Cassazione civile sez. I sentenza 28/04/2015 n.8575
Il divieto di apportare modifiche alla proposta di concordato preventivo dopo l’inizio delle operazioni di voto dei creditori, sancito dall’art. 175, comma 2, l. fall., vale anche per quelle modifiche qualificate dal debitore come migliorative: ciò al fine di evitare che il piano su cui i creditori hanno espresso il voto risulti diverso da quello che verrà effettivamente eseguito.