Assenza ingiustificata: no alle dimissioni presunte prima di 15 giorni

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L’articolo 26, comma 7-bis, del Decreto Legislativo 151/2015, recentemente introdotto dalla Legge n. 203/2024, ha introdotto un nuovo paradigma nel diritto del lavoro, prevedendo una modalità di risoluzione automatica del rapporto di lavoro per presunta volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata prolungata.

La Sentenza n. 441 dell’11 dicembre 2025 del Tribunale di Ravenna, si configura come un intervento di fondamentale importanza per la definizione dell’ambito di applicazione di tale innovazione normativa, risultando di rilevante interesse non solo per la sua applicazione diretta, ma anche per la precisazione dei confini interpretativi della norma in un’ottica di compatibilità costituzionale.

La pronuncia in esame stabilisce che il termine legale di quindici giorni non costituisce un semplice parametro suppletivo, bensì un criterio inderogabile di ragionevolezza, necessario per garantire il coordinamento tra il nuovo istituto delle dimissioni presunte e il tradizionale licenziamento disciplinare.

La controversia origina dall’impugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro da parte di un dipendente che si era assentato ingiustificatamente per un periodo specifico, pari a quattordici giorni.

Al termine di tale periodo, il datore di lavoro ha deciso di avviare la procedura prevista dal nuovo comma 7-bis, comunicando all’Ispettorato del Lavoro la risoluzione del rapporto per assenza ingiustificata, ritenendo che il lavoratore avesse manifestato, sebbene implicitamente, una volontà dimissionaria. Il lavoratore ha adito l’autorità giudiziaria, richiedendo la dichiarazione di nullità o illegittimità del presunto licenziamento e la conseguente reintegrazione; in via subordinata, ha chiesto l’accertamento della persistenza del vincolo lavorativo.

Il Giudice del Lavoro osserva preliminarmente che la nuova disposizione è stata introdotta per superare il criticato status quo normativo, che in precedenza imponeva di ricondurre l’abbandono del posto di lavoro a un licenziamento disciplinare di natura datoriale. Tale qualificazione comportava rilevanti conseguenze sul piano dei costi sociali e previdenziali, tra cui il pagamento del ticket Naspi e la spettanza dell’indennita’ di disoccupazione.

Il Tribunale ha stabilito che non può ricavarsi una presunzione assoluta di dimissioni da un comportamento ancora ambiguo, in particolare quando l’assenza è di durata insufficiente ad esprimere una volontà univoca. La previsione di un termine legale minimo di quindici giorni, in assenza di diversa disposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, è stata considerata la sintesi di un ragionevole bilanciamento tra il principio di tutela lavoristica e quello della libertà d’impresa. Tale termine, secondo il Tribunale, costituisce il parametro minimo per rendere “obiettivo” il comportamento del lavoratore e fondare una presunzione assoluta di volontà dimissionaria.