La protezione della sfera privata nel contesto digitale è stata oggetto di notevoli trasformazioni negli ultimi vent’anni, passando dalla tutela della corrispondenza cartacea alla protezione di un’enorme molte di dati digitali, spesso contenenti spezzoni di vita biografica, relazionale e sanitaria di un individuo.
Il diritto italiano ha sempre cercato un equilibrio tra l’inviolabilità del domicilio e la necessità dello Stato di perseguire i reati, ma l’avvento degli smartphone ha reso obsoleti i vecchi schemi di perquisizione e sequestro. Se un tempo la polizia necessitava di un decreto del magistrato per entrare in una casa, oggi la giurisprudenza si interroga se sia possibile accedere a una memoria digitale, infinitamente più ricca di informazioni, basandosi su una semplice valutazione di urgenza da parte degli agenti sul campo.
Emerge, dunque, chiaramente la volontà di dare priorità all’efficacia investigativa rispetto alla rigidità procedurale. La Cassazione giustifica questo orientamento con la necessità di bloccare immediatamente il dato digitale, per sua natura volatile e suscettibile di cancellazione remota o alterazione istantanea. Questa posizione della Suprema Corte italiana entra, però, in contrasto con i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che nella celebre sentenza del 2024 aveva invece tracciato una linea molto più protettiva. Secondo i giudici di Lussemburgo, data l’estrema invasività dell’accesso ai dati personali contenuti in un telefono, tale misura dovrebbe essere subordinata a un controllo preventivo di un’autorità indipendente, come il giudice.
Un aspetto fondamentale per la tenuta del processo riguarda la sorte degli elementi raccolti durante un sequestro privo di autorizzazione. La Cassazione ha chiarito che l’eventuale assenza dei presupposti di urgenza o del decreto del magistrato non determina l’inutilizzabilità della prova acquisita, ma sussiste un’ipotesi di nullità. Questa distinzione non ha valenza meramente tecnica, ma produce conseguenze rilevanti per l’imputato. Mentre una prova inutilizzabile viene espunta definitivamente dal fascicolo, una nullità è spesso sanabile o comunque soggetta a valutazioni che non portano necessariamente alla perdita del dato raccolto.
Ne consegue che, anche in presenza di un’azione della polizia giudiziaria ai limiti della legalità o priva di una reale giustificazione d’urgenza, le chat, i file e i tracciamenti GPS estratti dallo smartphone rimangono nel processo come prove valide.
