Non c’è bancarotta se i beni non appartenevano alla “fallita”

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Corte di Cassazione, sentenza n. 24362 del 30 ottobre 2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che per decretare la responsabilità e il correlativo obbligo al risarcimento del danno dei sindaci di una azienda giunta la fallimento è necessario individuare un nesso di causalità tra il loro comportamento e il dissesto della società.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19219 del 21.05.2012

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che il sequestro delle quote sociali non blocca la gestione della società.
In particolare, la Corte ha accolto il ricorso dell’amministratore unico di una società. Secondo la Suprema corte infatti “il sequestro civile non era diretto ad impedire la gestione della società, ma solo a imporre il vincolo sulle quote”, mentre “se il giudice civile avesse voluto impedire la gestione della società, avrebbe dovuto imporre il sequestro sull’intera azienda e non solo sulle quote”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 45031 del 22.12.2010

La Corte di Cassazione ha precisato che deve escludersi il reato di bancarotta fraudolenta nel caso della scissione di due società se i beni non appartenevano alla “fallita”. La Corte di Cassazione nega l’esistenza di una bancarotta fradolenta impropia, anche nella forma di un’operazione dolosa, basandosi sull’impossibilità per i creditori di poter contare sulla garanzia reale rappresentata dall’immobile in questione che non rientrava nella disponibilità della Spa dichiarata fallita ma che faceva parte del patrimonio immobiliare della Società che si era scissa. Una carenza “fisica ed originaria dell’immobile” per cui non è possibili ipotizzare alcuna distrazione di beni e quindi alcun reato.