Il caso
Una società di trasporti ha adibito un lavoratore a mansioni inferiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza.
Il lavoratore chiede ai Giudici di sancire «l’obbligo della società di adibirlo esclusivamente alle mansioni di sua competenza quale “operatore di scambi cabina”, e non, come la stessa società aveva disposto, con apposito ordine di servizio, a quelle, inferiori e quindi dequalificanti, precedentemente svolte, di “operatore di manutenzione”, e di corrispondergli la retribuzione prevista contrattualmente per la qualifica di appartenenza». Il dipendente sostiene anche «l’illegittimità e il carattere persecutorio e vessatorio del comportamento della società concretatosi nel suo demansionamento» e «nella reiterata irrogazione di sanzioni disciplinari, a fronte del rifiuto da lui opposto a tale impiego».
Il lavoratore chiede «la condanna della società al risarcimento del danno biologico, professionale, esistenziale e morale» a fronte del mobbing che lui ritiene di aver subito.
Le richieste avanzate dal dipendente vengono respinte in Tribunale e in Corte d’Appello. Viene inoltre ritenuto legittimo «l’impiego del dipendente in mansioni inferiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza, dovendo ammettersi una tale flessibilità, tenuto conto del ridotto periodo di tempo di adibizione ad esse, in assoluto e nell’arco della singola giornata lavorativa».
Secondo i Giudici del Palazzaccio il lavoratore deve accettare la flessibilità d’uso, soprattutto se essa riguarda in concreto un arco temporale ridotto.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 22668/20; depositata il 19 ottobre