La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20962/2020 del 1 ottobre, nell’accogliere il ricorso di un contribuente ha sancito alcuni principi di favore per la difesa dello stesso.
In particolare, ad avviso dei Giudici, la richiesta di rateizzare l’importo indicato in una cartella di pagamento non comporta l’accettazione del contenuto della stessa, sicché l’impugnazione sarà possibile anche quando il contribuente abbia iniziato a versare alcune delle rate concordate con l’Amministrazione Finanziaria.
Nel proseguire il suo ragionamento, però, la Cassazione ha precisato che se è vero che di per sé non può costituire accettazione da parte del contribuente l’avere chiesto ed ottenuto la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con la pretesa del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle.
Inoltre, l’impugnazione della cartella e il successivo pagamento della stessa in corso di causa non determina la cessazione della materia del contendere, ciò in virtù del principio della inidoneità del pagamento non spontaneo (bensì imposto) a provocare la cessazione della materia del contendere, in quanto trattasi di un comportamento che può fondarsi anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese del procedimento espropriativo.