Il giudice può diporre di oscurare i siti che violano la legge

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Corte di Cassazione, sentenza n. 25385 del 05.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che rischia fino a tre anni di carcere chi vende o pubblicizza su internet gli apparecchi splitter per decodificare i segnali satellitari protetti. La Corte di cassazione con la sentenza n.25385 accoglie il ricorso di Sky Italia e annulla la decisione con cui la Corte d’Appello di Trento aveva assolto, per insussistenza del fatto, alcuni imputati accusati di aver messo in vendita e promosso via Internet gli apparecchi splitty. Alla base delle due visioni diametralmente opposte un diverso punto di vista sulle caratteristiche tecniche del sistema in questione. Secondo i giudici di secondo grado, lo splitter non sarebbe un “autonomo sistema di decrittazione, né un espugnatore di segnali codificati, né un duplicatore di schede originali, né un sistema idoneo a permettere la visione di ciò che non sarebbe stato visibile”. Al contrario i giudici di merito hanno affermato che l’apparecchio incriminato non è null’altro che una innovazione tecnologica, per la quale non a caso è stato richiesto il brevetto, che si limita a potenziare la resa del funzionamento del sistema originale, l’unico in grado di decrittare i segnali codificati. Secondo il collegio di Trento obiettivo della card sarebbe quello di poter racchiudere in un’unica smart card originale più evitori in ambito domestico a diposizione di chi aveva sottoscritto un regolare contratto con Sky e aveva quindi ricevuto il via libera per accedere al bouquet di canali concordati e per utilizzare più apparecchi televisivi. Un ascolto “formato famiglia” senza “intrusioni o manipolazioni di sorta” che, si spinge a dire la Corte d’Appello, sarebbe addirittura nell’interesse dell’emittente. Ma Sky non la pensa così la Corte di Cassazione le dà ragione. Il collegio di piazza Cavour precisa che lo splitter mette i decoder, collegati con altri apparecchi televisivi, nelle condizioni di decifrare direttamente il segnale proveniente dalla parabola. Gli ermellini bollano poi come illogica e contraddittoria l’affermazione dei togati di Trento secondo i quali l’ascolto con lo splitter sarebbe nell’interesse di Skay. “Idea” – spiega – la suprema corte che non si concilia con l’offerta della formula “multi vision” lanciata da Sky nel 2006 per consentire la sottoscrizione di più abbonamenti a prezzi ridotti. Al contrario – conclude la Cassazione – è evidente il danno provocato all’emittente che perde l’occasione di beneficiare di nuovi abbonamenti.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3817 del 17.02.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in tema di diritto di autore rispetto a programmi televisivi, è necessario, ai fini del riconoscimento del diritto, l’esistenza del cosiddetto “format”, o struttura esplicativa ripetibile del programma, a prescindere dalla assoluta novità originalità dell’opera.

Corte di Cassazione, sentenza n. 49437 del 23.12.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisatp che il giudice può ordinare ai provider di oscurare i siti che violano la legge sul diritto d’autore. La terza sezione della Corte di cassazione con la sentenza in oggetto è tornata sui suoi passi confermando il sequestro del sito “La Baia dei Pirati” mentre in precedenza aveva accolto la richiesta di diseequestro avanzata dalla procura di Bergamo. The Pirate Bay, era stato oscurato dal 10 agosto 2008 dai maggiori Internet Service Privider italiani perché colpevole di violare il copyright rendendo facilmente accessibile all’utenza materiale protetto dal diritto d’autore. Dopo la sentenza, depositata lo scorso 23 dicembre, i magistrati potranno imporre ai provider di impedire l’accesso a tutti quei siti, italiani o stranieri, che non rispettano le norme sulla proprietà intellettuale. Un tipo di violazione che, insieme al gioco on line e alla pedopornografia, fa ascattare l’oscuramento.