Il caso
Il Tribunale del riesame di Napoli annullava il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale concernente il sequestro di due cellulari in danno di una donna coinvolta nell’ambito di un provvedimento contro ignoti per il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, senza disporre tuttavia della restituzione dei telefoni “poiché già riconsegnati all’avente diritto dallo stesso Pubblico Ministero, dopo l’estrazione di copia forense dalle relative memorie”.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso presso la Suprema Corte l’imputata deducendo l’illegittimità del sequestro dei dati contenuti nei cellulari, dati “appresi nella loro interezza” senza che ella avesse avuto la possibilità di indicare per quali di essi sussistesse il proprio interesse alla riservatezza.
I Giudici di terzo grado ritengono legittima la doglianza.
Come già affermato in precedenza “è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione dei relativi criteri” (Sez.6, n. 6623/20).
Secondo la Suprema Corte “il Tribunale avrebbe dovuto contestualmente pronunciarsi sulla relativa legittimità, non trincerandosi dietro una inesistente insindacabilità non prevista né dalla legge né desumibile dal sistema”.
Per poter quindi affermare la totale illegittimità di un provvedimento di sequestro di un dispositivo elettronico sono fondamentali “tanto l’illegittimità del sequestro della massa dei dati informatici ivi contenuti, in assenza di preventiva selezione o di indicazione dei relativi criteri, quanto la restituzione all’avente diritto di tutte le copie forensi illegittimamente eseguite ed eventualmente ancora a disposizione del Pubblico Ministero”.
Con la sentenza n. 38460/21 del 27 ottobre la Corte di Cassazione annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla mancata restituzione all’avente diritto delle copie forensi trattenute e ne dispone la restituzione.