Anche i ripetuti regali rilevano per lo stalking

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La Corte di Cassazione, con la sent. n. 35790 del 2018 stabilisce che in caso di condotte vessatorie protrattesi per settimane, caratterizzate da insistenti telefonate, messaggi, appostamenti e persino aggressioni, anche l’offerta di regali indesiderati assume oggettiva portata molesta.

Il caso in esame prende le mosse da una sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la responsabilità dell’imputato per il reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p.: il delitto di atti persecutori è un reato abituale che si perfeziona quando il soggetto agente pone in essere condotte persecutorie in modo reiterato, tali da determinare uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice a seguito di una serie di condotte vessatorie protrattesi per due settimane nei confronti della persona offesa. Tali comportamenti – secondo la Suprema Corte – hanno portato ad un perdurante stato d’ansia e di paura nella donna, costringendola a rendersi irreperibile persino ai suoi conoscenti.

Sulla base di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha ritenuto non fondate le censure articolate nel ricorso, nel quale è stata proposta una lettura soggettiva e psicopatologica dello stato di pericolo causato alla persona offesa, nonché motivazioni opportunistiche alla base del trasferimento della stessa. Secondo gli Ermellini, il disagio derivante dalla reiterata condotta assillante dell’imputato – compreso l’offerta di doni indesiderati – è idonea a destabilizzare l’equilibrio psicologico della vittima e ad integrare il reato ex art. 612-bis c.p.