Percosse alla moglie: reato di maltrattamento

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Il caso 

Un uomo veniva condannato dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Lecce per il reato di maltrattamenti, in relazione a due episodi di percosse nei confronti della moglie.

Avverso la sentenza proponeva ricorso presso la Suprema Corte l’uomo a mezzo del suo difensore di fiducia deducendo tra gli altri motivi la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. “per difetto di correlazione tra accusa e sentenza”. 

Secondo la difesa mancherebbero “la descrizione materiale delle condotte, nonché l’indicazione del luogo e la collocazione temporale degli episodi in relazione ai quali vi è stata condanna”. 

Il ricorso risulta complessivamente infondato. 

Le Sezioni Unite hanno infatti già precedentemente chiarito che “in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorra una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa”. 

Le Sezioni Unite hanno anche indicato “parametri sostanzialistici per l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto, che non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione”. 

In terzo grado viene quindi affermato che “non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell’ipotesi in cui il giudice di merito assolva l’imputato dall’iniziale contestazione di maltrattamenti, nella quale erano chiaramente ricomprese alcune condotte di percosse, e lo condanni per queste ultime, in continuazione, ritenendone sussistenti i presupposti di configurabilità; tenuto conto, altresì, del fatto che le percosse, ove realizzatesi, costituiscono elementi essenziali della violenza fisica o morale propria della fattispecie prevista dall’art. 572 c.p.”.

Con la sentenza n. 31665/21 del 13 agosto la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.