Il caso
Il Tribunale di Lagonegro condannava alla pena di 250 euro di ammenda la proprietaria di un locale per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.
I rumori notturni provenienti dall’attività della donna avevano infatti in più occasioni disturbato il riposo di una vicina.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso presso la Suprema Corte la proprietaria del locale a mezzo del suo avvocato difensore deducendo tra i vari motivi violazione di legge giacché, diversamente da quanto accaduto nella vicenda di specie, il rumore prodotto nel locale avrebbe dovuto cagionare disturbo “a un numero indeterminato di persone e non ad una sola persona”.
Il ricorso risulta infondato.
Secondo i Giudici infatti «il titolare di un’attività risponde per non aver impedito gli schiamazzi (Sez. 3 -, Sentenza n. 14750 del 22/01/2020 Cc., dep. 13/05/2020, Rv. 279381; Sez. F,n. 34283 del 28/07/2015 – dep. 06/08/2015, Gallo, Rv. 26450101».
Nello stesso senso (sez. 1, n. 48122 del03/12/2008 – dep. 24/12/2008, Baruffaldi, Rv. 24280801): «risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio (nella specie, una pizzeria) che non impedisca i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne».
La qualità di titolare della gestione dell’esercizio pubblico «comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall’ordinamento come l’attuazione dello”ius excludendi” e il ricorso all’autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica».
Con la sentenza n.33096 del 17 maggio 2022 (dep. 8 settembre 2022) la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.