Suicidio assistito: le modifiche ad opera della Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 242/2019, si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale relativo all’articolo 580 del codice penale, promosso dalla Corte d’Assise di Milano.

In particolare, con ordinanza del 14 febbraio 2018, la Corte d’Assise di Milano ha sollevato questione di costituzionalità dell’articolo 580 c.p. relativa sia alla «parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio», ritenendola in contrasto con gli artt. 2, 13, primo comma, e 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sia alla «parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 [recte: 12] anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione», per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma della Costituzione.

Le vicenda trae origine da quanto accaduto ad un uomo il quale, in seguito ad un incidente stradale, era rimasto tetraplegico e affetto da cecità bilaterale corticale. L’uomo, inoltre, non risultava più essere autonomo né nella respirazione né nell’alimentazione. 

Successivamente a vari tentativi di riabilitazione, che avevano però messo inevidenza l’irreversibilità delle condizioni dell’uomo, lo stesso aveva maturato la volontà di porre fine alla propria vita. A tale scopo, si mise in contatto con strutture svizzere che si occupano dell’assistenza al suicidio. Venne dunque accompagnato in Svizzera in automobile da un uomo, imputato del giudizio a quo, il quale, di ritorno dal viaggio, si era autodenunciato ai carabinieri. 

Già la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3147/1998, si occupò della questione, affermando che le condotte di agevolazione al suicidio devono essere devono ritenersi punibili, a prescindere dalle loro ricadute sul processo deliberativo dell’aspirante suicida, ai sensi dell’art. 580 cod. pen. 

Su questo presupposto, la Corte d’assise milanese dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., anzitutto nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio anche quando esse non abbiano contribuito a determinare o a rafforzare il proposito della vittima. 

In secondo luogo, la medesima Corte censura, inoltre, la norma denunciata nella parte in cui punisce le condotte di aiuto al suicidio, non rafforzative del proposito dell’aspirante suicida, con la stessa severa pena – reclusione da cinque a dieci [recte: dodici] anni – prevista per le condotte di istigazione. 

Si pronuncia, dunque, la Corte Costituzionale affermando, relativamente alla prima questione, che «risulterebbe ingiustificata la punizione delle condotte di agevolazione dell’altrui suicidio che costituiscano mera attuazione di quanto autonomamente deciso da chi esercita la libertà in questione, senza influire in alcun modo sul percorso psichico del soggetto passivo, trattandosi di condotte non lesive del bene giuridico tutelato».

Ritiene poi, relativamente alla seconda questione, che «la norma censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., essendo le condotte di istigazione al suicidio certamente più gravi, sotto il profilo causale, rispetto a quelle di chi abbia semplicemente contribuito alla realizzazione dell’altrui autonoma determinazione di porre fine alla propria esistenza, e risultando del tutto diverse, nei due casi, la volontà e la personalità dell’agente. Sarebbero violati, inoltre, gli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., in forza dei quali la libertà dell’individuo può essere sacrificata solo a fronte della lesione di un bene giuridico non altrimenti evitabile e la sanzione deve essere proporzionata alla lesione provocata, così da prevenire la violazione e provvedere alla rieducazione del reo». 

In conclusione, la Corte Costituzionale, dichiara l’illegittimità dell’articolo 580 cod. pen., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), agevola l’esecuzione del proposito di suicidio di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze ritenute intollerabili, laddove tale proposito si sia formato liberamente e in maniera consapevole, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.Suic