Non è diffamazione il dirigente pubblico che critica il lavoro del proprio dipendente

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La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 novembre 2017, si è occupata di un interessante caso di “diffamazione”, nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego. Il Tribunale di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto la dirigente di un Ufficio pubblico dal delitto di “diffamazione”, del quale era stata accusata per aver “offeso la reputazione” di un proprio dipendente, scrivendo, in una lettera inviata al Ministero per i Beni Culturali che il lavoratore aveva “ritardato e ostacolato ogni sua direttiva intesa al rilancio dell’Istituto affidatole ed al benessere organizzativo dei lavoratori che vi prestano servizio”.

Ritenendo la decisione ingiusta, il dipendente aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole, in quanto il Tribunale non avrebbe dovuto riconoscere all’imputata la discriminante del diritto di critica, data la specificità del rapporto di lavoro di Pubblico Impiego regolato da una legge dello Stato.

Ebbene, nel caso di specie, la Cassazione evidenziava che il Tribunale aveva, del tutto coerentemente, rilevato che la lettera incriminata non conteneva “valutazioni gratuite sulla persona o sulla condotta in generale” del dipendente pubblico.
La lettera in questione, infatti, si limitava a valutare “in maniera pesantemente negativa, con toni aspri”, solo la condotta lavorativa del dipendente stesso, cui era stato rimproverato, “oltre che uno scarso rendimento in uno specifico settore lavorativo, un atteggiamento improntato a marcata ostilità nei confronti della stessa dirigente”.

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte rigettava il ricorso proposto dal dipendente pubblico, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.