Riorganizzazione aziendale e lavoratore sostituito dall’AI: licenziamento legittimo

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Il Tribunale di Roma ha confermato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una graphic designer da parte di una società operante nel settore della sicurezza informatica.

La sentenza assume rilevanza per il contesto fattuale in cui si è sviluppata, caratterizzato dall’abbandono di settori non strategici e dall’implementazione di strumenti di intelligenza artificiale per l’ottimizzazione delle attività residue. In tale contesto, il giudice ha escluso l’obbligo di repechage, valorizzando la soppressione delle mansioni di grafica tradizionale e l’incompatibilità professionale della lavoratrice con le posizioni tecniche rimaste in azienda.

La graphic designer, assunta nel marzo 2022, ha ricevuto il licenziamento nel maggio 2023, motivato dalla riorganizzazione aziendale e dalla conseguente soppressione della sua posizione. La lavoratrice ha impugnato il licenziamento, sostenendo che si trattasse di pretesti, in quanto le sue mansioni di grafica per pubblicità, locandine e layout editoriali non sarebbero state eliminate, bensì assorbite da una web designer e successivamente da una senior graphic designer, con lo stesso livello retributivo.

Tra il 2022 e il 2023, l’azienda ha attraversato una profonda crisi che ha portato anche alla sua trasformazione nella forma giuridica, da S.p.A. a S.r.l.. Inoltre, la stessa realtà aziendale ha affrontato sfratti per morosità sulla sede, ha avviato procedure di crisi d’impresa e ha risolto diversi rapporti di lavoro. Il giudice si è allineato all’orientamento della Corte di Cassazione, come evidenziato nelle sentenze n. 5592/2016, n. 12101/2016 e n. 2739/2024. In tali pronunce, si stabilisce che l’onere della prova dell’impossibilità di repechage incombe sul datore di lavoro, mentre al lavoratore sono sufficienti le presunzioni, quali l’assenza di posti occupati e l’assenza di assunzioni post-licenziamento.

Tra le pronunce citate, la sentenza della Sezione Lavoro n. 12101 del 13 giugno 2016 ha affermato che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore è tenuto a dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la sua risoluzione, nonché l’illegittimo rifiuto del datore di lavoro di proseguire il rapporto di lavoro in assenza di un giustificato motivo. Al datore di lavoro, invece, incombono gli oneri di allegazione e di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l’impossibilità del cosiddetto “repechage”, ovvero l’inesistenza di altri posti di lavoro in cui ricollocare utilmente il lavoratore.

Nel caso esaminato dal Tribunale capitolino, si è dato rilievo alle allegazioni della lavoratrice, riconoscendo la prevalenza dell’interesse d’impresa. In particolare, le esigenze reali, quali la crisi provata, si sono collegate causalmente alla soppressione del posto di lavoro.