Per la realizzazione del film-documentario su Yara Gambirasio venne richiesta la partecipazione del pubblico ministero che stava seguendo il caso prima dell’avvio del giudizio di appello.
Un giornale segnalò tale partecipazione ritenendo che fosse necessario approfondire il fatto e\o prendere provvedimenti disciplinari.
Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ricevuta la segnalazione, decise di emettere un decreto di archiviazione.
Il Ministero di Giustizia formulò invece un’incolpazione proponendo ricorso per cassazione alla luce dell’ingiusta decisione del CSM di aver assolto il magistrato incolpato non valorizzando il profilo della violazione della riservatezza da parte del magistrato. Per il CSM «la condotta del magistrato si è tradotta, in definitiva, nella rappresentazione esterna (seppure in forma scenica) della modalità di ricostruzione dell’ipotesi accusatoria penale, quale effettivamente poi sottoposta al vaglio dell’autorità giudicante» con riferimento a «fatti che risultavano ormai pubblicamente noti e ampiamente discussi, anche fuori dalla sede processuale».
La Cassazione affronta il rapporto tra magistratura e dibattito pubblico dichiarando la necessità di alcune puntualizzazioni.
- Anche il magistrato ha il diritto di manifestare il proprio pensiero entro i limite costituito dal rispetto dei valori dell’imparzialità e dell’indipendenza che trovano espressione nell’art. 101 Cost, laddove dispone che “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”.
- Il dovere di riservatezza ha una portata ampia che deve portare il magistrato ad avere un comportamento «riservato, discreto e controllato nell’esprimersi e nel comportarsi».
Nel caso di specie la condotta del magistrato non costituisce illecito disciplinare pur essendoci una violazione del dovere di riservatezza.
L’illecito deontologico non può scattare in assenza di una lesione dei diritti altrui. Trattandosi di un illecito disciplinare di pericolo è mancata l’astratta idoneità della violazione a ledere indebitamente i diritti di un soggetto determinato.
La Suprema Corte rigetta il ricorso dichiarando integralmente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.