Marito indagato per stalking e allontanamento dai figli minori

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Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 28393/20, depositata il 12 ottobre.

“Il divieto di avvicinamento di cui all’art. 282-ter c.p.p. può essere esteso a soggetti ulteriori rispetto alla persona offesa, a condizione che siano indicate le specifiche ragioni che giustificano tale limitazione.”

Il caso prendeva in questione il divieto di avvicinamento imposto nei confronti di un soggetto indagato per atti persecutori. Il GIP del Tribunale di Pisa estendeva tale divieto oltre alla persona offesa ex convivente, ai suoi congiunti e ai luoghi da essi frequentati. Il giudice per le indagini preliminari disponeva anche il divieto di comunicare con la persona offesa.

Il Tribunale del riesame di Firenze riformava in parte l’ordinanza limitando il divieto alla p.o e ai figli minori della coppia riducendone l’operatività all’abitazione della donna, al suo luogo di lavoro e alle scuole frequentate dai figli.

Il difensore del soggetto indagato ha proposto ricorso in cassazione giacché il Tribunale non ha argomentato in ordine alle esigenze cautelari nei confronti dei figli minori.

Il ricorso risulta fondato e viene accolto dalla Cassazione in quanto non sono state indicate delle specifiche ragioni che potessero giustificare tale limitazione. Il soggetto non ha mai tenuto comportamenti scorretti nei confronti dei figli di conseguenza la Corte annulla il provvedimento rinviandolo al Tribunale per un nuovo esame.