Il datore di lavoro può far spiare i suoi dipendenti, ecco a quali condizioni.

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La Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema dei controlli eseguiti da agenzie investigative al di fuori dell’organizzazione societaria.
Il datore di lavoro non può far spiare i propri dipendenti da soggetti terzi (come, ad es., agenzie di investigazione) per verificare il corretto adempimento della prestazione lavorativa.

Il caso sottoposto all’esame della esaminato dalla Corte riguarda un giudizio promosso da un lavoratore dipendente, licenziato a seguito delle risultanze dei controlli eseguiti dal datore di lavoro con l’ausilio di una agenzia investigativa privata (attraverso appostamenti e foto, i cui esiti confluivano in una relazione investigativa), con lo scopo di verificare il corretto adempimento delle prestazioni lavorative a cui lo stesso era tenuto.

Ebbene, nonostante il lavoratore avesse perso i primi due gradi di giudizio, la Suprema Corte ha ritenuto In tutte le altre ipotesi – specifica la Cassazione – “il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un’agenzia investigativa, non può riguardare né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza”, con la conseguenza che “il controllo delle agenzie investigative “deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducigli al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale”.

In poche parole, il datore di lavoro può controllare direttamente (o far controllare, anche attraverso altri soggetti) il dipendente per verificare il corretto svolgimento (ossia il corretto adempimento) dell’attività lavorativa, ma ad una condizione: il dipendente deve essere a conoscenza dei nominativi di coloro i quali possono effettuare tale tipo di controllo.

È comunque possibile ritenere legittimo il controllo tramite investigatori che non abbia ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa, ma solo se esso “sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente”