Reato di pascolo abusivo: allevatore condannato per il comportamento istintivo dei suoi animali

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Il caso 

Il Tribunale di Vallo della Lucania concordando con la sentenza del Giudice di pace della stessa città condannava un uomo che si era reso responsabile del reato di pascolo abusivo alla pena di giustizia nonché al risarcimento danni in favore del proprietario del terreno “invaso”.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso presso la Suprema Corte l’imputato a mezzo del suo legale di fiducia lamentando tra gli altri motivi l’assenza della “provata consapevolezza dell’introduzione abusiva degli animali nel fondo altrui”.

Il ricorso risulta inammissibile.

I Giudici ritengono infatti che la Corte territoriale abbia correttamente applicato al caso di specie “il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui – a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente – il delitto di cui all’art. 636 c.p. può essere consumato non solo con l’introduzione diretta degli animali nei fondi vicini, ma anche, come nel caso di specie, con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall’istinto, essendo in tal caso configurabile l’elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale”.

Con la sentenza n. 37093/21 del 13 ottobre la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.