Il Tribunale di Catania, con la recente sentenza in commento, ha affrontato la delicata e attuale questione della validità del licenziamento comunicato attraverso strumenti digitali, in particolare WhatsApp ed e-mail.
La controversia vedeva protagonista un lavoratore che aveva impugnato il licenziamento sostenendo la nullità dell’atto per difetto di forma scritta.
Secondo il ricorrente, infatti, egli avrebbe appreso dell’interruzione del rapporto solo in via informale, dal momento che il suo nominativo era stato escluso dal programma dei turni di maggio.
La società, dal canto suo, ha dimostrato che il lavoratore era già stato informato nel marzo precedente durante una riunione, quando gli era stato comunicato l’intenzione di procedere al licenziamento e la possibilità di prestare servizio durante il periodo di preavviso nel mese di aprile. Particolarmente rilevanti, però, sono risultate le comunicazioni digitali: già il 16 aprile 2024, tramite messaggio WhatsApp, il lavoratore era stato invitato a firmare il preavviso di licenziamento, a cui aveva risposto confermando di aver compreso il senso della comunicazione.
Quindi il Tribunale di Catania ha riconosciuto la validità del licenziamento comunicato via WhatsApp ed e-mail, purché tali mezzi garantiscano la certezza e la conoscibilità della volontà datoriale. La decisione conferma che la forma scritta può essere soddisfatta anche attraverso strumenti digitali, se adeguatamente provati.
