Con l’ordinanza n. 26826/2025, la Corte di Cassazione ha ribaltato l’orientamento precedentemente espresso dalla Corte d’Appello, accogliendo il ricorso presentato dai genitori e stabilendo un principio giuridico di notevole rilevanza. Secondo i giudici della Suprema Corte, il danno derivante dalla perdita del feto, causato da omissioni e ritardi nell’assistenza medica, è morfologicamente equiparabile al danno conseguente alla perdita del rapporto parentale. Ciò implica che la sofferenza subita dai genitori in seguito alla perdita di un figlio non ancora nato debba essere valutata nella sua duplice dimensione: quella della sofferenza interiore, sul piano morale soggettivo, e quella degli effetti dinamico-relazionali sulla quotidianità dei familiari.
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sulla tutela costituzionalmente garantita al concepito, richiamando l’articolo 31, comma 2, della Costituzione Italiana, che tutela la maternità, e l’articolo 2 della Costituzione, che sancisce i diritti inviolabili dell’uomo, tra cui rientra anche la situazione giuridica del concepito, come già affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 27 del 1975. A tale tutela si aggiunge quella prevista dall’articolo 8 della Cedu.
La Corte afferma che “tutti gli aspetti, comportamentali e sofferenziali, di due genitori cui la vita infligge la gravosa prova rappresentata dalla morte di una neonata, ovvero del frutto del concepimento appena estratto dal corpo materno, non possono essere considerati danno potenziale”, bensì costituiscono una “costante, insanabile, implacabile dimensione del dolore genitoriale”.
La S.C. ha inoltre ribadito che il rapporto genitoriale si instaura prima della nascita.
I giudici hanno sottolineato come numerose discipline umanistiche abbiano comprovato lo sviluppo del legame tra genitori e figlio già in fase prenatale, con un progressivo consolidamento durante la gestazione, indipendentemente dalla successiva nascita del concepito. Durante i nove mesi di gravidanza, i genitori iniziano a percepire la propria identità genitoriale, instaurano una relazione affettiva con il nascituro e riorganizzano la propria esistenza in funzione della nuova vita. Di conseguenza, in caso di decesso del feto, i genitori non perdono un rapporto meramente potenziale, bensì un legame familiare già consolidato.
In merito alla quantificazione del danno, la Corte di Cassazione ha prescritto ai giudici di merito l’applicazione delle tabelle milanesi, con l’utilizzo dei relativi parametri alla luce dei principi sulla morfologia del danno da perdita del concepito, tenendo conto di tutte le circostanze concrete del caso e procedendo, ove possibile, all’interrogatorio libero delle parti ex art. 117 del codice di procedura civile. Secondo la Corte, le tabelle di Milano rivestono una valenza para-normativa e svolgono la funzione fondamentale di garantire equità nel risarcimento del danno non patrimoniale.
