Morte sulla pista da sci: quando è responsabile il gestore?

  • Categoria dell'articolo:Diritto Penale
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Il gestore della pista da sci ha l’obbligo inderogabile di provvedere alla valutazione di tutti i rischi connessi allo svolgimento di attività sulla medesima, senza possibilità alcuna di delegare terzi.

Questo è quanto emerso dalla sentenza n. 50427 del 2019 con la quale la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di omicidio colposo di un gestore di una pista da scia, sulla quale ha trovato la morte un minore. Quest’ultimo era accidentalmente uscito con lo slittino dal tracciato della pista in una parte rettilinea priva di protezione laterale, precipitando così lungo il pendio.

Secondo i giudici di merito il gestore è responsabile di omicidio colposo perché non aveva provveduto alla valutazione dei rischi prima di mettere in esercizio la pista. Tale obbligo è prescritto dalla L. n. 363 del 2003, art. 3, secondo cui i gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.

Infatti, il gestore ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti sulla pista, avuto riguardo ai luoghi in cui essa è ubicata e alla casistica concretamente verificabile in relazione all’utilizzo della pista medesima, e deve adottare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione per tutelare la sicurezza degli utenti.

Nel caso in esame, quindi, il gestore, tenuto conto delle concrete caratteristiche della pista – particolarmente impegnativa per lunghezza, dislivello e pendenza -, e dell’ambiente naturale in cui essa è ubicata (caratterizzato dalla presenza di alberi e sassi e dalle basse temperature invernali e al conseguente pericolo di presenza di ghiaccio), avrebbe dovuto valutare ab origine il rischio riguardante l’uscita dal tracciato della pista da parte degli utenti e predisporre adeguate mezzi di protezione. Tali adempimenti non sono stati effettuati.

Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, al di là della validità della delega conferita, l’incidente in esame è dipeso da una scelta gestionale di fondo, riconducibile, come si è detto, alla mancata valutazione ab origine della pericolosità della pista, attività non delegabile che grava esclusivamente sul gestore. E tanto basta per l’affermazione della penale responsabilità del ricorrente.

Pertanto, il ricorso è stato rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili.