali garanzie operano esclusivamente nella predetta ipotesi (cfr. Corte cass. 5 sez. 4.4.2012 n. 14026; id. SU 29.7.2013 n. 18184), e non anche invece nel caso in cui l’accertamento fiscale si esaurisca nel controllo dei dati esposti nella dichiarazione presentata dal contribuente, ove tale controllo venga condotto in base ad elementi, documenti ed informative acquisiti fuori dei predetti locali ovvero all’esito di verifiche ed ispezioni eseguite nei confronti di terzi (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 23595 del 11/11/2011 secondo cui il termine si riferisce ai soli giorni di effettiva attività lavorativa svolta presso tale sede, escludendo, quindi, dal computo quelli impiegati per verifiche ed attività eseguite in altri luoghi).
3. Con il secondo motivo la Agenzia fiscale impugna la sentenza di appello per violazione dell’art. 32, comma 1, nn. 6 bis e 7, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), contestando l’applicabilità nel caso di specie della norma tributaria che richiede la preventiva autorizzazione per l’espletamento di indagini bancarie, atteso che le copie dei documenti di “natura bancaria” (copie di assegni, matrici di libretti assegni, estratti contabili) erano state rinvenute in sede di accesso al pari di altra documentazione extracontabile. In ogni caso, aggiunge la parte ricorrente, la mancanza di autorizzazione non avrebbe potuto comportare la inutilizzabilità delle prove acquisite, trattandosi di conseguenza non prevista dalla disciplina del processo tributario.
3.1 Il motivo è fondato.
3.2 Premesso che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’espletamento di indagini bancarie e, in particolare, l’acquisizione e l’utilizzazione della documentazione bancaria da parte della polizia tributaria della Guardia di finanza richiede la preventiva autorizzazione del Comandante di zona, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7), cui compete di valutarne l’opportunità e la necessità (analoga disposizione è contenuta, in tema di IVA nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7)), rileva il Collegio che il rinvenimento o la esibizione da parte del contribuente di documentazione bancaria custodita nei locali di esercizio dell’attività economica, esula del tutto dalla fattispecie sopra individuata, essendo riconducibile ai poteri di accesso ed ispezione, presso i locali destinati all’esercizio dell’attività economica (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, commi 1-8, cui rinvia il D.P.R. n. 600 del 1972, art. 33, comma 1), attribuiti ai verificatori dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 4, nel testo vigente ratione temporis, che consentono di estendere l’ispezione documentale “a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie”. Nel caso in cui, peraltro, si richieda la necessità di accedere presso banche ed istituti di credito o finanziari per acquisire documentazione bancaria comunque riferibile al contribuente, i funzionali dell’Agenzia od i militari della Guardia di Finanza debbono disporre di una autonoma autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, commi 2 e 6, (richiamato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, u.c.).
La diversità delle fattispecie procedimentali non consente commistioni, dovendo distinguersi nettamente i presupposti autorizzativi per la richiesta di trasmissione di dati, documenti ed informazioni rivolta dall’Ufficio finanziario alle banche, nonchè per l’accesso e la ispezione da eseguire presso le sedi delle banche, istituti di credito od altri operatori finanziari, dai presupposti autorizzativi per effettuare l’accesso e la ispezione presso i locali destinati all’attività del contribuente, trattandosi di scelta organizzativa riservata alla discrezionalità della Amministrazione finanziaria che esercita i relativi poteri ispettivi nei confronti del soggetto destinatario individuato nel provvedimento di autorizzazione, e che non trovano alcun impedimento nella “natura” o nel “contenuto” del documento rinvenuto ed acquisito alla istruttoria.
Legittimamente, pertanto, i verbalizzanti hanno acquisito al procedimento la documentazione di natura bancaria rinvenuta nel corso dell’accesso, ritualmente autorizzato, eseguito nei locali della impresa.
3.3 La questione prospettata nel controricorso, secondo cui non era stata contestata la utilizzabilità probatoria della predetta documentazione, ma la efficacia della presunzione legale di maggiori ricavi, determinati in relazione tanto ai versamenti quanto ai prelevamenti delle somme indicate negli estratti conto bancari, non risulta sia stata oggetto di discussione nel corso dei precedenti gradi di merito, e dunque in quanto nuova non può trovare esame da parte della Corte, apparendo opportuno comunque rilevare che secondo un indirizzo giurisprudenziale di legittimità la disciplina normativa della “presunzione legale juris tantum” (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2; D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2)) prescinderebbe del tutto dal “modus procedendo e cioè dal tipo di attività istruttoria prescelto nel caso concreto dalla Amministrazione finanziaria ed attraverso il quale è stato possibile rinvenire ed acquisire la documentazione bancaria (accesso ed ispezione presso la sede della impresa; esibizione spontanea da parte del contribuente sottoposto a verifica; richiesta trasmissione documenti formulata alla banca; accesso ed ispezione documentale presso la banca; acquisizione di documentazione concernente il contribuente rinvenuta presso terzi), in considerazione della natura facoltativa della procedura stessa – costituente uno dei modi con cui gli uffici finanziari “possono” acquisire gli elementi utili per l’accertamento dei redditi – e della possibilità, prevista dal successivo art. 39, comma 1, lett. c), che l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi risulti anche da atti e documenti legittimamente in possesso dell’ufficio (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 25142 del 30/11/2009. Non constano altri precedenti).
4. Anche il terzo motivo è fondato. La Agenzia censura la sentenza di appello in relazione alla violazione dell’art. 55 TUIR, nel testo vigente ratione temporis (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto la norma tributaria qualifica espressamente il contributo pubblico quale “sopravvenienza attiva” che concorre alla formazione del reddito imponibile, secondo il principio di competenza, nell’anno in cui viene effettivamente percepito, o in alternativa frazionando detto importo “in quote costanti” da indicare in bilancio nei quattro anni successivi.
4.1 La CTR che ha escluso il contributo pubblico dal reddito imponibile sul presupposto della natura “provvisoria” del decreto di concessione, risultando incontestata la erogazione nell’anno 1998 della prima rata pari a Lit. 392.650.000, è incorsa in errore di diritto, non essendosi conformata alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di determinazione del reddito di impresa, le somme corrisposte per effetto del decreto di “concessione provvisoria” del contributo di cui al D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella L. 19 dicembre 1992, n. 488, costituiscono sopravvenienze attive, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55, comma 3, lett. b), – per il quale sono considerati tali i proventi in denaro corrisposti a titolo di contributo, esclusi quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili -, tassabili nell’esercizio in cui sono state incassate le somme di denaro e pertanto da indicare nello stato patrimoniale e nel conto economico del relativo bilancio, senza possibilità di iscrizione di mere “registrazioni di memoria” e non costituiscono, invece, debito nei confronti dell’ente erogatore, in quanto il provvedimento indicato, determinando a norma del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, art. 7, l’impegno dell’importo dell’agevolazione da parte del Ministero competente, già costituisce la fonte del diritto di credito per il beneficiario, e non, più limitatamente, l’assenso all’erogazione di una parte del contributo anteriormente al sorgere del diritto di credito (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 1147 del 22/01/2010; id. Sez. 5, Sentenza n. 17522 del 12/10/2012). Del tutto inconferente è, pertanto, l’applicazione nel caso di specie della norma dell’art. 75 TUIR (testo vigente al tempo) per cui i componenti positivi e negativi del reddito dei quali sia incerta l’esistenza o l’ammontare (tale dovendo considerarsi anche una componente attiva del reddito sottoposta a condizione sospensiva, poichè non certa nella sua esistenza: Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 17395 del 23/07/2010), in deroga al generale principio “di competenza”, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui ne sia divenuta certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, atteso che la situazione giuridica che origina dal decreto di concessione “provvisoria” del contributo pubblico è di diritto soggettivo ed ha ad oggetto la prestazione patrimoniale come definita e liquidata già dalla prima rata (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 15618 del 10/07/2006 secondo cui l’atto di concessione qualificata come “provvisoria” dal regolamento di attuazione del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in L. 19 dicembre 1992, n. 488, all’esito della graduatoria fra le imprese richiedenti, già crea un credito dell’impresa al contributo, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall’amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell’impresa al finanziamento), non rilevando al riguardo la eventualità che l’Amministrazione pubblica possa revocare in tutto od in parte il contributo, in caso di gravi inadempimenti della impresa beneficiarla nella esecuzione dei lavori finanziati, dovendo considerarsi tale ipotetica evenienza, ove si verifichi, alla stregua di una sopravvenienza passiva.
5. In conclusione il ricorso deve essere accolto in relazione a tutti i motivi dedotti; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e, non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2 con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente, limitatamente ai corrispondenti motivi di opposizione all’avviso di accertamento.
In applicazione della regola della soccombenza la società va in conseguenza condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.
PQM
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2 con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente, limitatamente ai corrispondenti motivi di opposizione all’avviso di accertamento;
– condanna la società resistente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate, come da notula, in Euro 9.520,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2015

Cassazione civile sez. trib. sentenza 02/04/2015 n. 6743

Il comma 4 dell’art. 28 del d.lg. n. 175 del 2014, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale, operante nei soli confronti dell’amministrazione finanziarla e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi, degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, secondo comma, c.c. si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo, cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente.

Corte di Cassazione Sez.Tributaria Sentenza 20/03/2015, n. 5606

Svolgimento del processo
C.G. propose distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta dal 1998 al 2002, con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto ad accertarne sinteticamente un maggior reddito, valorizzando, sulla base del cd. redditometro, gli indici di spesa derivanti dal possesso, già dall’anno 1998, di un panfilo di circa 29 metri con equipaggio composto da sette persone.
Il contribuente, nel contestare la pretesa tributaria, rilevava, tra l’altro, che il natante era stato sottoposto a sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria già dal novembre 1999 per cui era impossibile che egli avesse sostenuto, negli anni successivi, le spese del relativo mantenimento.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva e la decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate, veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna con la sentenza indicata in epigrafe.
In particolare, il Giudice di appello ha ribadito la nullità, già dichiarata in primo grado, degli avvisi perchè carenti di motivazione, in quanto agli stessi non erano stati allegati i documenti sui quali si fondava l’accertamento. Ha, poi, confermato la sentenza di primo grado, anche nel merito della pretesa tributaria, rilevando che, essendo pacifico che il natante era stato sottoposto a sequestro giudiziario dal novembre 1999, doveva escludersi che il contribuente avesse sostenuto, per i periodi di imposta successivi, i costi di uso e manutenzione.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, resistito con controricorso dal contribuente.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contraddittorietà della motivazione laddove la C.T.R. aveva ritenuto gli atti impositivi “privi di motivazione” dapprima in ragione dell’omessa dimostrazione in sede giudiziale dei fatti costitutivi della pretesa tributaria e, successivamente, in quanto non risultavano ad essi allegati i documenti richiamati per relationem e non conosciuti dal contribuente.
2-3. Tale passo motivazionale è fatto oggetto di censura anche con il secondo ed il terzo motivo con i quali la ricorrente denuncia, art. 360 c.p.c., ex n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e art. 42, comma 2, L. n. 212 del 2000, art. 7.
Secondo la prospettazione difensiva, (quale esposta con il secondo motivo) e contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di appello (il quale aveva ritenuto gli atti impositivi, privi di motivazione in quanto essa Amministrazione non aveva dimostrato giudizialmente la fondatezza della propria pretesa) non era revocabile in dubbio che motivazione e prova dei fatti posti dall’Amministrazione a fondamento del proprio credito costituiscono due elementi ontologicamente distinti per cui l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente il contenuto instaurando un apposito procedimento nell’ambito del quale l’Amministrazione sarà tenuta a passare dall’allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio assunto. Inoltre, come esposto dalla ricorrente con il terzo motivo, la CTR aveva violato la L. n. 212 del 2002, art. 7 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, ultimo periodo affermando apoditticamente che gli avvisi di accertamento erano motivati per relationem e che trattandosi di atti non conosciuti nè notificati al contribuente la loro omessa allegazione agli atti impositivi ne determinava ex se l’illegittimità, senza in alcun modo, avere verificato se questi ultimi riproducevano il contenuto essenziale dei primi.
4. In subordine, con il quarto motivo, si deduce la mancanza di motivazione del capo di sentenza impugnato per non avere la C.T.R. considerato che gli atti richiamati erano mere note informative e che gli avvisi di accertamento indicavano, in modo puntuale e specifico, gli elementi di fatto considerati e l’iter logico seguito.
5. I motivi, involgenti la medesima questione (ovvero la motivazione dell’avviso di accertamento), possono trattarsi congiuntamente.
5.1. I primi due mezzi, con i quali si lamenta sostanzialmente, sotto il duplice profilo di vizio motivazionale e di violazione di legge, che il Giudice di appello abbia confuso il piano della motivazione dell’atto impositivo con quello della pretesa tributaria, sono infondati.
Non si rinviene, infatti, nella sentenza impugnata la ratio decidendi censurata (secondo cui gli atti impositivi sarebbero privi di motivazione perchè l’Amministrazione non avrebbe dimostrato la fondatezza della propria pretesa) laddove la decisione, in tal capo, risulta sorretta da argomentazioni relative all’allegazione o meno degli atti richiamati negli avvisi impugnati e dell’inidoneità, sempre ai fini dell’obbligo motivazionale degli atti impositivi, di una loro successiva produzione in giudizio.
5.2 E’, invece, fondato il terzo motivo.
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello per cui nel regime introdotto dal L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (v. Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 9032 del 15/04/2013; Cass. n. 1906/2008; n. 6914/2011). E’ stato, poi, con divisibilmente, specificato che in tema di motivazione degli avvisi di accertamento l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso (L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7) va inteso in necessaria correlazione con la finalità “integrativa” delle ragioni che, per l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo. Il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell’atto impositivo e sol perchè ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore “narrativo”), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell’atto impositivo) sia già riportato nell’atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell’avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui l’atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione (Cass. n. 26683/2009 del 18/12/2009 e nello stesso senso ex multis Cass. n. 2907/2010).
5.3. Nel caso in specie, per come è incontestato e risulta dal contenuto degli avvisi di accertamento (integralmente riportato in ossequio al principio di autosufficienza in ricorso), gli atti impositivi, per quello che qui specificamente interessa, davano atto che da elementi ed informazioni pervenute dall’Ufficio Analisi e Ricerca della Direzione Regionale delle Entrate della Regione Emilia Romagna e dal Nucleo della Guardia di Finanza di Bari l’Ufficio ha appurato che il contribuente in oggetto, a partire dal mese di marzo 1998, aveva la piena disponibilità di un panfilo denominato “(OMISSIS)” del quale sopportava interamente le spese. Seguivano, quindi, la descrizione delle caratteristiche dell’imbarcazione con la specificazione che la stessa era stata sottoposta a sequestro giudiziario negli anni successivi e le ragioni per le quali il possesso dell’imbarcazione costituiva indice di capacità contributiva.
5.4.La sentenza impugnata la quale ha dichiarato nulli per mancanza di motivazione, gli avvisi di accertamento sulla base della sola circostanza oggettiva, ritenuta dirimente, della mancata allegazione delle informative della Direzione Generale dell’Entrate e della Polizia tributaria, senza altro valutare in ordine all’effettivo contenuto degli avvisi, non ha fatto corretta applicazione della normativa di riferimento secondo l’interpretazione fornitane da questa Corte e, pertanto, su tal capo va cassata.
6. Con il quinto motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 l’errore, perpetrato dalla C.T.R. emiliana, per avere ritenuto che l’Amministrazione fosse gravata dall’onere di dimostrare la fondatezza della propria pretesa, laddove, ai sensi dell’art. 2697 c.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, la determinazione del reddito effettuata in base al cd. redditometro, dispensava l’Amministrazione Finanziaria da qualsiasi ulteriore prova rispetto ai fatti indici della capacità contributiva.
6.1. Il motivo è fondato.
Costituisce ius receptum che “in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro dispensa l’amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacchè codesti restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cfr. Cass n. 9539 del 19/04/2013; n. 14161 del 2003). Si è anche affermato (Cass. n. 16284 del 23/07/2007) che la disponibilità di beni indicati dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 2, nel testo applicabile nella fattispecie “ratione temporis” – costituisce una presunzione di “capacità contributiva” da qualificare “legale” ai sensi dell’art. 2728 cod. civ., perchè è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una “capacità contributiva”. Pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali “elementi” la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessaire per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma. La sentenza impugnata che ha annullato integralmente gli atti impositivi anche alla luce della “pacifica e recente giurisprudenza sull’onere probatorio” va, pertanto, anche su tale capo, cassata.
7. Con il sesto motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 6, D.M. 29 aprile 1999, artt. 1, 2 e 3 per avere il Giudice di appello attribuito rilevanza al sequestro giudiziario del natante, laddove il contribuente avrebbe dovuto dimostrare non già che non disponeva del bene ovvero che le spese di manutenzione non erano a suo carico ma l’inesistenza del fatto indice di capacità contributiva e che la capacità contributiva presunta era, di fatto, inesistente o, altrimenti, costituita da redditi non soggetti ad imposizione.
7.1. Il motivo è solo, in parte, fondato con conseguenziale assorbimento del settimo, avanzato in subordine. Alla luce dei principi, come già illustrati, in ordine alla presunzione legale di capacità contributiva data dalla disponibilità di determinati beni e dal correlato onere posto a carico del contribuente di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, la circostanza che il natante, considerato quale bene-indice reddituale, non fosse concretamente utilizzabile dal contribuente – perchè sottoposto (dal novembre 1999, e, quindi per un periodo di tempo, peraltro, non coincidente integralmente con quello oggetto di accertamento) a provvedimento di sequestro – è, in tesi, idonea al più ad una riduzione delle spese correlativamente gravanti sul contribuente per l’uso dello stesso ma, non certo, alla loro totale elisione onde il fatto, costituito dalla sottoposizione a sequestro del bene, non può assumere la rilevanza attribuitale dalla C.T.R. emiliana di prova idonea ad annullare integralmente la presunzione di reddito.
L’accoglimento dei superiori motivi assorbe l’esame dei restanti.
In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata nei limiti sopra evidenziati e la controversia rinviata al Giudice del merito il quale provvedere, alla luce dei principi illustrati, al riesame ed al regolamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, a diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2015

Agenzia Entrate circolare 23.03.2015 n. 11

Come si accede alla dichiarazione precompilata? Chi sono i destinatari? Chi ne è escluso? Si può presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta? E se il contribuente ha presentato più dichiarazioni l’anno prima?
Sono questi alcuni dei dubbi che l’Agenzia delle Entrate chiarisce con la circolare n. 11/E di oggi. Una sorta di vademecum che passa in rassegna i contenuti della nuova dichiarazione precompilata in modo chiaro, con l’obiettivo di fornire indicazioni dirette e di carattere pratico per tutti i contribuenti.
I destinatari della precompilata – Il modello 730 precompilato è reso disponibile ai contribuenti che, nell’anno 2014, risultano essere lavoratori dipendenti e pensionati, per i quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso all’Agenzia, nei termini, la Certificazione Unica. Inoltre, per poter ricevere la dichiarazione precompilata, bisogna aver presentato per l’anno d’imposta 2013, il modello 730, o il modello Unico persone fisiche o il modello Unico Mini, pur avendo i requisiti per optare per il 730.
Precompilata: accesso online o tramite intermediario – Il contribuente può accedere direttamente alla dichiarazione precompilata attraverso il sito internet dell’Agenzia o rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, ad un Caf o a un professionista. Nel primo caso è necessario utilizzare le credenziali del servizio telematico Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate o usare la Carta Nazionale dei Servizi. Inoltre, è possibile autenticarsi tramite il portale dell’Inps, utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’ente previdenziale.
L’abilitazione a Fisconline, con il rilascio della password e del pin personali, può essere richiesta sia online, tramite il sito internet dell’Agenzia, sia recandosi presso qualsiasi ufficio delle Entrate, anche tramite soggetto delegato, oppure per telefono. Se la richiesta è effettuata dal diretto interessato presso un ufficio dell’Agenzia, viene rilasciata la prima parte del codice pin e la password di primo accesso; la seconda parte del pin potrà essere subito prelevata dal contribuente direttamente via internet. A garanzia degli utenti, in caso di richiesta online, per telefono, o tramite soggetto delegato, la procedura prevede che la prima parte del pin sia rilasciata immediatamente, mentre la seconda parte, con la password di primo accesso, sia inviata per posta presso il domicilio del contribuente registrato in Anagrafe tributaria.
Come accedere alla precompilata anche se non si è pratici nell’uso di strumenti informatici – Naturalmente, il contribuente che non possiede un pc o non ha dimestichezza con gli strumenti informatici può rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, ad un Caf o a un professionista abilitato. Per accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente questi soggetti devono acquisire in via preventiva un’apposita delega, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante.
Le informazioni contenute nel 730 precompilato – Nella dichiarazione precompilata sono riportati, oltre ai redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati e alle ritenute, anche i dati dei familiari, indicati in un prospetto ad hoc loro dedicato. Inoltre, nel quadro D del 730 precompilato trovano posto i redditi di lavoro autonomo occasionali e gli altri redditi diversi, mentre nel quadro E sono inserite le informazioni relative ad alcuni oneri detraibili e deducibili. In particolare, nell’elaborato precompilato trovano spazio anche i dati trasmessi da taluni enti esterni, quali i soggetti che erogano mutui agrari o fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali. I dati loro riferibili sono: quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso, premi di assicurazione sulla vita e contributi previdenziali e assistenziali. Dalla dichiarazione precedente sono desunte le eventuali eccedenze d’imposta e le rate annuali detraibili per oneri sostenuti in anni precedenti tra cui, ad esempio, le spese sostenute per interventi di recupero edilizio, per interventi di risparmio energetico e per l’arredo degli immobili ristrutturati. Naturalmente, nella precompilata trovano posto anche i dati relativi a terreni e fabbricati, ricavati dalla dichiarazione dell’anno precedente con le eventuali variazioni intervenute nel 2014.
Quando presentare il 730 precompilato – Dal prossimo 15 aprile il contribuente troverà il 730 precompilato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della propria area riservata. Dal 1° maggio al 7 luglio sarà possibile accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla all’Agenzia direttamente via web o tramite un intermediario. Anche i contribuenti che non dispongono di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio possono presentare la dichiarazione precompilata: in questo caso, i rimborsi saranno eseguiti direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Sarà comunque possibile continuare a presentare, sempre entro il 7 luglio, il 730 ordinario senza ricorrere al modello precompilato.
La dichiarazione precompilata è possibile anche in forma “congiunta” – Per chi lo scorso anno ha presentato il modello 730 congiunto e quest’anno possiede i requisiti per utilizzare il 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una dichiarazione precompilata “singola”. E’ comunque possibile presentare la dichiarazione in forma congiunta ma occorre rivolgersi al proprio sostituto che presta assistenza fiscale, oppure ad un Caf o ad un professionista abilitato: per il primo anno di avvio sperimentale, infatti, non è consentita la presentazione della dichiarazione precompilata congiunta direttamente in via telematica.
Stop ai controlli – Se il 730 precompilato viene accettato senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, nei confronti del contribuente non verrà eseguito il controllo documentale (36-ter del Dpr n. 600 del 1973) sugli oneri precompilati comunicati all’Agenzia da banche, assicurazioni ed enti previdenziali, né quello preventivo sui rimborsi superiori a 4.000 euro in presenza di detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente. Inoltre, se la dichiarazione viene presentata tramite un intermediario, il controllo documentale verrà svolto nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione. Le stesse agevolazioni sono previste anche se il 730 viene presentato tramite un intermediario con le modalità ordinarie. Resta ferma, comunque, la possibilità di effettuare controlli nei confronti del contribuente per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.
Se il visto di conformità è infedele – In caso di apposizione, da parte di un intermediario, di un visto di conformità infedele (ad esempio se non ha correttamente riscontrato la documentazione a supporto di spese detraibili o deducibili), l’intermediario è tenuto al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. La responsabilità degli intermediari è però esclusa nel caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. L’intermediario che si accorge di aver apposto un visto infedele dopo l’invio della dichiarazione, deve avvisare il contribuente e trasmettere all’Agenzia la dichiarazione rettificativa, entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza. Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il Caf o il professionista possono comunicare entro la stessa data alle Entrate i dati rettificati.
(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 23 marzo 2015)

Corte di Cassazione, sentenza n. 2625 dell’11.02.2015

È possibile che il destinatario di una raccomandata, inviata in busta chiusa, possa affermare di aver ricevuto una busta vuota o un atto diverso da quello notificato, invalidando, di fatto, la notifica? Assolutamente sì.
Nella sentenza in oggetto la Corte di Cassazione ha affermato che la spedizione effettuata da Equitalia non dà, di per sé, garanzia che nella busta vi fosse effettivamente la cartella di pagamento. Al contrario, nel caso di notifica della cartella esattoriale mediante l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, spetta al mittente (appunto Equitalia) fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto qualora il destinatario lo contesti (ossia sostenga che nel plico vi fosse “dell’altro”). E questo, ovviamente, nell’ipotesi in cui Equitalia abbia conservato solo la cartolina di ricevimento. In caso di contestazione relativa al contenuto della busta spedita, l’onere della prova di detto contenuto spetta al mittente, anche quando si tratta del concessionario della riscossione che, come noto, benché soggetto privato, è dotato di poteri pubblici.
Dunque, se il contribuente nega di avere ricevuto la cartella di pagamento inviata per posta, spetta a Equitalia dimostrare l’esatto contenuto del plico raccomandato.

Tribunale di Rovigo, sentenza n. 827 del 23.12.2014

Deve essere assolto dall’accusa di omesso versamento delle ritenute il sostituto d’imposta se oltre al modello 770 non risultano acquisiti i Cud dei dipendenti. E ciò, secondo l’orientamento giurisprudenziale più garantista, in base alle scelte compiute dal legislatore del 2004: con l’introduzione dell’articolo 10 bis del decreto legislativo 74/2000 e la sanzione penale prevista solo per il mancato versamento di ritenute certificate che superano una certa soglia e non anche per il mero omesso versamento di ritenute indicate nel modello 770 risulta assunta come base normativa di riferimento proprio le differenze strutturali tra le certificazioni da consegnarsi ai sostituiti e la dichiarazione unica annuale da presentare da parte dei sostituti di imposti tramite il 770. È quanto emerge dalla sentenza 827/14, pubblicata il 23 dicembre scorso dalla sezione penale del tribunale di Rovigo (giudice Alessandra Martinelli), che interviene su di una questione oggetto di contrasto giurisprudenziale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25093 del 26.11.2014

La quantità di caffè consumata non può ricostruire induttivamente il volume dei ricavi di un’azienda. L’accertamento del fisco è illegittimo. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza 25093, pubblicata oggi dalla sezione tributaria. Bocciato il ricorso del fisco contro la sentenza della C.T.R. Toscana che annullava gli avvisi d’accertamento emessi a carico di un’azienda e dei suoi soci. L’Amministrazione finanziaria rettificava a fini Iva ed Irap i ricavi di una società in base alla quantità di caffè utilizzato e ai fini Irpef i redditi dei soci. Per la commissione di secondo grado, l’Ufficio aveva «malamente» valutato la quantità di polvere occorrente per il caffè servito ai pasti e quella per la produzione di dolci. La considerazione del fisco secondo cui sei-sette grammi di caffè era la quantità generalmente utilizzata per ottenere una tazza di caffè, non poteva essere una presunzione «grave, precisa e concordante». Dunque, la pretesa tributaria fondata sul consumo di caffè era da ritenersi illegittima. È inutile il tentativo di ricorrere per Cassazione: il ricorso dell’Erario è infondato.
La sentenza non concerne, «come vorrebbe la ricorrente, la forza presuntiva del quantitativo di caffè consumato ai fini della ricostruzione in via induttiva del volume dei ricavi conseguiti ma, soltanto, l’individuazione del numero di caffè in base al quantitativo di polvere occorrente per la loro preparazione. Si legge in sentenza che «la materia del contendere, in buona sostanza, risiede nello stabilire quanti grammi di polvere di caffè occorrono per ottenere una tazza di caffè». Valutazione questa «che postula la forza presuntiva in questione. La censura è, poi, infondata nella parte in cui si appunta sull’esatta determinazione del quantitativo in grammi occorrente per la preparazione di ciascuna tazzina, in quanto pretende di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal Giudice di appello». Il ricorso nei confronti della società va, dunque, rigettato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 21289 dell’08.10.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’agevolazione prima casa non può essere revocata se il contribuente è proprietario di una quota di un altro immobile.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20786 del 02.10.2014

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso presentato da Equitalia avverso una pronuncia della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, ha ritenuto legittima la notifica di due cartelle esattoriali in un’unica soluzione a mezzo di plico raccomandato con ricevuta di ritorno. Le indicazioni dell’avviso controfirmato, anche se predisposto da una delle parti, hanno valore presuntivo ai fini del riparto dell’onere della prova sul contenuto del plico stesso.

Corte di Cassazione, sentenza n. 37730 del 15.09.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che sponde di omesso versamento delle imposte l’imprenditore che, preferisce, per la grave situazione economica, pagare gli stipendi ai dipendenti, tralasciando il versamento delle ritenute all’Erario.
L’imprenditore, infatti, «è tenuto a operare con diligenza nel valutare il volume di affari e i conseguenti obblighi verso il fisco con la conseguenza che non può invocare a sua discolpa la mancata consapevolezza che l’ammontare dei tributi evasi superi la soglia di punibilità».

Corte di Cassazione, sentenza n. 17646 del 06.09.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che gli accertamenti derivanti da procedure standardizzate ricevono legittimazione, solo in seguito al contraddittorio con il contribuente, da attivare obbligatoriamente.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22922 del 03.06.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nei reati tributari commessi dal rappresentante legale di una società le misure cautelari si estendono ai beni societari a tal fine è possibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni aziendali qualora il profitto sia nella disponibilità dell’impresa

Commissione Tributaria di Roma sentenza n. 8421 del 16.04.2014

La Commissione Tributaria di Roma con la sentenza in esame ha precisato che nell’ipotesi in cui Equitalia notifichi un atto di pignoramento presso terzi, in assenza di rituale notifica dell’atto presupposto (cartella di pagamento o avviso di accertamento), l’impugnazione si propone dinnanzi al giudice tributario, sempre che gli atti presupposti si riferiscono a tributi che rientrano nella giurisdizione tributaria.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4024 del 20.02.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nel calcolo dei metri quadrati per usufrutire delle agevolazioni prima casa si tiene conto solo dei metri quadrati abiltabili.
Il seminterrato non abitabile, per mancanza di altezza minima, non va quindi computato nella superficie dell’abitazione ai fini del raggiungimento della metratura massima per usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3142 del 12.02.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’accertamento è nullo se l’ufficio non dimostra le ragioni per cui non ha chiuso le operazioni di verifica per tempo. Il fisco deve emettere l’atto entro sessanta giorni anche se l’ispezione si è protratta oltre il termine a meno che non dimostri di aver tardato perché la sua attività è stata in qualche modo ostacolata dal contribuente o da circostanze contingenti.

Commissione Tributaria di Perugia, sentenza n. 215 del 10/02/2014

La Commissione Tributaria con la sentenza in esame ha precisato che l’Agenzia del territorio può notificare la revisione della rendita catastale anche senza sopralluogo presso l’abitazione, essendo sufficiente tener conto delle caratteristiche e dell’ubicazione dell’immobile.
In particolare, per la Commissione Tributaria in materia di revisione del classamento e delle rendite catastali l’Agenzia del Territorio può procedere anche senza previo sopralluogo diretto all’interno delle singole unità immobiliari. Il sopralluogo può infatti essere effettuato in corso di contenzioso.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Tributario.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Tributario.

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Lo Studio Legale Parenti raccoglie e seleziona quotidianamente per i suoi visitatori le Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito.

Corte di Cassazione, sentenza n. 5481 del 04.02.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in tema di IVA, la fattura è documento idoneo a rappresentare un costo dell’impresa, attesa la disciplina del suo contenuto ex art. 21, D.P.R. n. 633 del 1972, tale che in ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare che l’operazioni commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere. Tale prova, ex artt. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972, potrà essere fornita anche mediante presunzioni, nel qual caso passerà a carico del contribuente l’onere di dimostrare la effettiva esistenza delle operazioni contestate

Commissione Tributaria del Lazio, sentenza n. 194 del 31.01.2014

La Commissione Tributaria del Lazio con la sentenza in esame ha precisato che i redditi di locazione devono essere dichiarati indipendentemente dalla loro percezione ed entrano nell’imponibile Irpef.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2015 del 29.01.2014

La Corte di Cassazione con l’ordinanza in esame ha precisato che l’Agenzia dell’Entrate può calcolare la capacità contributiva mediante presunzioni semplici ai fini dell’accertamento con redditometro rileva anche il compenso corrisposto dal contribuente alla colf.
Le dichiarazioni del cittadino circa l’entità del salario versato alla collaboratrice domestica sono insufficienti a invalidare l’atto impositivo ricavato con metodo induttivo sulla base di presunzioni semplici.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23719 del 21.10.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non paga l’Irap l’avvocato che svolge collaborazioni in diversi studi professionali non propri.
Per la Corte la prova dell’assenza di organizzazione oltre che dal quadro RE, allegato alla dichiarazione dei redditi, può essere fornita con altri documenti inerenti l’attività (fatture con cadenza mensile rilasciate da uno studio ecc.), se rilevanti ai fini dell’esclusione del requisito dell’autonoma organizzazione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17920 del 23.7.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che ha diritto al rimborso dell’Irap l’avvocato che a studio si avvale solo dell’aiuto di praticanti. Infatti, l’autonoma organizzazione non si configura neppure se i tirocinanti svolgono il lavoro di routine.
Per la Corte la presenza di praticanti in uno studio professionale non è sufficiente di per sé a determinare quella stabile organizzazione che determina la sottoposizione ad Irap.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16727 del 04.07.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nelle procedure concorsuali le notifiche effettuate da Equitalia devono essere eseguite necessariamente nei confronti del curatore e del contribuente.
La Commissione regionale, infatti, accogliendo l’appello del contribuente (contro la sentenza della CTP di Ferrara che aveva respinto il ricorso avverso avviso di mura per tributo Irpef) ha annullato l’avviso di mora perché non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento al diretto interessato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4712 del 25.02.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che “In tema di contenzioso tributario, la costituzione della parte resistente oltre il termine di 60 giorni fissato dall’articolo 23 del Dlgs 546/1992 per il giudizio dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale e dell’articolo 54 del medesimo decreto per il giudizio innanzi alla Commissione tributaria regionale, non comporta la legittima esclusione della parte stessa dal numero dei destinatari dell’avviso di trattazione previsto dall’articolo 31, comma primo, Dlgs 546/1992, salvo il caso in cui la costituzione sia avvenuta in un momento successivo a quello nel quale il predetto avviso sia stata già inoltrato”.
“L’omissione dell’avviso di trattazione alla parte che si sia costituita in giudizio tardivamente ma prima che tale avviso sia inoltrato, comporta la nullità del procedimento e della sentenza che sia stata eventualmente pronunciata, per violazione del diritto fondamentale alla difesa e dell’inderogabile principio del contraddittorio”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22506 del 11.12.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che lo studio legale associato non sempre è tenuto a pagare l’Irap.
In particolare la Corte bocciando il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che a sua volta aveva respinto l’appello dell’Ufficio affermando la spettanza per uno studio legale associato del rimborso Irap relativo ad una annualità.
Per la Suprema corte, infatti, “La presunzione hominis secondo cui la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio della esistenza di una stabile organizzazione ai fini Irap costituisce, appunto, una presunzione che può essere superata con adeguata motivazione”. E così è accaduto nel caso di specie in cui il giudice di merito “ha evidenziato l’assenza di personale dipendente e la esiguità delle spese per beni strumentali”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17755 del 16.10.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’obbligo di allegazione degli atti richiamati in accertamento è ineludibile e non surrogabile dalla conoscibilità in astratto, in considerazione dell’esigenza di tutelare il diritto di difesa. Lo ha stabilito la Suprema Corte rigettando, per manifesta infondatezza, il ricorso dell’Agenzia delle entrate verso una società a responsabilità limitata di Sabaudia, in opposizione alla sentenza della Ctr che aveva stabilito, fra l’altro, l’insussistenza di un obbligo della Commissione di utilizzare i propri poteri istruttori per supplire alle carenze probatorie delle parti.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13343 del 26.07.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l”atto prodromico non è necessario se invece non ci sono incongruenze nei dati trasmessi al fisco La cartella di pagamento emessa in esito al controllo automatizzato sulla dichiarazione è lecita senza la notifica dell’avviso bonario solo se tale dichiarazione non contiene errori. In caso contrario la procedura di riscossione necessita dell’atto prodromico da trasmettere al contribuente da trasmettere.
La Corte ha ribadito che «l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt.36 – bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi»

Corte Cassazione, sentenza n. 11132 del 03.07.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è legittima la notifica dell’avviso di accertamento anche in mancanza della relata sulla copia dell’atto nella mani del destinatario.
I giudici nel decidere si sono rifatti ad una propria pronuncia precedente secondo cui: “Qualora la relazione di notificazione dell’atto sia stata apposta dall’ufficiale giudiziario esclusivamente sull’atto originale restituito al notificante e (come nel caso) non anche sulla copia consegnata la destinatario, la suddetta omissione, in mancanza di contestazioni circa l’avvenimento della notificazione come indicata nella detta relazione, concreta una mera irregolarità del procedimento di notificazione, non essendo la nullità prevista in modo espresso dalla legge, non vertendosi in una ipotesi di mancanza di un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue con il portare a conoscenza dell’interessato ‘la vocatio in jus’ per il tramite indefettibile dell’ufficiale giudiziario”.
Infatti, nello specifico, osserva la Cassazione, “l’inesistenza della notificazione andava esclusa, avuto riguardo alle circostanze che l’atto era stato notificato presso la sede della società e consegnato a persona, che ha firmato e che si è qualificata al servizio del destinatario, e sotto altro profilo, all’orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di mancanza di relata di notifica sulla copia destinata al destinatario dell’atto, quale desumibile dal richiamato orientamento giurisprudenziale”.
Non solo, la Corte ha anche ricordato che “La formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall’impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest’ultima sia oggetto del gravame”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20869 del 30.05.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’’apposizione di un semplice cartello su di un ciclomotore sottoposto a sequestro, per guida senza patentino e senza assicurazione, non equivale all’apposizione dei sigilli sul mezzo. Per cui non integra il reato di cui all’articolo 349, prima comma, del codice penale il soggetto che dopo aver riposto il cartello nel vano porta oggetti si è messo alla guida del ciclomotore. In tal caso, infatti, la violazione ha unicamente carattere amministrativo, integrando l’infrazione dell’articolo 213 del codice della strada.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16958 dell’8.5.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle entrate non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione dei redditi dal vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto.
Con tale principio la Corte ha rigettato il ricorso di un contribuente condannato dalla Corte di Appello di Roma per aver omesso di presentare le dichiarazioni Iva relativamente agli anni 2002 e 2003. A nulla, dunque, è valsa la giustificazione del ricorrente secondo cui l’omessa trasmissione al Fisco era dovuta a colpa o negligenza non propria ma del commercialista a cui aveva affidato la contabilità.

Corte di Cassazione, sentenza n. 5729 del 11.04.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la notifica valida anche se nelle mani di un semplice “appartenente al gruppo familiare” non convivente, basta la presunzione che consegnerà l’atto. La Corte di Cassazione, ha ribadito che: “In tema di notificazioni la consegna dell’atto da notificare ‘a persone di famiglia’, secondo il disposto dell’articolo 139 codice procedura civile, non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità – né l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all’uopo, sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al destinatario stesso”. La Corte ha precisato anche che “resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto eccezionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 5226 del 30.03.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che anche i documenti extracontabili possono legittimare la rettifica dell’Iva.
La Cassazione, ha riconosciuto la natura probatoria a questi elementi.
Per la Corte è dovere del giudice effettuare una comparazione tra documenti ufficiali e non e procedere se del caso all’acquisizione. Proprio come doveva essere fatto nella vicenda visto che la contabilità ufficiale e i documenti extracontabili avevano in comune numerosi nominativi e procedure adottate dalla ditta.

Corte di Cassazione, sentenza n. 7616 del 27.02.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’imprenditore che evade l’IVA va punito per occultamento della contabilità
L’imprenditore che nasconde le fatture risponde di occultamento della contabilità anche se di fatto non ha evaso l’Iva oltre i limiti della soglia di punibilità. Il contribuente commette un ulteriore reato se dichiara falsamente di aver adempiuto agli obblighi fiscali al fine di commercializzare i beni in Italia.

Corte di Cassazione, sentenza n. 2474 del 21.02.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il professionista distrattario può richiedere al soccombente solamente l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l’importo dell’Iva che gli sarebbe dovuta dal proprio cliente abilitato a detrarla. Lo ha stabilito la Corte accogliendo la tesi di una Azienda sanitaria locale che lamentava l’erronea applicazione dell’Iva a favore del procuratore distrattario, stante la detraibilità della stessa da parte del ricorrente vittorioso.
Secondo il ricorrente infatti la corresponsione dell’imposta non sarebbe dovuta potendo l’imprenditore creditore detrarre l’Iva indicata nella fattura del professionista che lo ha assistito. Altrimenti si verificherebbe un ingiustificato arricchimento dell’ingiungente il quale da un lato incasserebbe l’Iva rifusagli, dall’altro porterebbe in detrazione l’Iva versata. Una tesi condivisa dalla Cassazione secondo cui “non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto abilitato a conseguire due volte la medesima somma di denaro”.
E, prosegue la Corte, sarebbe proprio questa la situazione “dell’avvocato distrattario che ottenesse l’Iva sulle proprie competenze sia dal cliente abilitato a detrarre l’imposta che dal soccombente”. Accolto dunque il ricorso e revocato il decreto ingiuntivo limitatamente all’applicazione dell’Iva a favore del difensore di parte opposta.

Corte di Cassazione, sentenza n. 2486 del 21.02.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la mancata notifica della multa blocca Equitalia in sede di esecuzione. La Corte di Cassazione ricorda che l’opposizione alla cartella esattoriale blocca la strada alla riscossione coatta delle somme dovute per la violazione del Codice della strada, in caso di mancata notifica del verbale.
L’ancora di salvataggio, prevista dalla legge 681 del 1981 che disciplina l’opposizione alla cartella esattoriale, consente al cittadino di sollevare entro 30 giorni, davanti al giudice di pace del territorio sul quale è stata commessa la violazione, le obiezioni in merito alla mancata consegna del verbale o alla notifica irregolare della multa. Quest’ultima decisamente frequente per le ragioni più disparate, che vanno, dall’affidamento del plico al portiere non autorizzato, alla scelta del rito destinato agli irreperibili pur essendo nota una diversa residenza, dalla consegna a un persona non convivente al portiere che non viene individuato e non sottoscrive la ricevuta.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20680 del 07.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che solo l’accettazione del contraddittorio consente al contribuente di contestare gli accertamenti fatti in base a parametri standard.
La Corte di cassazione, afferma la necessità di “affrontare” l’ente impositore in un confronto in sede amministrativa per negare l’esistenza dei maggiori ricavi, “accertati” dall’Agenzia delle entrate ricorrendo a criteri prefissati o agli studi di settore. Sistemi di presunzione semplice – specifica il Supremo collegio – che non hanno validità ex lege ma che diventare attendibili nel caso il contribuente si sottragga al contraddittorio che l’Agenzia ha l’obbligo di attivare pena la nullità della verifica fiscale. Un onere della prova contraria che il ricorrente non ha assolto finendo per avallare le conclusioni dell’erario.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20680 del 07.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la necessità di “affrontare” l’ente impositore in un confronto in sede amministrativa per negare l’esistenza dei maggiori ricavi, “accertati” dall’Agenzia delle entrate ricorrendo a criteri prefissati o agli studi di settore. Sistemi di presunzione semplice – specifica il Supremo collegio – che non hanno validità ex lege ma che diventare attendibili nel caso il contribuente si sottragga al contraddittorio che l’Agenzia ha l’obbligo di attivare pena la nullità della verifica fiscale. Un onere della prova contraria che il ricorrente non ha assolto finendo per avallare le conclusioni dell’erario.
Il parere divergente della Ctr – Gli ermellini danno dunque ragione al fisco e ribaltano il verdetto della Commissione tributaria del Lazio che si era schierata dalla parte del contribuente malgrado la sua “latitanza”. Secondo la Ctr il semplice richiamo ai parametri fissati dal Dpcm del 29 gennaio 1996 non era idoneo a fondare l’atto impositivo, mancando gli elementi essenziali che consentono, oltre che al cittadino anche al giudice tributario di valutarne la correttezza

Corte di Cassazione, sentenza n. 20499 del 06.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’avvocato che svolge la sua attività professionale all’interno di uno studio associato paga l’Irap. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate contro un legale che si era visto dare ragione dalla giustizia tributaria in primo e secondo grado.
La Corte, dunque, condivide l’orientamento per cui “l’esercizio in forma associata di una attività liberale costituisce circostanza di per sé idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e di mezzi, nonché dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze”. Sicché, salvo prova contraria da parte del contribuente, “può ritenersi che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità del singolo collaboratore”.
Del resto, come provato dalla documentazione processuale, l’avvocato aveva anche “percepito redditi cospicui dalla studio associato, con indicazione specifica degli elementi dai quali tale elevata redditualità, imputabile all’organizzazione, poteva desumersi”.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Tributario.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Tributario.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16858 del 02.08.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che sul preavviso di fermo di autovettura la competenza è del giudice tributario. In appello, la Ctr di Roma accogliendo l’appello dell’Agente della riscossione aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia del giudice ordinario. Il contribuente, tuttavia, è ricorso in Cassazione eccependo che il credito vantato dall’agente della riscossione non era interamente di origine extratributaria, “per cui erroneamente il G.T. si è dichiarato totalmente carente di giurisdizione”. Rilievo accolto dai giudici di Piazza Cavour secondo cui “la giurisdizione per le controversie di natura tributaria che traggono origine, come nella specie, da un atto impositivo (nella specie cartella esattoriale e/o preavviso di fermo) appartengono alla giurisdizione del G.T., secondo quanto prescritto dagli artt. 2 e 19 del Dlgs 546/1992”.

Corte di Cassazione sentenza n. 10851 del 17.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in materia di Irap, la giurisprudenza ha ordinariamente assimilato la figura del procacciatore assicurativo a quella dell’agente di commercio, sicché non può sostenersi che, rientrando gli agenti di assicurazione nella categoria degli imprenditori, il requisito dell’autonoma organizzazione sia intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta, il cui reddito è sempre rilevante ai fini Irap.
L’esercizio delle attività di Agente di Commercio (di cui all’art. 1, L. n. 204 del 1985) e di promotore finanziario (di cui all’art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 58 del 1998) è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, in base al combinato disposto degli artt. 49 e 55 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, Il requisito dell’autonoma organizzazione (il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato) ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali che eccedano, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. E’ onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni

Corte di Cassazione, sentenza n. 5182 del 04.03.2011

La Corte di Cassazione con la sentena in esame ha precisato che è necessaria la ricostruzione del volume d’affari con clienti e fornitori
Niente detrazione Iva anche se le scritture contabili sono andate perse per un caso fortuito, come un incendio. Infatti per ottenere il beneficio il contribuente dovrebbe ricostruire il volume d’affari facendosi rilasciare copia dei documenti dai clienti e dai fornitori.
Insomma, secondo la sezione tributaria il caso fortuito non garantisce al contribuente la possibilità di fruire dell’agevolazione fiscale. Infatti, “la deducibilità dell’imposta pagata dal contribuente (in sede di rivalsa) – hanno motivato i giudici con l’Ermellino – per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa (art. 19) postula che il contribuente stesso sia in possesso delle relative fatture, le annoti in apposito registro (art. 25), ed, inoltre, conservi le une e l’altro (art. 39); l’ufficio, in presenza di una denuncia annuale che faccia valere le suddette poste a credito, è legittimato ed è tenuto all’accertamento in rettifica, depennando tali poste, ove non trovino rispondenza in quelle fatture cd in quel registro (art. 54, comma 2). Detta disciplina, quindi, si conforma al criterio secondo cui la dimostrazione dei fatti costitutivi di un credito deve essere offerta da chi lo faccia valere, e, sul piano probatorio, introduce limitazioni ai mezzi di prova, esigendo atti scritti, compilati e tenuti con specifiche modalità”.
Ma non basta. Anche se a fare richiesta della detrazione è il curatore fallimentare e quindi un terzo rispetto all’attività di impresa, che è ovviamente nell’impossibilità di ricostruire gli affari dell’azienda, il fisco non è tenuto al riconoscimento del benficio. Ciò perché in questo caso si applica l’articolo 2724 del codice civile secondo cui “la perdita senza colpa del documento, che occorra alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole, non integra ragione di esenzione dall’onere della prova, né sposta il medesimo sulla controparte, ma rileva esclusivamente come situazione autorizzativi della prova per testimoni (o per presunzioni), in deroga ai limiti per essa previsti”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 2236 del 31.01.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il coniuge divorziato non può portare in deduzione dall’Irpef i premi assicurativi sulla vita pagati a favore della ex moglie. Lo ha affermato la sezione tributaria della Cassazione con la sentenza in oggetto secondo la quale la deducibilità è limitata agli oneri costituiti dall’assegno di mantenimento del coniuge divorziato e il beneficio non si estende ai premi pagati per l’assicurazione sulla vita a favore della ex moglie, ancorché sia stato così stabilito con la sentenza di divorzio. Queste statuizioni, ha spiegato il collegio, attengono al diverso settore civilistico dei rapporti tra coniugi e non possono rilevare a fini fiscali, non essendo consentita in questa materia un’interpretazione analogica della disciplina.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24114 del 26.11.2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che per l’esercizio dell’attività professionale, infatti, questi beni si devono considerare non eccedenti il minimo indispensabile. Con tale principio ha accolto il ricorso di un commercialista romano che esercitava l’attività in assenza di personale dipendente o di collaborazioni coordinate e continuative e con beni strumentali di “modesta portata”. La Suprema corte, nel decidere la controversia, ha affermato che “nel ritenere assoggettata ad Irap qualsiasi attività organizzata di lavoro autonomo, vale a dire qualsiasi attività organizzata autonomamente , cioè auto organizzata, e nel ravvisare nel caso dovuta l’imposta in argomento in presenza di una organizzazione necessaria per svolgere l’attività di commercialista definita modesta” il giudice d’appello ha disatteso i principi che regolano la materia in tema di autonoma organizzazione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23370 del 18.11.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto ha precisato che le ingenti spese sostenute dall’avvocato per la ristrutturazione dello studio professionale fanno scattare il prelievo Irap. Tanto più se si tratta di uno studio associato. Lo ha chiarito la sezione tributaria della Cassazione con la sentenza in esame secondo la quale l’elevato ammontare delle spese “per ristrutturazione e ammodernamento dello studio, delle quote di ammortamento e interessi passivi e la stessa natura di studio associato del contribuente depongono per la sussistenza dell’autonoma organizzazione” e, quindi, per l’obbligo di versare l’Irap.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23156 del 16.11.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che neppure le ore lavorative sono un punto in favore del professionista La parcella del professionista e le ore di lavoro svolto non mettono a rischio l’applicabilità degli studi di settore. Infatti, è valido l’accertamento anche se il contribuente dimostra quanto è stato pagato dai clienti nell’anno di riferimento. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza in oggetto, ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria presentato contro un professionista che si era “sganciato” dagli studi provando quanto aveva effettivamente lavorato e percepito nell’anno di imposta accertato dal fisco. Le parcelle prodotte di fronte alla commissione tributaria regionale di Milano erano state sufficienti per i giudici ad annullare l’atto impositivo Irpef. In particolare avevano motivato che, “fermo restando che i parametri previsti dalla normativa sono funzionali all’attività di accertamento dei ricavi e del reddito per fornire criteri presuntivi, per costante giurisprudenza, detti parametri non escludono la prova contraria”. In questo caso, hanno poi sostenuto i magistrati milanesi, “il contribuente ha fornito tale prova producendo sia le copie delle parcelle emesse nell’anno di riferimento sia la copia del registro delle presenze da cui risulta che sono state lavorate, nel corso del ’96, circa 7650 ore realizzando una resa oraria di 43000”. Contro questa decisione l’amministrazione finanziaria ha presentato ricorso in Cassazione e lo ha vinto. Poche parole sono bastate ai giudici di legittimità per smontare la tesi del volume d’affari parametrato alla parcella e agli orari di lavoro. “Una decisione che si esaurisce in proposizioni tautologiche”, così la Cassazione ha bollato la motivazione di merito. Non solo. Nella parte più interessante del passaggio ha inoltre precisato che il professionista non aveva prodotto in giudizio (riferendosi evidentemente alle parcelle) “specifiche fonti probatori”.

Corte di Cassazione sentenza n. 22849 del 10.11.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che sono deducibili dall’azienda i costi di ricerca e di studio purchè non siano imputabili alle opere in corso. È quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stato respinto il ricorso dell’amministrazione finanziaria. In particolare la sezione tributaria condividendo le valutazioni della Ctr ha messo nero su bianco che “i costi de quibus non erano riferibili a singole commesse (e pertanto implicitamente si esclude che le spese di ricerca sostenute fossero direttamente o indirettamente imputabili alle opere in corso sostituenti rimanenze imponibili”.