Legittima difesa o diritto di difesa?

  • Categoria dell'articolo:Diritto Penale
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La riforma della legittima difesa non riguarda solo l’art. 52 c.p., bensì tutta una serie di istituti che ruotano intorno alla tutela del domicilio. Tuttavia, mentre le innovazioni in merito agli artt. 614 c.p., 624 bis c.p. e 628 c.p. trattano esclusivamente di un inasprimento della pena, nel caso della legittima difesa si mira a stravolgere la ratio intrinseca dell’istituto.

Tutto ciò si può evincere facendo riferimento ad alcune proposte legislative che hanno ispirato la riforma: nello specifico, risulta rilevante la legge n. 563 del 2018,  nella quale – tra le varie modifiche – la rubrica dell’art.1 si riferisce non più alla “legittima difesa“, bensì al “diritto di difesa”. Sintomo di come l’istituto penda verso un’ottica punitiva nei confronti dell’aggressore, allontanandosi dal precetto del “bilanciamento di interessi”. 

Questa è la trama sottesa all’art. 1 della attuale riforma, norma che nella mente del legislatore vorrebbe proporre una presunzione assoluta del principio di proporzionalità nel comma 2 all’art. 52 c.p., aggiungendo dopo il sintagma “sussiste” , il termine “sempre”. Si prevede inoltre l’introduzione di un novello comma 4, in cui ad essere presunto sarebbe tutto l’istituto della legittima difesa: “nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.

Tuttavia la giurisprudenza nazionale considera fondamentale e indispensabile il requisito della proporzionalità. Per comprendere la portata applicativa di tale criterio, si prenda in considerazione l’articolo 53 c.p. Infatti, a livello interpretativo, si prevede che il pubblico ufficiale incaricato di impedire un delitto, non possa abusare della propria posizione e causare la morte all’eventuale l’avventore. L’ufficiale pertanto avrà l’obbligo di usare l’arma senza eccedere nella condotta preposta, garantendo la sicurezza del delinquente.

Ebbene, la giurisprudenza (ma anche la dottrina) applica il dettano normativo in termini restrittivi, sostenendo che l’uso dell’arma da fuoco da parte del pubblico ufficiale debba essere ispirato al principio di proporzionalità.