Cassazione civile sez. un. sentenza 28/05/2015 n.11131
In tema di impugnazione del provvedimento che abbia disposto la sospensione di diritto dalla carica di amministratore locale per condanna penale non definitiva ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a) della legge Severino (n. 235/2012), la giurisdizione deve essere attribuita al giudice ordinario posto che il provvedimento impugnato, pur avendo natura amministrativa, afferisce all’esercizio del diritto di elettorato passivo in termini di esecuzione del mandato.