Con la risposta n. 2 del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti significativi per coloro che intendono stabilire nuovamente la propria residenza in Italia pur mantenendo un rapporto di lavoro con multinazionali straniere. Tale risposta conferma l’accessibilità del nuovo regime di tassazione agevolata anche per i lavoratori in smart working, a condizione che siano rispettati specifici requisiti temporali e professionali.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la disciplina di favore prevista dall’art. 5 del decreto legislativo n. 209/2023, modificata dalla legge n. 132/2025, si applica a partire dal periodo d’imposta 2026 e per i successivi quattro anni. Tale disposizione riconosce la piena validità dello smart working come modalità di esecuzione della prestazione lavorativa sul territorio nazionale.
Requisiti e soglie per la detassazione al 50%
Il beneficio fiscale consiste nella tassazione del 50% dei redditi di lavoro prodotti, entro un limite massimo di 600.000 euro. Per accedere a tale agevolazione Irpef, il professionista deve garantire una permanenza fiscale in Italia per un periodo determinato e non deve essere stato residente nel Paese nei tre anni solari precedenti il rientro.
La natura della prestazione lavorativa riveste un ruolo fondamentale. Il lavoro deve essere svolto prevalentemente in Italia e il richiedente deve possedere una qualificazione o specializzazione elevata.
Qualora il datore di lavoro in Italia coincida con quello estero, o appartenga alla medesima struttura societaria, il periodo minimo di permanenza fuori dai confini nazionali si estende significativamente. Sono richiesti almeno sei anni di residenza all’estero se il lavoratore non è mai stato impiegato in precedenza in Italia dal medesimo gruppo, che aumentano a sette anni se in precedenza esisteva già un rapporto di lavoro nel nostro Paese.
In linea con quanto precedentemente comunicato nella risposta 132/2021, l’Agenzia ha confermato che la presenza di un datore di lavoro straniero non costituisce un ostacolo all’accesso all’agevolazione fiscale, anche nell’ambito del nuovo regime operativo a partire dal 2024. Pertanto, l’ingegnere che rientra dal Regno Unito nel 2025 potrà beneficiare della detrazione fiscale, a condizione che il rapporto di lavoro instaurato sia effettivamente nuovo e non una mera prosecuzione del precedente.
Il lavoratore ha la facoltà di richiedere l’applicazione immediata dell’agevolazione direttamente in busta paga, presentando la documentazione necessaria all’azienda. Nel caso in cui il datore di lavoro non procedesse direttamente all’applicazione della detrazione, il professionista non subirebbe alcuna perdita del proprio diritto, in quanto l’agevolazione potrà essere integralmente recuperata in sede di dichiarazione dei redditi, garantendo così la massima flessibilità nell’utilizzo di tale beneficio fiscale.
