Ridotto l’assegno all’ex sulla base della testimonianza dell’investigatore privato
- Articolo pubblicato:16 Gennaio 2026
- Categoria dell'articolo:Diritto di Famiglia
- Tempo di lettura:2 min di lettura
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La Corte d’Appello ha legittimamente disposto la riduzione dell’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge sulla base di una relazione investigativa, successivamente confermata in sede testimoniale, che attestava l’impegno della signora C. nell’inserimento nel mondo del lavoro. La relazione, redatta da un investigatore privato, è stata utilizzata correttamente dai giudici di merito quale prova atipica, avente valore indiziario, e valutata in combinazione con altri elementi di prova acquisiti secondo le regole processuali. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Cassazione civile, Sezione I, con ordinanza n. 617 del 12 gennaio 2026.
La Corte Suprema ha sottolineato che la relazione investigativa rientra tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova nell’ordinamento processuale vigente.
La Corte distrettuale ha considerato non solo la relazione dell’investigatore incaricato dall’appellante, ma anche le sue dichiarazioni come testimone oculare, concludendo che la signora C. si fosse effettivamente recata quotidianamente presso la società immobiliare indicata e si fosse attivata proficuamente per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Inoltre, le relazioni investigative includevano materiale fotografico, la cui utilizzabilità a fini decisori è espressamente riconosciuta dall’art. 2712 c.c., anche in caso di disconoscimento da parte della parte contro la quale viene prodotto.
È stato chiarito che, in ambito probatorio, il disconoscimento delle riproduzioni fotografiche non comporta le medesime conseguenze del disconoscimento disciplinato dall’articolo 215, secondo comma, codice di procedura civile. Infatti, mentre quest’ultimo, in assenza di richiesta di verifica e di esito favorevole della medesima, impedisce l’utilizzo della scrittura, il primo non preclude al giudice l’accertamento della conformità all’originale mediante altri strumenti probatori, inclusi i mezzi di presunzione (Cassazione civile, sezione I, n. 13519/2022).
Nel caso concreto, il compendio fotografico è stato integralmente “asseverato” dal suo autore, il quale, sentito in qualità di teste, ha fornito le proprie dichiarazioni sui fatti precisi, circostanziati e univoci acquisiti attraverso la propria percezione diretta, mediante la raccolta della prova orale nel corso del processo.