Sentenza a “sorpresa”

Il caso

Il richiedente protezione internazionale propone ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione per mancata censura da parte dell’appellante della ratio decidendi della sentenza di primo grado.

Sul tema della c.d. sentenza a “sorpresa” ha fatto chiarezza la Cassazione con l’ordinanza n. 21949/20.

La Corte afferma che il tema della sentenza a “sorpresa” o della “terza via” concerne l’ipotesi in cui, senza stimolare previamente il dibattito sul punto, il giudice, d’ufficio, rilevi questioni non introdotte dalle parti.

Riguardo la censura impugnatoria, la Cassazione prosegue dichiarando che «deve avere la caratterizzazione ineludibile di attingere la ratio decidendi della decisione impugnata, per la duplice e basilare ragione che, per un verso, non è neppure immaginabile un giudizio di nuova istanza su fatti e questioni che non sono stati presi in esame dal primo giudice, il quale ha definito il processo sulla base di altra ratio e, per altro verso, non può sottoporsi al secondo giudice l’esame di circostanze non esaminate dal primo».

Nel caso del richiedente protezione internazionale la rilevata tardività dell’opposizione impedì al Tribunale di esaminare la pretesa.

La Cassazione aggiunge «il dovere del giudice dell’impugnazione di verificare l’ammissibilità dell’impugnazione, nella specie sotto il profilo della pertinenza delle censure in relazione alla ratio decidendi di primo grado, attiene al rispetto della regola processuale non disponibile, non è in alcun modo ricollegabile a eccezione, difesa o sollecitazione di parte e prescinde, ovviamente, dalla costituzione in giudizio dell’appellato».

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile alla luce di tali considerazioni.