Il caso
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste disponeva il sequestro preventivo di un bar nell’ambito di un procedimento che ne vede il titolare indagato per il reato di cui agli artt. 81 e 650 c.p..
Il Tribunale, dopo un’attenta ricostruzione della vicenda confermava il decreto di sequestro preventivo del locale.
Nella vicenda di specie il Questore aveva infatti ordinato al titolare del bar “la cessazione immediata dell’attività di somministrazione di bevande e alimenti nel locale pubblico suddetto” dopo aver rilevato che lo stesso “era punto di riferimento per pregiudicati e per soggetti dediti all’abuso di alcool, e fonte di disturbo alle persone”.
Avverso tale decisione proponeva ricorso presso la Suprema Corte il titolare del locale, a mezzo del suo avvocato di fiducia, lamentando che il provvedimento del Questore risultava “palesemente adottato da autorità incompetente, in ragione di quanto stabilito alla L. n. 241 del 1990, art. 21 ter, che attribuisce tale potestà all’Autorità che ha adottato il provvedimento, quindi al Comune”.
Secondo il difensore, nel caso in esame, “la L.n. 241 del 1990, art. 21 ter fornisce lo strumento per dare esecuzione al provvedimento del Comune” e di conseguenza non è possibile sostenere che il reato sussista.
I Giudici di terzo grado ritengono tale motivo di ricorso infondato e a tal proposito ricordano che il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, stabilisce che il questore “può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.
La Suprema Corte ritiene che il Tribunale di Trieste abbia correttamente ravvisato “la sussistenza del fumus commissi delicti” e, quindi, la sussistenza, sotto tale profilo, “della legittimità del sequestro del locale”.
Con la sentenza n. 35325/21 del 23 settembre la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.