Il legislatore ha introdotto un importante cambiamento sul piano procedurale ai fini del rilascio dei passaporti in presenza di un figlio minore: diversamente da quanto accadeva in passato, ora per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell’altro coniuge e il passaporto potrà esser emesso in modo semplificato, a meno che non esista un provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne inibisca il rilascio. Stessa regola si applica per il rilascio delle carte di identità valide per l’espatrio.
Il provvedimento inibitorio, che impedisce al genitore destinatario di ottenere il passaporto, può essere emesso dal giudice a domanda dell’altro genitore o del pubblico ministero, nei casi in cui vi sia concreto e attuale pericolo che questi possa sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi dei confronti dei figli.
In ogni caso il giudice non può inibire l’ottenimento del documento per più di 2 anni.
La richiesta da parte dell’altro genitore separato deve essere presentata al tribunale ordinario – competente secondo la residenza abituale dei figli minori – oppure al giudice del procedimento ancora pendente tra le parti, per esempio la causa di separazione non ancora conclusa. Se i figli minori risiedono all’estero, invece, bisogna presentare la domanda presso il tribunale competente in base all’ultima residenza della prole o del comune di iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).
Resta ferma, invece, la necessità del consenso di entrambi i genitori per il rilascio del passaporto al figlio minorenne.
In particolare:
> il genitore comunitario residente in Italia può anche non recarsi personalmente presso la questura e fornire il modulo di assenso firmato;
> il genitore extracomunitario residente in Italia deve far autenticare l’assenso da un pubblico ufficiale;
> il genitore extracomunitario residente all’estero deve fornire il consenso attraverso il Consolato o l’Ambasciata.
