Nel sepolcro ereditario, lo ius sepulchri si trasmette secondo le ordinarie regole successorie o negoziali, analogamente ad altri diritti patrimoniali. Pertanto, il diritto può essere trasferito anche a soggetti estranei alla famiglia del fondatore, qualora ciò derivi da un valido titolo inter vivos o mortis causa.
Diversa è la disciplina applicabile al sepolcro gentilizio o familiare. In tale ipotesi, il diritto di essere sepolti e di seppellire altri nel sepolcro non si acquisisce per successione, bensì iure proprio, in virtù della sola nascita e del rapporto familiare considerato rilevante dal fondatore. Si tratta di un diritto iure sanguinis, non trasmissibile per atto tra vivi né mortis causa, non suscettibile di rinuncia o prescrizione, e destinato a generare una specifica forma di comunione tra i contitolari.
La Cassazione ha stabilito che la qualificazione del sepolcro dipende dalla volontà espressa dal fondatore al momento della costituzione del vincolo. Le successive vicende della proprietà materiale della cappella non sono determinanti, in quanto rileva la destinazione impressa al sepolcro e la cerchia dei soggetti che il fondatore ha inteso ammettere alla sepoltura.
La centralità della volontà del fondatore
Il punto focale dell’ordinanza risiede nell’affermazione della prevalenza della volontà del fondatore. La Cassazione ha sottolineato che, ai fini della determinazione dei soggetti aventi diritto alla sepoltura, tale volontà assume valore dirimente.
La volontà istitutiva può essere espressa in forma diretta, ad esempio mediante l’atto di fondazione, una disposizione testamentaria o un’iscrizione sul sepolcro, ma può anche emergere indirettamente da elementi indiziari e presuntivi. Qualora tale volontà sia stata accertata dal giudice di merito, il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del contenuto dell’atto.
Nel caso in esame, la Corte d’appello non ha applicato automaticamente una regola consuetudinaria restrittiva. Piuttosto, ha determinato la cerchia degli aventi diritto sulla base della clausola contenuta nell’atto del 1914. Di conseguenza, il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente lamentava l’applicazione di una consuetudine ormai superata, senza tuttavia cogliere la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla volontà specifica dei fondatori.
La Corte di Cassazione ha successivamente esaminato le censure formulate in relazione al contrasto tra la disciplina originaria e i principi costituzionali, sovranazionali ed eurounitari in materia di uguaglianza, parità tra uomo e donna, cognome familiare e tutela dei rapporti di discendenza.
