La natura pubblica di una società non la esonera da responsabilità amministrativa se l’ente svolge attività economica

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Corte di Cassazione, sentenza n. 24362 del 30 ottobre 2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che per decretare la responsabilità e il correlativo obbligo al risarcimento del danno dei sindaci di una azienda giunta la fallimento è necessario individuare un nesso di causalità tra il loro comportamento e il dissesto della società.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19219 del 21.05.2012

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che il sequestro delle quote sociali non blocca la gestione della società.
In particolare, la Corte ha accolto il ricorso dell’amministratore unico di una società. Secondo la Suprema corte infatti “il sequestro civile non era diretto ad impedire la gestione della società, ma solo a imporre il vincolo sulle quote”, mentre “se il giudice civile avesse voluto impedire la gestione della società, avrebbe dovuto imporre il sequestro sull’intera azienda e non solo sulle quote”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 45031 del 22.12.2010

La Corte di Cassazione ha precisato che deve escludersi il reato di bancarotta fraudolenta nel caso della scissione di due società se i beni non appartenevano alla “fallita”. La Corte di Cassazione nega l’esistenza di una bancarotta fradolenta impropia, anche nella forma di un’operazione dolosa, basandosi sull’impossibilità per i creditori di poter contare sulla garanzia reale rappresentata dall’immobile in questione che non rientrava nella disponibilità della Spa dichiarata fallita ma che faceva parte del patrimonio immobiliare della Società che si era scissa. Una carenza “fisica ed originaria dell’immobile” per cui non è possibili ipotizzare alcuna distrazione di beni e quindi alcun reato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20597 del 04.10.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è nulla la delibera societaria di approvazione di una fideiussione a favore di una società collegata, in stato di crisi, anche se approvata all’unanimità. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza in oggetto secondo la quale la delibera è illegittima in quanto autorizza un atto estraneo all’oggetto sociale e, soprattutto, destabilizza il capitale societario in favore di un terzo.

Corte di Cassazione sentenza n. n. 28699 del 21.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, per esonerarlo dalla responsabilità da reato ex d. lgs. n. 231 del 2001, dovendo altresì concorrere la condizione che lo stesso ente non svolga attività economica. Conseguentemente i giudici di legittimità hanno riconosciuto la configurabilità della suddetta responsabilità nei confronti di un ente ospedaliero costituito come società a capitale misto, pubblico e privato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 28699 del 21.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la natura pubblica di una società non la esonera da responsabilità amministrativa se l’ente svolge attività economica. La corte di cassazione, con la sentenzain oggetto, specifica che alla responsabilità amminsitrativa sono sottratti solo la Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli altri enti pubblici non economici. Non sfuggono dunque alle norme in questione gli ospedali specilizzati interregionali che abbiano le caratteristiche dell’istituto oggetto della causa. Siano ovvero delle Spa “miste” in quanto partecipate al 49% da capitale privato e per il resto pubblico. Gli ermellini sottolineano, infatti, che la natura pubblicistica di un ente è condizione sufficiente ma non necessaria, per l’esonero dalla disciplina amministrativa serve infatti l’assenza di un’attività economica.Se così non fosse – conclude il collegio – la responsabilità sarebbe esclusa per un numero illimitato di enti: dall’informazione all’igene del lavoro, dall’istruzione alla sicurezza infortunistica. Tutti valori e non “funzioni” di rango costituzionale.