Il Capo cantiere Anas è responsabile per gli incidenti mortali causati dalla cattiva manutenzione

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Corte di Cassazione, sentenza n. 15394 del 13.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che gli organizzatori di un torneo di calcio rispondono penalmente e civilmente dei danni alla salute dei partecipanti se prima della partecipazione non li hanno sottoposti alle necessarie visite mediche per una attività agonistica.
Con questa motivazione,la Corte ha condannato l’Acsi (Associazione centri sportivi italiani) a risarcire la moglie di un calciatore dilettante di trenta anni, morto negli spogliatoi per infarto dopo aver accusato un malore durante un girone di un torneo di calcio.
Il responsabile locale dell’Acsi e il presidente della squadra erano già stati condannati in sede penale per omicidio colposo per aver ammesso la partecipazione al torneo del calciatore senza la preventiva visita medica (con elettrocardiogramma sotto sforzo), che avrebbe rivelato la grave patologia di cui soffriva la vittima, così precludendogli la partecipazione al torneo e dunque il decesso. In sede civile, però, la direzione nazionale dell’associazione riteneva di non dover pagare in quanto la sede territoriale godeva di una propria autonomia e dunque le eventuali mancanze dovevano esserle direttamente imputate.
Di diverso avviso la Cassazione, secondo cui in assenza di un patrimonio di riferimento l’indipendenza amministrativa e finanziaria deve essere interpretata restrittivamente. Del resto, proseguono i giudici, l’ambiguità dello statuto non può ricadere sui terzi, il cui legittimo affidamento va tutelato.
Dunque la responsabilità dell’Acsi risiede nel non aver predisposto un regolamento del torneo che prevedeva l’obbligo della visita medica e comunque nel non aver sottoposto ai relativi controlli la vittima, senza neppure aver chiesto la produzione di una adeguata certificazione medica.
Secondo la Corte, infatti, <>.
E con riguardo al carattere agonistico specificano che <>.

Corte di Cassazione, sentenza n. 27015 del 11.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che ai fini della non imputabilità del reo va provato un vizio nella capacità di intendere e di volere. Mentre non è sufficiente un semplice stato di “inquietudine” anche se attestato da certificati medici. Secondo i giudici della Corte, infatti, “la sindrome ansioso depressiva non è causa di esclusione dell’imputabilità, dovendo escludersi si tratti di una infermità in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere”. Del resto, le allegazioni presentate dalla difesa “non dimostrano affatto che il ricorrente non fosse capace di intendere e di volere, ma solo che lo stesso fosse nervoso ed inquieto, il che è bel altra cosa”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25611 del 27.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato chedue docenti avevano litigato e uno di loro aveva utilizzato espressioni ingiuriose nei confronti dell’altro; in più, la lite si era concretizzata in diversi episodi, anche a distanza l’uno dall’altro, e nell’ultimo la docente aggredita aveva trovato riparo in presidenza e più colleghi erano dovuti intervenire per evitare che la lite diventasse violenta. In seguito al suddetto episodio la docente era stata vittima di uno sbalzo pressorio che le aveva indotto un’emorragia cerebrale a sinistra protrattasi per oltre 40 giorni.
Il GUP da un lato non aveva ravvisato contenuti di ingiuria nelle espressioni utilizzate durante la lite, dall’altro, con riferimento alle lesioni riportate, aveva affermato che si era trattato di un esito del litigio del tutto imprevedibile, non ascrivibile all’imputato neppure a titolo di colpa.
La Cassazione invece ha affermato che le invettive rivolte dall’imputato avevano evidente portata ingiuriosa, «risultante anche dal contesto e dalla pluralità delle espressioni offensive, indubbiamente e chiaramente lesive del prestigio professionale, della dignità e del decoro della parte offesa».
Inoltre con riferimento alle lesioni è da richiamare l’art. 586 c.p. che prevede e punisce il delitto preterintenzionale

Corte di Cassazione, sentenza n. 26368 del 06.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito ai sensi dell’art. 544 ter cp. Il ricorrente sosteneva che locuzione “senza necessità” lo giustificasse, dal momento che – all’epoca dei fatti contestati – si trovava in una difficoltà oggettiva fisica, in conseguenza di alcune fratture suvbite. Ma il tribunale di Mondovì – correttamente, secondo la Cassazione – ha fatto buon uso della giurisprudenza di legittimità, in base alla quale lo stato di necessità richiamato dalla norma in questione è quello di cui all’articolo 54 Cp, “nonché ogni altra situazione che induca al maltrattamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26058 del 04.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nulla impedisce una successiva richiesta di pena patteggiata prima dell’apertura del nuovo dibattimento. L’economia processuale prevale sui rigidi formalismi del patteggiamento. Con un orientamento finalizzato a “salvare” soluzioni processuali condivise da entrambe le parti in causa, la Corte di cassazione ha “recuperato” un’istanza dichiarata inammissibile dal Tribunale di Massa nel corso di un procedimento a carico di un imputato riconosciuto colpevole di spaccio di cocaina. La Corte, salva la successiva proposta dell’imputato davanti a un giudice diverso, all’apertura della nuova udienza. Per i giudici è possibile “che dopo il rigetto di una prima richiesta di applicazione della pena da parte del giudice del dibattimento, a una successiva udienza cui il dibattimento sia stato rinviato le parti si accordino per una diversa richiesta davanti a un diverso decisore, sempre che ciò avvenga prima dell’apertura del dibattimento”.
La soluzione individuata dalla Cassazione è stata possibile dando continuità all’originario consenso alla proposta riformulata prestato dal Pm titolare del procedimento. Secondo i giudici di piazza Cavour, “nulla ostava che il nuovo giudice del dibattimento la prendesse in considerazione, essendo d’altro canto irrilevante che il pubblico ministero di udienza avesse espresso dissenso, dato che una volta che consenso sia prestato da qualunque delle parti sulla proposta formulata dall’altra, esso è irretrattabile”.

Corte Cassazione, sentenza n. 26153 del 05.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la convinzione del marito che la moglia sia “un oggetto di sua esclusiva proprietà” non è una scusante per il reato di maltrattamento. Così la corte di Cassazione con la sentenza in oggetto ha respinto il ricorso di un coniuge che già due giorni dopo il matrimonio e per trenta anni ha maltrattato la consorte. “Atteggiamenti derivanti da subculture – spiegano i giudici – in cui sopravvivono autorappresentazioni di supeirorità di genere e pretese da padre/marito-padrone non possiono rilevare né ai fini dell’indagine sull’elemento soggettivo del reato né a quella concernente l’imputabilità dell’imputato”.

Corte di Cassazione, sentenza
n. 25344 del 24.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la ratio sottesa all’art. 646 c.p. deve individuarsi nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l’autonoma disponibilità della res,
conferisca alla medesima una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso.
Non sussiste il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p. qualora la parte vincitrice di una causa civile, a cui favore il Giudice abbia liquidato una data somma a titolo di spese legali, si rifiuti di consegnarla al proprio legale che reclami tale somma.
Ed infatti, in tale ipotesi, manca il principale presupposto giuridico necessario per la configurabilità della fattispecie penale in parola, ovvero che la somma sia di proprietà dell’avvocato e che la parte vincitrice, possedendola per un legittimo titolo, abbia effettuato l’interversione del possesso, rifiutandosi di consegnarla all’avvocato.
Ai fini della configurabilità del reato ex art. 646 c.p., occorre l’appartenenza dei beni oggetto di appropriazione ad un terzo in base ad un titolo giuridico; il possesso legittimo dei suddetti beni da parte del terzo; la volontà di interversione del possesso, ovvero è richiesto che il possessore renda palese al proprietario del bene la sua volontà di non restituire più il bene da lui posseduto. Altresì, è necessario l’ingiusto profitto

Corte di Cassazione, sentenza n. 25802 del 30.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è legittimo utilizzo delle intercettazioni telefoniche anche se la originaria imputazione per cui la procedura era stata prevista sia stata derubricata in una ipotesi criminosa senza obbligo di cattura. La corte di Cassazione con la sentenza 30 giugno 2011 n. 25802 ha precisato che “ai fini della legittimità dell’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, prevista dal primo comma dell’articolo 270 c.p.p., delle notizie acquisite in altro procedimento salvo che risulti indispensabile per l’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in fragranza è rrilevante che la originaria imputazione sia stata successivamente derubricata in una ipotesi criminosa senza obbligo di cattura, poiché si tratta di condizione processuale. la cui sussistenza va accertata nel momento dell’acquisizione nel procedimento ad quem degli atti assunti in diverso procedimento”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25674 del 28.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che coltivare una piantina di cannabis in un vasetto si può. La Corte di cassazione con la sentenza in oggetto, smentendo alcune su precedenti decisioni, “assolve” un piccolo “coltivatore” di canapa indiana perché, in considerazione della piccola quantità di erba piantata, 16 mg in tutto, il suo comportamento non può arrecare danno alla salute pubblica. Gli ermellini imboccano così la strada dell’irrilevanza penale delle condotte non idonee a mettere a repentaglio il bene giuridico tutelato. Un criterio dell’offensività – sottolinea la Corte – già adottato dal legislatore nella sua discrezionalità e indicato dalla Consulta, “destinato in futuro a innovare tutto il sistema penale”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24573 del 20.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che all’interno degli ospedali gli infermieri hanno una funzione di «garanzia», e «svolgono un compito cautelare essenziale nella salvaguardia del paziente». Il caso era quello di due infermieri dell’ospedale civile di Canosa di Puglia incolpati, dalla famiglia di un paziente, di aver sottovalutato le condizioni del familiare, operato a seguito di un incidente stradale e morto nel decorso post operatorio per emorragia cerebrale. Gli infermieri, in particolare, erano stati accusati per non aver chiamato subito il medico al peggiorare delle condizioni del malato, nonostante le richieste dei parenti.
Il gip di Trani aveva dichiarato «non luogo a procedere» e aveva anche sottolineato che gli infermieri non avevano profili di colpa in quanto svolgono una «funzione ausiliaria» e non hanno «l’obbligo di avvertire il medico di reparto di qualsiasi lamentela dei parenti del paziente».
Decisione bocciata dai giudici della Quarta Sezione Penale, che hanno annullato la sentenza con rinvio. Scrive, infatti, la Cassazione nella sentenza «rientra nel proprium non solo del sanitario ma anche dell’infermiere quello di controllare il decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, così da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico». Non solo, la considerazione fatta dal gip «finisce con il mortificare le competenze professionali di tale soggetto, che invece, svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo, l’infermiere onerato di vigilare sul decorso post-operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l’intervento del medico».

Corte di Cassazione, sentenza n. 13184 del 16.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la madre divorziata e affidataria del figlio può continuare a chiedere l’assegno di mantenimento per il figlio anche quando questo è diventato maggiorenne e convive di fatto con il padre. Lo ha affermato la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 13184/2011 che ha accolto il ricorso di un signora che aveva agito in esecuzione contro l’ex marito per il versamento dell’assegno di mantenimento del figlio. Secondo i giudici di merito la donna aveva perso la legittimazione ad agire perché il ragazzo era diventato maggiorenne e conviveva con il padre. La Cassazione non è stata però dello stesso avviso. In particolare i giudici di legittimità hanno stabilito che la legittimazione del figlio diventato maggiorenne non esclude quella della madre affidataria e titolare dell’assegno di mantenimento in base alla sentenza di divorzio. Il padre, pertanto, per ottenere la soppressione dell’assegno visto che il figlio convive con lui, deve chidere la modifica della sentenza di divorzio e non opporsi semplicemente all’esecuzione

Corte di Cassazione, sentenza n. 24109 del 16.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha condannato il titolare di un disco pub della riviera ligure nel cui locale i clienti erano soliti ballare sui tavoli per l’infortunio occorso ad un avventore.
I giudici in primo e in secondo grado hanno riconosciuto la responsabilità per colpa in vigilando ed in eligendo del proprietario per <>. In tal modo, secondo i tribunali di merito, <>.
Una tesi condivisa dalla Cassazione secondo cui, come testimoniato da altri avventori e dallo stesso personale del locale, numerosi clienti <> e <>. Ragion per cui, è chiara la responsabilità del gestore <> dovuto al <>.
Insomma, secondo la Suprema corte, siccome <> che risultavano <> a questo destinati, il gestore doveva sincerarsi anche della tenuta delle travi del soffitto visto che nella <> era anche prevedibile che vi si appendessero.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22334 del 07.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la condanna per omicidio colposo a carico del legale rappresentante e del direttore dell’hotel che non predispongono o rispettano un piano di emergenza in caso di incendio. La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 22334 riguarda la morte di tre turisti ospiti, di un albergo romano del quartiere Parioli, causata da un incendio provocato da due cittadine americane. Le donne, rientrate all’alba del 1 maggio 2004, avevano svuotato il posacenere nel cestino portarifiuti e, alla vista delle prime fiamme, erano fuggite, senza dare l’allarme. Un comportamento, per cui sono state giudicate, che non cambia la posizione dei responsabili dell’albergo, entrambi condannati, per non aver predisposto un adeguato piano antincendio e per aver omesso di vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza. Prima tra tutte quella che prevede la presenza sul posto del personale addestrato per affrontare l’emergenza. Un compito che spettava senz’altro alla direttrice dell’hotel che, nella sua duplice veste di dirigente e responsabile del coordinamento della squadra anti incendio aveva il dovere di predisporre, nelle 24 ore, dei turni per la rotazione del personale qualificato. Omissioni di cui è stato ritenuto responsabile anche il legale rappresentante della società proprietaria della struttura che, in virtù della sua posizione di garanzia quale datore di lavoro, doveva vigilare sul rispetto delle regole. La Suprema corte respinge con decisione il tentativo dei ricorrenti di addossare la responsabilità dei tre morti all’inadeguato comportamento dei dipendenti in servizio e agli errori compiuti dalle vittime, una delle quali era morta nel tentativo di fuggire dal balcone mentre le altre due erano rimaste imprigionate nel bagno in cui avevano cercato rifugio.
I giudici di via Cavour escludono il nesso causa-evento tra le scelte – dovute all’inevitabile panico del momento – e una morte che avrebbe potuto essere evitata con le accortezze necessarie.
Gli ermellini “salvano” solo l’amministratore di fatto, chiedendo alla Corte d’Appello di Roma di riconsiderare la sua condanna. Secondo il collegio la sua colpevolezza non poteva, infatti, essere desunta dalle condotte messe in atto dopo l’incidente in mancanza della prova di una sua ingerenza nella gestione dell’hotel prima dell’incendio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22816 del 08.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il rifiuto di firmare un foglio di dimissioni in bianco, seguito dall’espressione «Ti farò schiattare», pronunciata dal proprio datore di lavoro, configura il reato di minacce e ingiurie.
Il datore, secondo la ricostruzione dell’accusa, fatta propria dalla sentenza impugnata, «aveva ingiuriato e minacciato» la dipendente «prospettandole un trattamento vessatorio» a causa del fatto che ella si era rifiutata di sottoscrivere una richiesta di dimissioni. Nel ricorso il datore aveva sostenuto che non si era trattato di minacce perché il significato dell’espressione «ti farò schiattare, sarebbe incerto, non risultando su alcun dizionario della lingua italiana» né tantomeno aveva valenza offensiva l’invettiva «Sei una vergognosa».
Una ricostruzione bocciata dalla quinta sezione penale della Cassazione, secondo cui la parola schiattare configurava eccome una minaccia. Per la Suprema corte, infatti, «l’espressione “ti farò schiattare” non solo è di uso comune, ma è riportata su tutti i dizionari della lingua italiana con l’inequivoco significato “ti farò crepare”». E «l’espressione “vergognosa” è stata correttamente valutata nel contesto, ed aveva il chiaro ed univoco significato ingiurioso che la sentenza impugnata ha ritenuto». Per queste ragioni la Cassazione ha confermato la condanna.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22502 del 07.06.2001

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nel caso di peculato non è consentiita la confisca per equivalente di beni per un valore corrispondente al “maltolto”. Il caso esaminato dai giudici era quello di una sequestro preventivo di due computer a fronte della sottrazione da parte dell’imputata, addetta alla biglietteria di una società, della sottrazione di 60.000 euro. Il difensore ha lamentato che “il sequestro preventivo in funzione di confisca per equivalente non era consentito per il “profitto” del reato di peculato; né poteva parlarsi di “prezzo” di tale illecito, considerato che per “prezzo” del reato deve intendersi il compenso dato o promesso a una determinata persona per indurla o istigarla al reato”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22334 del 06.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è corretta la condanna per omicidio colposo a carico del legale rappresentante e del direttore dell’hotel che non predispongono o rispettano un piano di emergenza in caso di incendio. La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 22334 riguarda la morte di tre turisti ospiti, di un albergo romano del quartiere Parioli, causata da un incendio provocato da due cittadine americane. Le donne, rientrate all’alba del 1 maggio 2004, avevano svuotato il posacenere nel cestino portarifiuti e, alla vista delle prime fiamme, erano fuggite, senza dare l’allarme. Un comportamento, per cui sono state giudicate, che non cambia la posizione dei responsabili dell’albergo, entrambi condannati, per non aver predisposto un adeguato piano antincendio e per aver omesso di vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza. Prima tra tutte quella che prevede la presenza sul posto del personale addestrato per affrontare l’emergenza. Un compito che spettava senz’altro alla direttrice dell’hotel che, nella sua duplice veste di dirigente e responsabile del coordinamento della squadra anti incendio aveva il dovere di predisporre, nelle 24 ore, dei turni per la rotazione del personale qualificato. Omissioni di cui è stato ritenuto responsabile anche il legale rappresentante della società proprietaria della struttura che, in virtù della sua posizione di garanzia quale datore di lavoro, doveva vigilare sul rispetto delle regole. La Suprema corte respinge con decisione il tentativo dei ricorrenti di addossare la responsabilità dei tre morti all’inadeguato comportamento dei dipendenti in servizio e agli errori compiuti dalle vittime, una delle quali era morta nel tentativo di fuggire dal balcone mentre le altre due erano rimaste imprigionate nel bagno in cui avevano cercato rifugio.
La Corte esclude il nesso causa-evento tra le scelte – dovute all’inevitabile panico del momento – e una morte che avrebbe potuto essere evitata con le accortezze necessarie.
La Corte “salva” solo l’amministratore di fatto, chiedendo alla Corte d’Appello di Roma di riconsiderare la sua condanna. Secondo il collegio la sua colpevolezza non poteva, infatti, essere desunta dalle condotte messe in atto dopo l’incidente in mancanza della prova di una sua ingerenza nella gestione dell’hotel prima dell’incendio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22100 del 02.06.2011

La Corte di cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che, esclude che lo “scudo” del matrimonio con un cittadino italiano possa essere invocato se non viene dimostrato che gli sposi hanno lo stesso domicilio. Gli ermellini respingono così il ricorso con il quale un extracomunitario voleva evitare un rimpatrio disposto, dopo una condanna per lesioni personali, in considerazione dei numerosi precedenti penali. Contro lo straniero deponeva anche la condizione di disoccupato e il suo frequente ricorso a false identità. Quadro che aveva spinto il tribunale di sorveglianza di Catania a definire l’uomo socia
lmente pericoloso e quindi passibile di espulsione, in base a quanto disposto dal testo unico sull’immigrazione. Contro il provvedimento si era opposto il diretto interessato che riteneva violato l’articolo 19 del Dlgs 286/1998 con cui viene esclusa – salvo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato – l’espulsione “degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge che siano di nazionalità italiana”. Il “trattamento di favore”, previsto dalla norma interna, è riconosciuto anche dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dalla direttiva europea 2003/86/Ce (recepita con il Dlgs 5/2007). Una protezione a tutto campo che non è – ad avviso del Supremo collegio – comunque applicabile al ricorrente, il quale benché sposato, non ha fornito gli elementi utili a dimostrare la coabitazione con la moglie. La mancata prova della convivenza unita alla dimostrata pericolosità sociale del soggetto portano la Cassazione a escludere la possibilità di godere del ricongiungimento familiare.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21039 del 26.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la bancarotta fraudolenta, quella fraudolenta documentale, quella preferenziale, le plurime e diverse ipotesi di bancarotta semplice, la bancarotta pre fallimentare e quella post fallimentare si concretizzano attraverso condotte diverse, determinano eventi diversi, hanno gradi di offensività non omologhi, sono sanzionate in modo differenziato e non tutte coincidono nel tempo e luogo di consumazione. Non è dunque applicabile a tutte queste ipotesi la nozione del “medesimo fatto”, unico caso che porta al divieto di bis in idem.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20895 del 25.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che va punito per stalking chi molesta ripetutamente i condomini di un edificio in modo da produrre in essi uno stato d’ansia. La Cassazione nel respingere il ricorso di un soggetto affetto da una sindrome maniacale, hanno riconosciuto che non è necessario per integrare la fattispecie del reato di stalking che il comportamento persecutorio sia tenuto verso la medesima persona. “Difatti, – osserva la Corte – la minaccia rivolta ad una persona può coinvolgerne altre o comunque costituirne molestia”. Come nel caso di colui che “minacci d’abitudine qualsiasi persona attenda ogni mattino nel luogo solito un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro”. Per la Suprema Corte è “ineludibile” l’implicazione che “l’offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi di per sé ogni altra che faccia parte dello stesso genere”. E, dunque, “se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionalmente destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genere all’evidenza turbamento in entrambe”. Per la Cassazione è corretta la lettura della norma fatta dalla Corte d’appello di Torino per cui “le singole condotte, in quanto ripetute nei confronti di donne di qualsiasi età conviventi nell’edificio le coinvolgesse tutte”.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 20798 del 24.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la recidiva, che può determinare un aumento di pena superiore ad un terzo, è una circostanza aggravante ad effetto speciale e, pertanto, soggiace, ove ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale, alla regola dell’applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave, con possibilità per il giudice di un ulteriore aumento. I giudici di Pazza Cavour hanno poi anche stabilito che: “In caso di concorso omogeneo di circostanze aggravanti ad effetto speciale (art. 63, comma quarto, cod. pen.), l’individuazione della circostanza più grave sulla base del massimo della pena astrattamente prevista non può comportare, in presenza di un’altra aggravante il cui limite minimo sia più elevato, l’irrogazione di una pena ad esso inferiore”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20105 del 20.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che consegnare files al giornalista, consapevoli, che contengano elementi oggetto di indagine investigativa non configura il reato di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale. Un computer e una pen drive erano stati sequestrati nel corso di una perquisizione e poi restituiti alla proprietaria. Proprietaria che ha consegnato a un giornalista alcuni files precedentemente sequestrati. I magistrati di legittimità hanno precisato che “non vi è stata alcuna prescrizione o segretazione da parte del pubblico ministero al momento della restituzione dei beni in sequestro” e quindi la consegna dei files non può configuare il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale. Infine i gidici precisano che “di nessun rilievo sono le considerazionei della parte ricorrente che i files, prima della restituzione, erano stati duplicati su supporti informatici dalla polizia giudiziaria e che su essi erano in corso verifiche investigative”.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19315 del 17.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che per salvarsi dal reato di abuso edilizio non basta invocare la mancata costituzione dello Sportello unico da parte del comune. Una signora condannata per aver eseguito dei lavori di ampliamento del garage in totale diffiromiità al permesso a costruire ha sostenuto “la mancata istituzione dello Sportello Unico presso l’amministrazione comunale di Riposto e la conseguente impossibilità di presentare le dovute comunicazioni”. Una giustificazione che non ha convinto i giudici di legittimità che hanno affermato il seguente principio di diritto: “Lo Sportello Unico per l’edilizia previsto dell’articolo 5 del Dpr 380/O1 (Testo unico per l’edilizia) ha unicamente finalità di semplificazione procedimentale ed organizzativa, con la conseguenza che la mancata istituzione da parte dell’amministrazione comunale non ha alcuna incidenza sul regime autorizzativo dell’attività edilizia e non esonera, pertanto, dal conseguimento dei necessari titoli abilitativi”.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18353 del 12.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna la misura coercitiva non custodiale cessa di diritto. I magistrati hanno precisato che “il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale già applicata a condannato”. Inoltre la sentenza ha fissato altri due principi di diritto. Nel primo si sottolinea che “la cessazione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, della misura coercitiva non custodiale in atto, opera di diritto, e non è necessario alcun provvedimento che la dichiari”. E infine viene chiarito che “ove insorgano questioni in ordine alla misura coercitiva non custodiale nel periodo intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza e il concreto avvio delle fase di esecuzione della pena, la competenza a deciderla spetta al giudice dell’esecuzione”.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18353 del 11.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna la misura coercitiva non custodiale cessa di diritto. I magistrati hanno precisato che “il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale già applicata a condannato”. Inoltre la sentenza ha fissato altri due principi di diritto. Nel primo si sottolinea che “la cessazione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, della misura coercitiva non custodiale in atto, opera di diritto, e non è necessario alcun provvedimento che la dichiari”. E infine viene chiarito che “ove insorgano questioni in ordine alla misura coercitiva non custodiale nel periodo intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza e il concreto avvio delle fase di esecuzione della pena, la competenza a deciderla spetta al giudice dell’esecuzione”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18600 del 11.05.2011

Sì alla riabilitazione del fallito anche se non è riuscito a ripagare tutti i debiti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 18600/2011 accogliendo il ricorso di un ingegnere, amministratore di una società, contro il rigetto della domanda di riabilitazione da parte del tribunale di sorveglianza di Roma. Per la Suprema corte, infatti, “l’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato non va intesa in senso restrittivo, e cioè come sinonimo di impossidenza economica, ma ricomprende tutte le situazioni non imputabili al condannato che gli impediscono, comunque, l’adempimento delle obbligazioni civili” alle quali è tenuto al fine di conseguire il beneficio richiesto. In modo da evitare “un ingiustificato impedimento al reinserimento sociale” di un soggetto che “abbia, per altro verso, dato prova attraverso la buona condotta tenuta, di essere meritevole di riabilitazione”. A patto però che riesca a dimostrare di essersi “emendato” e “ravveduto” dopo la condanna, gravando su di lui l’onere della prova.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18353 del 12.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna la misura coercitiva non custodiale cessa di diritto.
In particolare la Corte ha precisato che “il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale già applicata a condannato”. Inoltre la sentenza ha fissato altri due principi di diritto. Nel primo si sottolinea che “la cessazione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, della misura coercitiva non custodiale in atto, opera di diritto, e non è necessario alcun provvedimento che la dichiari”. E infine viene chiarito che “ove insorgano questioni in o
rdine alla misura coercitiva non custodiale nel periodo intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza e il concreto avvio delle fase di esecuzione della pena, la competenza a deciderla spetta al giudice dell’esecuzione”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18273 del 10.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non sono punibili le minacce alla madre da parte del figlio affinché gli dia del denaro. A prevederlo è il codice penale con una clausola di non punibilità che scatta quando il reato è commesso ai danni del marito o della moglie, della madre o del padre ed anche di fratelli e sorelle purché però conviventi. Con tale principio la Corte ha assolto perché “non punibile”, ai sensi dell’articolo 649 del Cp, un signore di 54 anni della provincia di Brescia. Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, se non vi è “violenza alle persone” si rientra nelle ipotesi di esclusione della punibilità. Infatti, il codice penale prevede come punibile “esclusivamente la violenza fisica in senso tecnico e specifico” che “non può essere confusa con la semplice minaccia o violenza psichica”. Non basta dunque “l’annuncio, anche con gesti, di un male ingiusto futuro con scopo intimidatorio diretto a restringere la libertà psichica o a turbare la tranquillità altrui” ma è sempre necessaria “l’energia fisica sopraffattrice verso una persona o una cosa” per integrare il reato verso i propri congiunti.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18268 del 11.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che chi ha svolto il ruolo di traduttore, anche solo in ausilio di un altro perito nominato dal Gip, non può essere l’interprete nel processo. I giudici hanno sciolto un contrasto giurisprudenziale sul ruolo del traduttore. La giurisprudenza prevalente riteneva che il compito di trascrittore non fosse assimilabire a quello di un peirto “dato che tale soggetto si limita a porre in essere, pur con lì’impiego di risorse tecnologiche, una mera operazione materiale, che non richiede conoscenze tecnico scientifiche che sfocino in un parere e cioè giudizio che su quelle conoscenze si fondi, esaurendosi la sua attività in una mera trasposizione di dati di tipo ricognitivo”.
In senso contrario si sostenva che il richiamo operato dall’articolo 269, comma 7 del codice di procedura penale alle garanzie previste per l’espletamento delle perizie “estende chiaramente alle attività di trascrizione integrale delle registrazioni le norme di garanzia previste per le perizie, ivi comprese quelle contenute nell’art. 144 dello stesso codice”. Le sezioni unite hanno sposato questa tesi minoritaria ed enunciato due principi di diritto. I magistrati di legittimità hanno precisato che “sussiste incompatibilità a svolgere successivamente nello stestto procedimento la funzione di interprete per il soggetto che abbia svolto il compito di trascrizione delle registrazoni delle comunicazioni intercettate a norma dell’art.268, comma 7, cod. proc, pen.”.
Nella disamina del caso oggetto delle pronuncia i magistrati hanno ulteriormente enunciato il seguente principio di diritto “sussiste incompatibilità a svolgere successsivamente nello stesso procedimento la funzione di interprete per il soggetto che, nell’ambito del conferimento ad altri del compito delle trascrizione delle registrazioni delle conversazioni in lingua straniera intercettate, sia stato incaricato di effettuare, contestualmente e unitamente a trascrittore, le traduzioni in lingua italiana di dette conversazioni”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18028 del 10.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che i soggetti a sequestro anche i brevetti realizzati da un dirigente accusato di bancarotta.
In particolare la Corte ha precisato che “i diritti derivanti dall’invenzione del lavoratore spettano al datore di lavoro ed il primo ha diritto ad un equo premio se l’attività inventiva non costituisce oggetto del contratto o del rapporto di lavoro e non è dunque a tale scopo già retribuita”. Il caso riguardava un dirigente che ha realizzato le invenzioni durante la sua permanenza nella società, brevetti che sono stati sequestrati perché costituivano oggetto della distrazione per la quale il dirigente era indagato per bancarotta fraudolenta.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17784 del 06.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che chi clona il bancomat è un haker informatico.
La Corte si è trovata alle prese con una vicenda in cui due soggetti, dopo aver clonato alcuni bancomat, avevano provveduto a effettuare diversi acquisti.
La difesa degli imputati era mirata a dimostrare come il capo d’imputazione fosse errato e che quindi non potesse esserci un’equiparazione tra chi clona e gli hakers, perchè chi fa shopping con denaro altrui si limita a introdursi nel sistema, rimanendo ai margini di esso. Tesi che non ha assolutamente convinto i giudici di Cassazione che hanno fornito una risposta in senso assolutamente contrario. Nella specie, infatti, attraverso l’utilizzo di carte falsificate e grazie all’intercettazione dei codici segreti di accesso (i cosiddetti pin) gli imputati sono penetrati abusivamente all’interno dei vari sistemi bancari, alterando i dati contabili mediante ordini abusi di operazioni bancarie di trasferimento fondi. Oltre a ciò gli imputati si erano resi protagonisti di prelievo di contanti presso i servizi di cassa continua.
I giudici hanno chiarito che si debba applicare la più severa sanzione prevista per le frodi informatiche. Si tratta, infatti, di una condotta per molti versi simile a quella di chi entrato senza diritto in possesso delle cifre chiave e delle password di altre persone utilizzi contrariamente alle norme tali elementi per accedere ai sistemi informatici bancari per operare sui relativi dati contabili e disporre bonifici, accrediti o altri ordini, procurandosi così un ingiusto profitto.
Alterazione del sistema telematico. La sentenza puntualizza, inoltre, che il concetto di alterazione di un sistema informatico o telematico va interpretato in modo assolutamente generico e quindi: «bisogna intendere ogni intervento modificativo o manipolativo sul funzionamento del sistema che viene distratto dai suoi schemi predefiniti in vista del raggiungimento dell’obiettivo – punito dalla norma – di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto con altrui danno»

Corte di Cassazione, sentenza n. 17238 del 04.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che scatta il sequestro per guida in stato di ebbrezza anche se l’automobile è posteggiata nel caso in cui il motore sia acceso e sia evidente la volontà di partire. Per la Corte, il fatto che l’auto non si fosse ancora mossa “non è significativo”, in quanto il “concetto di circolazione di un veicolo non può esaurirsi alla fase dinamica del mezzo” ma al contrario “deve intendersi riferibile anche alle fasi di sosta, che ugualmente ineriscono alla circolazione”. Inoltre per comminare una misura cautelare non è necessario esaminare la fondatezza dell’accusa ma è sufficiente che il comportamento tenuto integri “astrattamente” una fattispecie di reato. E sedersi al posto di guida, “in evidenti condizioni di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche”, “nell’atto di muovere il veicolo”, con le cinture allacciate e gli anabbaglianti accessi rappresenta già una condotta idonea a integrare il reato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16591 del 28.04.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici non può essere rilasciato “in sanatoria”, cioè dopo l’esecuzione delle opere. Si tratta, infatti, di un istituto di carattere eccezionale giustificato dalla nece
ssità di soddisfare esigenze straordinarie rispetto agli interessi primari garantiti dalla disciplina urbanistica generale e, in quanto tale, applicabile esclusivamente entro i limiti tassativamente previsti dall’articolo 14 del Dpr 380/2001. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso del procuratore della Repubblica di Cosenza in relazione a un’opera pubblica realizzata in violazione della disciplina urbanistica e per la quale era stato disposto il sequestro preventivo. La misura era però annullata dai giudici del riesame con la motivazione che era stato rilasciato un permesso in sanatoria. La Cassazione, annullando la decisione di merito, ha però chiarito che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del permesso in deroga prevede la previa deliberazione del consiglio comunale. Ne consegue che la delibera consiliare deve precedere il rilascio del titolo e soprattutto l’esecuzione dell’intervento con l’ulteriore conseguenza che non può essere rilasciato un permesso di costruire in deroga con una sanatoria.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16307 del 26.04.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nella diffamazione via Web il luogo in cui viene commesso il reato va individuato nel punto in cui le offese e le denigrazioni siano percepite dal maggior numero di persone. I giudici di legittimità affrontando un caso di diffamazione in cui i server erano dislocati ad Arezzo e l’amministratore del sito era di Sassari hanno precisato che “il locus commissi delicti della diffamazione telematica è da individuare in quello in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete e, dunque nel luogo in cui il collegamento viene attivato e ciò anche nel caso in cui il sito web sia stato regitrato all’estero, perché l’offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovano in Italia”. E i giudici hanno ulteriormente precisato che “rispetto all’offesa della reputazione altrui realizzata via internet, ai fini dell’individuazione della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima se non impossibile individuazione, i criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia in rete, di accesso del primo visitatore”. Non solo. “Per entrambe le ragioni esposte – concludono i giudici – non è neppure utilizzabile quello del luogo in cui è situato il server (che può trovarsi in qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notizia”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15450 del 15.04.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che commette il reato di molestie il condomino che spia il vicino.
I vicini erano costretti a chiudere serrande e finestre, anche di giorni, per evitare gli occhi indiscreti dei suoi vicini. Il vicino però non si limitava a “guardare” ma offendeva le vittime con gesti beffardi con le mani e la bocca. In seguito al ricorso delle vittime con cui il condomino era stato condannato a 600 euro di multa, l’imputato aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza di merito, per dimostrare che il terrazzo condominiale in questione fosse, in realtà, una dimora privata. La Cassazione, rigettando la tesi difensiva e confermando la condanna ai danni dell’uomo ha in proposito spiegato che “la sentenza impugnata, con motivazione incensurabile, ha specificato che la terrazza in questione si trovasse al piano ammezzato fra il primo piano, dove era ubicato l’appartamento delle odierne parti offese ed il secondo piano, dove era ubicato l’appartamento del ricorrente e che ad essa si accedeva attraverso un’apertura del comune vano scale condominiale, sicché la terrazza in questione ben poteva qualificarsi come luogo aperto alla generalità dei condomini

Corte di Cassazione, sentenza n. 15542 del 18.04.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che rischia una condanna per diffamazione chi con una e-mail inviata ad una coppia di condomini accusi l’amministratore di condominio di portare avanti “una gestione nell’esclusivo proprio interesse”. Dopo essere stato condannato in primo grado da parte del giudice di pace di Milano, l’estensore della missiva elettronica era stato assolto in appello dal tribunale meneghino che aveva riformato la sentenza perché “il fatto non sussiste”.
Ora però la Cassazione, pronunciandosi sul ricorso dell’amministratore ha capovolto di nuovo il verdetto sulla base del fatto che risulta provata sia la natura diffamatoria delle espressioni utilizzate, “portare avanti una gestione nell’esclusivo proprio interesse” e essere “in combutta con imprese appaltatrici di lavori condominiali”; sia il fatto che tale e-mail fosse stata inviata a due persone, nella specie marito e moglie, come si ricava dalla intestazione: “Carissimi Laura e Luciano…”. Insomma, secondo i giudici, un simile comportamento è sufficiente per realizzare “il connotato tipico della diffamazione, ossia la diffusività della notizia denigratoria”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15061 del 13.04.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’essere un semplice amministratore di fatto, privo dunque dei galloni propri dell’investitura formale da parte della società, non mette al riparo il manager occulto dal rischio di prendersi una condanna penale per bancarotta. E ancora, l’azione penale per bancarotta può essere esercita anche prima che si arrivi ad una sentenza definitiva di fallimento. In ultimo,anche Suprema corte riconosce “un’autonomia” tra bancarotta societaria e fraudolenta al punto che i due reati possono anche convivere fra di loro.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14575 del 12.04.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la conversione della misura cautelare degli arresti domiciliari in custodia cautelare in carcere per un pubblico ufficiale accusato di concussione deve essere adeguatamente motivata.
Con tale principio la Corte ha annullato l’ordinanza del tribunale di Roma che aveva accolto l’appello del Pm contro l’ordinanza di custodia domiciliare emessa dal Gip.
In particolare, secondo la Suprema Corte il pubblico ministero ha “omesso ogni valida giustificazione e spiegazione sul punto specifico della necessità di aggravare la misura degli arresti domiciliari, non potendosi in particolare valorizzare al riguardo in modo significativo la indicata possibilità di comunicare tramite telefoni cellulari, per l’evidente rischio, problematicità e limitatezza di una tale modalità operativa al fine di portare utilmente avanti la specifica attività criminosa contestata”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13276 del 30.03.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se la costituzione del trust è un “mero espediente per creare un diaframma tra patrimonio personale e proprietà costituita in trust”, i beni dell’indagato non sono al riparo dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza del 30 marzo 2011 n. 13276. Secondo i Supremi giudici “presupposto per la confisca di cui all’art. 11 della L. n. 146 del 2006 è che la detta misura – e, dunque, anche il sequestro preventivo ad essa direttamente funzionale – riguardi, nella speciale ipotesi della confisca per equivalente, beni od altre utilità di cui il reo (in questo caso l’indagato) ha la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica per un valore corrispondente al prodotto, profitto o prezzo del reato”. Nel caso affrontato dalla Cassazione invece, il ricorrente avrebbe mantenuto la disponibilità dei beni conferiti “in quanto egli stesso era truste”. Cosa vietata dall’istituto giuridico di origine inglese che prevede come condizione “ineludibile” che “il disponente perda la disponibilità di quanto conferito al trust”.

< p>Tribunale dei Minori di Milano, sentenza del 25.03.2011

Il Tribunale dei minori con la sentenza in esame ha precisato che è lecito l’uso della forza pubblica per tutelare il ragazzo gay.
Va allontanato da casa con la forza pubblica il padre violento che apostrofa come “finocchio” il figlio adolescente omosessuale.
Lo ha sancito il Tribunale per i minorenni di Milano che ha sottolineato l’importanza della vicinanza del padre al ragazzo in una fase dell’adolescenza così complessa come quella in cui si accetta l’omosessualità. C’è di più. L’uomo era venuto alle mani con la moglie in molte occasioni e, in una, aveva anche ferito il ragazzo. Aveva sempre dichiarato, fra l’altro, di non voler lasciare per nessun motivo l’abitazione. Ma i giudici hanno deciso che, in caso di ostinata opposizione, l’uomo sarà allontanato con la forza. Insomma sono state accolte le istanze della Procura meneghina che chiedeva una maggiore tutela per l’adolescente.
La misura dell’allontanamento, si legge in questo interessante provvedimento, “anche se gravemente afflittiva è l’unica efficace e dovrà essere attuata con la forza pubblica se necessaria, gicchè il padre non ha mostrato alcuna collaborazione”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13099 del 30.03.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precistao che scatta l’aggravante mafiosa a carico del commercialista che ricicla denaro all’estero per conto di un cliente che a sua volta agiva su mandato di un clan della ‘ndrangheta. Secondo la Corte, per contestare l’aggravante di mafia (ex articolo 7 della legge 203/1991) va provato in concreto che l’imputato era consapevole di favorire con la sua condotta, non solo gli affari illeciti del cliente, ma anche quelli della cosca. Ed è proprio la prova di questa consapevolezza ad essere mancata nella ricostruzione dei giudice di merito.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11251 del 22.03.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che imporre con violenza il taglio di capelli alla propria figlia minorenne recalcitrante integra il reato di abuso di mezzi di correzione. Anche se l’episodio è avvenuto una unica volta. Né può valere come attenuante il particolare contesto culturale di provenienza della madre di origine nigeriana. La ricorrente aveva sostenuto che il taglio dei capelli, peraltro avvenuto con delle forbici da cucina che avevano anche prodotto ferite sul cuoio capelluto, era stato «un fatto occasionale che andava rapportato nella giusta dimensione di un incidente di percorso tra madre e figlia e che aveva visto la sua genesi nell’esigenza della madre di tagliare personalmente i capelli alla bambina usando la maniera forte per fronteggiare un isterico e ingiustificato rifiuto della piccola». I magistrati della cassazione, però, gli hanno risposto che l’abuso dei mezzi di correzione «ben può ritenersi integrato da un unico atto espressivo dell’abuso, come anche da una serie di comportamenti lesivi dell’integrità fisica e della serenità psichica del minore, indipendentemente dall’intenzione correttiva o disciplinare» tenuta dal genitore. Inoltre, prosegue la Cassazione l’atto della madre «non può essere scriminato dall’esigenza di tosare la figlia recalcitrante, essendo risultato che, all’isterica opposizione della bambina aveva fatto riscontro altrettanta isterica reazione della madre, che, indipendentemente dal luogo di provenienza e dall’ambito culturale della genitrice, aveva inteso proseguire, nelle sue operazioni particolarmente pericolose, al fine di affermare la propria autorità sulla piccola, abusando dei mezzi di correzione e disciplina». Ragion per cui, la Cassazione ha convalidato sia la pronuncia di condanna emessa in primo grado dal Gip di Macerata il 21 febbraio 2007, sia quella di secondo grado emessa dalla Corte di Appello di Ancona il 10 giugno 2010. Il ricorso della mamma nigeriana è stato dichiarato inammissibile con condanna al versamento di mille euro alla cassa delle ammenda.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9926 del 11.03.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che chi comanda le operazioni in piazza è responsabile per la situazione di pericolo creata fra la folla Quando la festa si tramuta in tragedia è il maestro di cerimonie a farne le spese. Durante la processione una persona muore dopo essere stata travolta dalla folla in preda al panico: la calca si forma per il movimento scomposto dell’enorme “carro” che trasporta le reliquie sacre in spazi angusti. Dunque, chi comandava le operazioni in piazza va condannato per omicidio colposo. La festa funestata è quella di Sant’Agata, che ogni anno in febbraio richiama a Catania migliaia di fedeli per tre giorni di celebrazioni dedicata alla patrona del capoluogo etneo. Le reliquie sono portate a spalla dai volontari su di un sostegno che pesa fino a 21 tonnellate. Disastrosa la scelta del “maestro del fercolo” che decide rispettare la tradizione: la batteria percorre a passo di corsa la salita di San Giuliano senza aspettare che la strada sia libera; risultato: morirà l’indomani all’ospedale l’uomo calpestato dalla massa di persone in fuga. La condotta del “capo pattuglia” rientra nella causalità commissiva: in una situazione già a rischio per l’ordine pubblico, infatti, egli introduce un fattore di pericolo, con la decisione di mettersi in moto con il campo d’azione ancora ingombro. E il rischio, purtroppo, si concretizza con l’incidente mortale. Non si può escludere la colpa: il cerimoniere doveva prevedere che far trainare a passo di carica un mezzo così pesante avrebbe determinato reazioni inconsulte fra le migliaia di presenti.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Consiglio di Stato, sentenza n. 3648 del 09.06.2010

Il Consiglio di Stato con la sentenza in esame ha precisato che non può essere negato il rinnovo del permesso di soggiorno all’immigrato condannato per la vendita di merce contraffatta. Tanto più che l’istanza viene presentata quando ha ormai un lavoro stabile e una famiglia in Italia. Con tale principio il Consiglio di Stato, ha accolto il ricorso presentato da un immigrato contro il decreto con cui il Questore di Venezia aveva respinto la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Il giudice ha infatti affermato che, data anche la situazione presente dell’uomo, caratterizzata da un lavoro stabile ed una famiglia nel territorio italiano, e considerata la lieve intensità dei reati commessi, lontani nel tempo e legati alla vendita abusiva di merci con marchio contraffatto, e per i quali, su tre imputazioni si annovera una condanna lieve e un’assoluzione, non potesse essere negato il rinnovo dell’atto richiesto

Corte di Cassazione, sentenza n. 22212 del 11.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che ha diritto alle attenuanti generiche e quindi a uno sconto di pena lo straniero che commette dei reati, vivendo in condizioni socio-economiche disagiate. Lo ha stabilito la Suprema Corte che con tale principio ha respinto il ricorso della Procura di Torino presentato contro la decisione del Tribunale che aveva concesso le attenuanti generiche a un algerino accusato in Italia di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. In particolare secondo il pm “le disagiate condizioni di vita non sono idonee ad attenuare la portata dei reati contestati e quindi non possono essere poste a sostegno della concessione della attenuanti generiche”. Una tesi, questa, che non ha convinto la sesta sezione penale che, con una motivazione destinata alla massimazione ufficiale, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura piemontese chiarendo che “il Tribunale non ha concesso le attenuanti generiche per incensuratezza ma per le disagiate condizioni di vita. Si tratta di un parametro sicuramente rientrante nella previsione dell’articolo 62 del codice penale”. Non solo. La Cassazione ha inoltre sottolineato come la decisione non sia in contrasto con le norme sulla sicurezza approvate due anni fa (l.125 del 2008). Anche la Procura generale della Suprema corte aveva sollecitato l’inammissibilità del ricorso dell’accusa

Corte di Cassazione, sentenza n. 20119 del 09.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame cambia i parametri per l’applicabilità dell’aggravante dell’ingente quantità di sostanze stupefacenti. Infatti, dopo aver abbandonato il paramentro della saturazione del mercato, ha stabilito che per le droghe pesanti come l’eroina o la cocaina la pena non viene aumentata se la quantità detenuta non supera i due chilogrammi. Mentre in caso di hashish e marijuana la soglia da superare sono i cinquanta chili. Secondo il principio affermato dalla Corte, “in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma secondo, d. P.R. n. 309/1990, non possono di regola definirsi “ingenti” i quantitativi di droghe “pesanti” (ad es., eroina e cocaina) o “leggere” (ad es., hashish e marijuana) che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e cinquanta chilogrammi”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 21918 del 09.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha preicsato che risponde di associazione per delinquere chi compie azioni intimidatorie finalizzate a falsare i risultati delle partite di calcio. Con tale principio la Corte ha confermato la custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Potenza nei confronti di due uomini, accusati di violenza privata ai danni di alcune persone. I due avevano minacciato il responsabile del settore giovanile di una squadra di calcio della zona, e inferto una “lezione” a un signore per aver offeso il presidente della loro squadra. Il Tribunale del riesame, confermando l’ordinanza del Gip, ravvisava gli estremi di un disegno criminoso associativo volto ad alterare i risultati di singole competizioni calcistiche. Ricostruzione confermata dalla Suprema Corte, che ha respinto il ricorso dei due

Corte di Cassazione, sentenza n. 21413 del 07.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è legittimo il sequestro preventivo dei ponteggi stagionali costruiti per ancorare le barche senza permesso. La Cassazione, con la sentenza in oggetto, si esprime sulla situazione che riguarda l’isola di Ponza ma ribadisce la regola generale che impone il rilascio del permesso di costruzione per i pontili galleggianti realizzati mediante l’ancoraggio dei “corpi morti”. Gli ermellini s
ottolineano che la natura stagionale di un’opera non comporta la sua “precarietà I ponteggi devono dunque essere considerati stabili e in grado di avere un impatto sull’ambiente e vanno quindi realizzati solo se esiste una regolare concessione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20647 del 01.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che scatta la condanna per appropriazione indebita a carico del direttore generale che sottrae disegni dalla sua ex azienda e li utilizza per creare due nuove società. Questa la decisione della Corte di cassazione che, in linea con i giudici di prima e eseconda istanza, conferma la condanna a carico del top manager di un’azienda che si era indebitamente appropriato di una serie di disegni tecnici, progetti e numerosi altri documenti coperti da segreto e aveva sfruttato quel “patrimonio di conoscenze” per dare vita a due nuove società. Gli ermellini escludono invece che il direttore abbia commesso anche i reati di turbativa del mercato e di concorrenza illecita, ipotizzati dalle controparti. La sottrazione di progetti, che lui stesso aveva contribuito a realizzare, spiega la Corte, non era tale da provacare il blocco o di turbare l’attività produttiva e commerciale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20514 del 28.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame vieta l’espulsione, per qualunque tipo di reato, terrorismo compreso, verso paesi a rischio. Con tale principio la Corte ha messo il veto contro il rimpatrio degli immigrati tunisini che hanno commesso dei reati in Italia. L’esplusione verso paesi a rischio tortura, in contrasto con l’articolo 3 della Convenzione, è costata all’Italia ben 11 condanne, negli ultimi due anni, da parte della Corte dei diritti dell’Uomo, che considera alcuni paesi, come la Tunisia, stati a rischio per l’incolumità di chi è costretto a rientrarci. Il collegio di piazza Cavour ha ricordato l’ordine di non rimpatriare gli immigrati verso la Tunisia una inibizione obbligatoria diretta al governo italiano ed emanata dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, che l’ha comunicata alla rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa, con una nota trasmessa lo scorso 15 aprile. In linea con l’indicazione di Strasburgo il Supremo collegio ha negato l’espulsione in Tunisia di quattro immigrati condannati dalla Corte d’assise d’appello di Milano il 10 novembre 2008, per terrorismo e appartenenza a una cellula del gruppo salafita.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20494 del 28.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non rischia necessariamente una condanna per maltrattamenti in famiglia il coniuge irrascibile e, sporadicamente violento. Può sempre essere condannato, tuttavia, per lesioni. , ha accolto il primo motivo di ricorso di un uomo condannato dalla Sezione staccata di Pozzuoli a scontare la pena di due anni ed otto mesi di reclusione, per aver commesso vari reati tra cui quello di maltrattamenti in famiglia. L’uomo aveva presentato ricorso denunciando l’erronea applicazione dell’art. 572 c.p., poiché gli episodi di violenza nei confronti della moglie e dei figli non avendo il carattere dell’abitualità si riferivano a situazioni critiche e sporadiche. I giudici di legittimità in accoglimento del ricorso, hanno specificato che, costituendo l’abitualità della condotta un requisto fondamentale per la configurabilità del reato, la sporadicità degli episodi in oggetto determina il venir meno dell’applicabilità dell’articolo citato, non potendo rilevare a tal fine né il clima di tensione tra i coniugi, né il carattere violento ed aggressivo del marito

Corte di Cassazione, sentenza n. 20054 del 26.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il padrone del cane che morde un passante dall’interno del recinto in cui è rinchiuso, approfittando di un apertura nella barriera di recinzione, risponde di lesioni personali colpose, anche se l’animale non era libero, essendo suo preciso dovere controllare che non sia in condizioni di danneggiare gli estranei. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso della procura di Catania contro l’assoluzione dei proprietari di un cantiere in cui era rinchiuso un cane. L’animale aveva azzannato una donna mentre passava accanto all’area, riuscendo a intrufolarsi attraverso un’apertura della recinzione. I padroni del cane, accusati di lesioni personali colpose, erano stati assolti in appello. I giudici di merito sottolineavano infatti che il cane non solo non rientrava tra le categorie di cani pericolosi indicati dalla legge, ma era anche chiuso in un apposito recinto. La Suprema Corte ha però pentito la tesi della Corte d’Appello, dando ragione al procuratore, affermando la necessità di una verifica della condotta degli imputati sotto il profilo dell’adeguatezza della custodia del cane, e l’irrilevanza del fatto che il cane non fosse indicato come “razza pericolosa”. La Cassazione ha quindi concluso che l’onere di custodia dell’animale grava “sui soggetti che, disponendo del cane e del terreno in cui il cane risiede, devono provvedere affinchè li animali in esso rinchiusi con funzione di custodia o altra tollerata funzione, non producano lesioni personali agli altri”.

Corte di Casszione, sentenza n. 20300 del 27.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è nulla l’ordinanza di cistodia cautelare disposta sulla base di intercettazioni la cui copia audio, malgrado la richiesta, non sia stata consegnata al difensore. La Corte di Cassazione in composizione collegiale, con la sentenza 20300, dirime il contrasto giurisprudenziale in merito all’inutilizzabilità o meno delle intercettazioni quando il legale della difesa non è esso nelle condizioni di fare un confronto tra i “brogliacci” e i supporti magnetici. La possibilità di verificare la rispondenza tra quanto trascritto dalla polizia giudiziaria e quanto impresso nei nastri viola il diritto “incondizionato” di difesa. Malgrado questa lettura i giudici di piazza Cavour sottolineneano comunque la possibilità per il difensore di rinnovare la richiesta dei supporti magnetici alla procura.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19615 del 24.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in caso di incidente mortale dovuto alla cattiva manutenzione della strada il capo cantiere dell’ANAS risponde di omicidio colposo. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso del procuratore generale di Potenza contro la sentenza d’assoluzione per due capocantieri dell’ANAS, accusati dell’omicidio colposo di un automobilista avvenuto su una strada statale, della cui manutenzione i due erano responsabili. L’accusa era quella di aver provocato l’incidente, per colpa costituita da negligenza, in quanto non avrebbero provveduto alla manutenzione del tratto stradale loro assegnato. Il tragico incidente era avvenuto all’altezza di un incrocio, in cui la visibilità era resa precaria a causa di una vegetazione molto alta, che riduceva notevolmente la visuale. La segnaletica era poi carente, con il cartello di “stop” seminascosto tra gli alberi, e in assenza del segnale orizzontale. I due dipendenti dell’ente autostradale avevano invocato l’ipotesi di forza maggiore, dal momento che erano numerosi gli incroci stradali che presentavano rischi per la circolazione, e che loro stavano facendo il possibile per eliminare i pericoli segnalati. La Suprema Corte, dando ragione alla procura, ha smentito la versione della Corte d’Appello, dichiarando che “In tema di reati colposi infatti, la forza maggiore si pone quale causa di esclusione della punibilità allorchè l’evento si ponga quale ineluttabile conseguenza di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, del tutto estraneo alla condotta dell’agente, nei cui confronti non sia rilevabile neanche il più lieve profilo di colpa.”. Ineluttabilità imprevedibilità non ravvisabili nel caso dei due capocantieri, poiché su loro ste
ssa ammissione, erano ben consapevoli dei rischi presenti sul tratto stradale di loro competenza, tanto che, a loro dire, si stavano adoperando per eliminarli. I giudici di legittimità hanno dunque stabilito la colpevolezza dei due imputati, pur essendo costretti a dichiarare l’estinzione del reato per avvenuta prescrizione.